Ordinanza n. 396/98

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ORDINANZA N.396

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Marco Bonometti, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che con ordinanza del 21 gennaio 1998 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’udienza preliminare possa sindacare il dissenso formulato dal pubblico ministero sulla richiesta dell’imputato di trattazione del processo con il giudizio abbreviato;

  che, ad avviso del rimettente, di fronte al dissenso del pubblico ministero, che in ipotesi potrebbe essere ingiustificato, il vincolo per il giudice dell’udienza preliminare al mancato accordo sul rito e la conseguente necessaria prosecuzione del processo nelle forme ordinarie comporterebbero la violazione: a) dell’art. 101, secondo comma, della Costituzione, poichè in tale ipotesi il giudice dell’udienza preliminare, anzichè essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe subordinato alle determinazioni di una parte (il pubblico ministero) sindacabili solo successivamente dal giudice del dibattimento; b) dell’art. 25, primo comma, della Costituzione, poichè giudice naturale, in caso di richiesta di rito abbreviato, non potrebbe essere altri che il giudice per l’udienza preliminare, cui invece il mancato consenso viene a sottrarre il procedimento; c) del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), determinandosi un duplice ordine di disparità ingiustificate, sia tra organo di accusa e imputato - potendo il giudice verificare la richiesta del secondo ma non il dissenso del primo -, sia tra imputati diversi ma in condizioni processuali analoghe, ai quali sarebbe accordato o negato l’accesso al rito alternativo solo in conseguenza di scelte differenziate e non controllabili della parte pubblica; d) delle garanzie difensive (art. 24 della Costituzione), perchè la sottoposizione dell’imputato al giudizio ordinario, anche in caso di dissenso del pubblico ministero che risultasse ingiustificato in dibattimento, comporterebbe comunque per l’imputato aggravi processuali e la perdita dei vantaggi connessi alla trattazione del processo con il rito alternativo;

  che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

  Considerato che il giudice rimettente chiede, attraverso una pronuncia di incostituzionalità, che venga attribuito al giudice per l’udienza preliminare il potere di effettuare un sindacato sulla motivazione del dissenso del pubblico ministero alla trattazione del processo con il giudizio abbreviato, e dunque di dare ingresso a quest’ultimo qualora il dissenso risulti ingiustificato;

  che questa Corte, nello stabilire l’obbligo di enunciazione delle ragioni del dissenso del pubblico ministero, ha individuato nel dibattimento la sede del controllo giudiziale sul dissenso medesimo, alla stregua del criterio della definibilità del processo allo stato degli atti, sul rilievo che il rito abbreviato non é instaurabile allorchè il pubblico ministero, manifestando il dissenso, esprime la volontà che il processo sia definito nella fase cruciale del sistema accusatorio, cioé in dibattimento, e ha specificamente osservato che "il controllo sulla motivazione del diniego non può trovare posto all’interno dell’udienza preliminare e, quindi, non può venir affidato al giudice preposto ad essa" (sentenza n. 81 del 1991);

  che la prospettazione del rimettente é dunque incompatibile con la configurazione del giudizio abbreviato, giacchè la declaratoria di illegittimità costituzionale richiesta dal giudice a quo comporterebbe una nuova complessiva disciplina del rito speciale (ordinanza n. 33 del 1998);

  che comunque l’innovazione richiesta a questa Corte si scontrerebbe con l’esigenza che al giudice dell’udienza preliminare non spetti "l’ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti" (sentenza n. 23 del 1992), ciò che per l’appunto si verificherebbe invece qualora a detto giudice fosse assegnato il potere di controllo sul dissenso dell’accusa, in luogo del giudice del dibattimento, non apprestando il sistema rimedi contro determinazioni, eventualmente erronee, del giudice medesimo;

  che la richiesta del giudice a quo non può dunque trovare ingresso, proprio alla luce dei parametri costituzionali invocati, sulla cui base sono state adottate da questa Corte le decisioni sopra citate, cosicchè la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.