Ordinanza n. 295/98

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ORDINANZA N.295

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, nel procedimento relativo al decreto n. 3105 del 22 giugno 1994 della Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia – sezione distaccata di Catania – iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di controllo la relativa Sezione della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che a parere del giudice rimettente la norma impugnata, nel disporre, a decorrere dal 1° gennaio 1994, un aumento dei canoni degli alloggi concessi in uso da parte dell'Amministrazione statale in favore dei propri dipendenti, senza nulla dire in relazione ai contratti in corso, impone di estendere l'aumento anche a tali contratti;

che siffatta interpretazione, da ritenersi obbligata, implica una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poichè la situazione dei conduttori di alloggi di proprietà statale viene ad essere discriminata rispetto a quella dei conduttori di alloggi di proprietà privata; mentre per questi ultimi, infatti, ogni aumento del canone decorre dopo un anno dalla conclusione del contratto, i primi si vedono imposto unilateralmente siffatto aumento, prima della scadenza annuale di cui all'art. 24 della legge n. 392 del 1978 ed in maniera incompatibile con le regole contrattuali sottoscritte da entrambe le parti;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, perchè la norma impugnata non crea alcuna disparità di trattamento ed assimila il canone di locazione dei beni pubblici alle regole fissate per le concessioni amministrative.

Considerato, preliminarmente ad ogni altro rilievo, che la norma impugnata dispone che i criteri per la rideterminazione dei canoni in oggetto siano fissati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreti dei Ministri interessati, emanati di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici;

che tali decreti a tutt'oggi non risultano essere stati ancora emanati;

che pertanto, mancando in concreto il riferimento esatto ai criteri in base ai quali commisurare l'aumento dei canoni oggetto di causa, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente inammissibile, dal momento che l'assenza dei predetti decreti rende sostanzialmente inoperante la disposizione impugnata ed inattuale la lamentata lesione (v. ordinanza n. 57 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.