Sentenza n. 216/98

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SENTENZA N.216

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI        

- Prof. Cesare MIRABELLI                 

- Avv. Massimo VARI            

- Dott. Cesare RUPERTO      

- Dott. Riccardo CHIEPPA    

- Prof. Valerio ONIDA           

- Prof. Carlo MEZZANOTTE            

- Avv. Fernanda CONTRI      

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI      

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 52 della legge della Regione Siciliana approvata il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 20 febbraio 1997, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1997.

Udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Uditi l’Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 20 febbraio 1997, e depositato il 28 febbraio 1997, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione".

La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Essa, infatti, con l’asserito intento di interpretare autenticamente l’art. 68, quinto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nel senso che siano da considerare utili, ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, oltre ai servizi pregressi svolti continuativamente presso l’Università nella docenza universitaria in posizione di assistente volontario, laureato, esercitatore, titolare di borsa di studio (ai sensi delle leggi n. 946 del 1956 e n. 62 del 1967) — come previsto dalla predetta norma — anche quelli svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche o assegnate a seguito di concorso, estenderebbe in realtà alcuni benefici a fattispecie e soggetti diversi da quelli previsti dalla norma stessa. In tal modo si creerebbe disparità di trattamento, poichè verrebbero sottoposte alla stessa disciplina situazioni del tutto diverse, e si violerebbe il principio del buon andamento della p.a.. La volontà del legislatore regionale sarebbe, infatti, quella di applicare con effetto retroattivo la norma di cui si tratta — che era già stata oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 260 del 1996, la aveva ritenuta legittima — a categorie che ne erano state escluse.

Anche l’art. 52 della legge regionale in oggetto viene censurato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 97, oltre che all’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Esso, infatti, destina il finanziamento, originariamente previsto per il solo anno 1991 dall’art. 33 della legge regionale n. 32 del 1991 in favore delle associazioni di produttori agricoli e delle cooperative, finalizzato alla realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, e poi rimodulato da leggi successive e ripartito per gli esercizi finanziari dal 1992 al 1995 — finanziamento che in parte era andato in economia, contribuendo ad incrementare l’avanzo di amministrazione e/o a diminuire il disavanzo registrato — al concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la realizzazione di impianti a carattere associativo. In tal modo, verrebbero destinate somme non più esistenti in bilancio a nuove spese: ed anche se ciò corrispondesse alla volontà del legislatore di istituire una nuova agevolazione creditizia per le imprese agricole, si evidenzierebbe un diverso profilo di incostituzionalità, consistente nella mancata quantificazione della spesa e della relativa copertura finanziaria.

2.— Successivamente all’instaurazione del giudizio innanzi alla Corte il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997 — pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 10 marzo 1997 — omettendone gli artt. 37 e 52, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.

Pertanto, l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione".

Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale il ricorrente ha indicato, con riguardo alla prima delle norme impugnate, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, quanto alla seconda, anche l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, oltre a quelli già citati.

Va preliminarmente rilevato che, dopo l’instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, come accennato nelle premesse in fatto, la legge impugnata é stata promulgata come legge n. 6 del 7 marzo 1997, omesse le disposizioni censurate dal Commissario dello Stato. Il potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo legislativo, si é, così, definitivamente esaurito senza che permanga la possibilità di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni o di parte delle disposizioni impugnate (sentenze nn. 342, 306 e 205 del 1996). Nè vengono in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso nei confronti delle medesime dal Commissario dello Stato.

Pertanto, non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione, prodotto alcun effetto nell’ordinamento, nè essendo più in grado di produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare, come richiesto anche dall’Avvocatura generale dello Stato, cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.     

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.