Sentenza n. 339/98

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SENTENZA N.339

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 21 della legge della Regione Siciliana, approvata il 25 giugno 1997, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 3 luglio 1997, depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 3 luglio 1997, e depositato il 10 luglio 1997, ha impugnato gli artt. 18 e 21 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l’utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare".

La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e con il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l’assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), nonchè con l’art. 3 della Costituzione. Essa, infatti, destinando a finalità di edilizia economica e popolare gli alloggi realizzati per scopi diversi, e prevedendo che gli stessi siano assegnati a coloro che li occupano, se in possesso dei requisiti di legge, violerebbe la legge n. 457 del 1978, secondo la quale il due per cento dei finanziamenti nel settore devono essere destinati alla predisposizione di immobili da destinare al soddisfacimento delle esigenze derivanti da situazioni imprevedibili. Inoltre, la norma si porrebbe anche in contrasto con i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare stabiliti dal d.P.R. n. 1035 del 1972, in quanto non prevede una comparazione tra coloro i quali attualmente li occupano e gli altri aspiranti e, in tal modo, realizza una sanatoria di situazioni illegittimamente protrattesi nel tempo, in danno di coloro che non hanno fruito di dette assegnazioni ed in violazione dell’art. 3 della Costituzione.

L’art. 21 della legge regionale in oggetto reca una norma di interpretazione autentica dell’art. 22 della legge regionale n. 22 del 1996, che, a sua volta, interpreta l’art. 131 della legge regionale n. 25 del 1993, di disciplina dei finanziamenti in favore delle cooperative a proprietà indivisa, ed é censurato in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

Il ricorrente sostiene anzitutto che la disposizione, esplicitando che il finanziamento é pari al costo complessivo risultante dal quadro tecnico economico, oltre eventuali "maggiorazioni di legge", sembra incrementare la misura dell’erogazione, senza però quantificare i relativi oneri, nè indicare la copertura finanziaria e, quindi, reca vulnus all’art. 81, quarto comma, della Costituzione. In linea gradata, secondo il Commissario dello Stato, qualora non sia questo il significato della norma, deve concludersi per la sua ambiguità, perchè essa rende controversa la disposizione che interpreta e, quindi, lede il "valore costituzionale della certezza del diritto".

2. - Il Presidente della Regione Sicilia si é costituito in giudizio ed ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

L’art. 18 della legge in esame, ad avviso del resistente, reca una norma di carattere eccezionale, diretta a rimuovere la condizione di precarietà nella quale versano coloro i quali sono stati costretti a lasciare le loro case, perchè pericolanti, o allo scopo di favorirne il risanamento. Pertanto, prosegue la Regione, essa non sana situazioni illegittime, é giustificata da una ragionevole ponderazione di fattispecie particolari e neppure realizza l’eccepita disparità di trattamento, in quanto non sono comparabili le situazioni di coloro i quali sono stati sfrattati per ragioni di emergenza e quelle, meramente ipotetiche, degli eventuali futuri senza-tetto.

L’art. 21, osserva il Presidente della Regione, esplicita invece gli elementi dei quali occorre tenere conto nella quantificazione del finanziamento e chiarisce la norma interpretata. La disposizione, nella parte in cui prevede che a detto fine può tenersi conto delle "maggiorazioni di legge" del costo di costruzione, a suo avviso, non é quindi irragionevole e non vulnera l’art. 97 della Costituzione.

La censura riferita all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, conclude infine la Regione, é anzitutto inammissibile, perchè generica, e, comunque, é infondata, in quanto il ricorrente non ha dimostrato che la norma denunziata determini oneri finanziari aggiuntivi. In ogni caso, essa neppure realizza tale risultato, sia perchè concerne ipotesi meramente eventuali che potrebbero non verificarsi mai, sia perchè l’art. 131 della legge reg. n. 25 del 1993, come modificato dall’art. 22 della legge n. 22 del 1996, permette di ricondurre il finanziamento nei limiti dello stanziamento, dato che l’intervento finanziario regionale può anche restare al di sotto del 100% delle spese sostenute.

3. - Successivamente all’instaurazione del giudizio innanzi alla Corte, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 26 luglio 1997 - omettendone gli articoli 18 e 21, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.

All’udienza pubblica l’Avvocatura generale dello Stato ed i difensori della Regione hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 21 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l’utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare", per violazione degli artt. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, nonchè degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

  Successivamente alla instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, come si é accennato nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997 é stata promulgata come legge n. 25 del 24 luglio 1997, con omissione delle due disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.

Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita necessariamente in modo unitario e istantaneo rispetto al testo legislativo e, quindi, essendo ormai esaurito in riferimento alla legge in esame, si preclude la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di esse (tra le più recenti, sentenze n. 216 del 1998 e n. 306 del 1996). Pertanto, poichè le disposizioni denunziate non hanno prodotto, in difetto di promulgazione, alcun effetto nell’ordinamento, e non sono più in grado di produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come, del resto, richiesto concordemente dall’Avvocatura generale dello Stato e dalla Regione Sicilia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.