Ordinanza n. 188/98

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ORDINANZA N.188

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), promosso con ordinanza emessa l'8 settembre 1997 dal Pretore di Bologna, iscritta al n. 772 del registro ordinanze 1997 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 settembre 1997, pervenuta a questa Corte il 20 ottobre 1997, il Pretore di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 10, primo e secondo comma, nonchè agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, "delle norme dell'art. 1 e seguenti della legge 30 dicembre 1986, n. 943" (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), "emessa come attuazione della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, in quanto non prevedono la possibilità che siano iscritti nelle liste di collocamento di cui alla legge 18 aprile 1968, n. 482, i lavoratori extracomunitari legalmente residenti per ragioni di lavoro in Italia";

che il remittente espone due tesi interpretative del sistema legislativo in vigore: l'una — sostenuta dal ricorrente nel giudizio a quo, e ritenuta dallo stesso remittente corrispondente alla tendenza legislativa in atto —, che comporterebbe l'ammissione di detta possibilità, sulla base del riconoscimento, sancito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, in attuazione della convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, a favore degli stranieri legalmente residenti in Italia, della piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani; l'altra, sostenuta dall'amministrazione, che esclude l'accesso degli stranieri extracomunitari agli elenchi speciali per l'assunzione obbligatoria degli invalidi, sulla base dell'assenza di una disposizione specifica che lo consenta;

che il giudice a quo ritiene, "allo stato del processo", "applicabile la tesi interpretativa del Ministero del lavoro", osservando che il "diritto vivente" nella materia sarebbe costituito dalle direttive e dalle prassi amministrative, che escludono l'applicabilità ai lavoratori immigrati delle norme sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi, e che "sarebbe certamente improduttiva di effetti concreti nei confronti della amministrazione una diversa interpretazione giudiziaria";

che, così ritenuta la rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, mentre la convenzione internazionale n. 143, adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro il 24 giugno 1975, e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158, prevede all'art. 10 l'impegno degli Stati aderenti a formulare ed attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire la "parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione", e all'art. 12 l'impegno ad abrogare o modificare le disposizioni e le prassi amministrative incompatibili con tale politica, la legge n. 943 del 1986, che pur costituisce specifica applicazione degli obblighi assunti con la convenzione, si limita invece ad affermare la "parità di trattamento" e la "piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani", norma che viene interpretata nella prassi dell'amministrazione come riguardante solo le condizioni del rapporto di lavoro già instaurato e non tutti i diritti spettanti ai lavoratori italiani;

che, secondo il remittente, la legge n. 943 del 1986, interpretata nel senso che non consente ai lavoratori immigrati l'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio delle categorie protette alle stesse condizioni dei lavoratori italiani, violerebbe anzitutto l'art. 10, primo comma, della Costituzione, che, comportando l'adattamento dell'ordinamento interno al principio del diritto internazionale generale costituito dalla regola "pacta sunt servanda", attribuirebbe garanzia costituzionale e posizione sovraordinata alle norme di esecuzione dei trattati rispetto alla ulteriore legislazione interna di attuazione che non vi si conformi;

che, in secondo luogo, sarebbe violato l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la disciplina del trattamento dello straniero deve conformarsi alle norme e ai trattati internazionali, per il divario denunciato fra la legge italiana e la convenzione OIL, con violazione del principio della parità di opportunità sancito da quest'ultima;

che, sempre secondo il giudice a quo, sarebbe violato, in terzo luogo, l'art. 3 della Costituzione, in relazione ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza, e alla tutela costituzionale dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, nonchè al diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, in quanto vi sarebbe contraddittorietà fra il dichiarato intento di dare attuazione alla convenzione OIL e la garanzia di parità di diritti rispetto ai lavoratori italiani, da un lato, e la negazione, dall'altro, ai lavoratori extracomunitari della possibilità di usufruire delle possibilità di collocamento obbligatorio, anche se divenuti invalidi a causa del lavoro prestato in Italia: tenendo inoltre conto della circostanza che la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) estende l'applicabilità delle norme a tutela delle persone handicappate anche agli stranieri residenti in Italia, manifestando così l'orientamento della legislazione verso la più ampia tutela e la parificazione dei diritti, anche per quanto riguarda le opportunità di lavoro, delle categorie più deboli.

Considerato che spetta in primo luogo al giudice a quo, in presenza di dubbi interpretativi della legge ordinaria, risolverli in base ad una ricostruzione della portata delle singole norme e del sistema, da lui autonomamente condotta in base agli ordinari canoni di interpretazione, incluso quello che impone di dare la preferenza ad un significato, fra quelli compatibili col testo, che tenga conto delle norme costituzionali ed eviti di attribuire alla legge un significato incostituzionale (cfr. sentenze nn. 169 del 1982, 146 del 1985 e 473 del 1989; ordinanza n. 63 del 1989);

che, nella specie, il remittente non propone una propria ricostruzione interpretativa, ma si limita a prospettare le due tesi in contrasto, ritenendo poi "applicabile" "allo stato del processo" l'interpretazione che egli stesso giudica in contrasto con la Costituzione, allo scopo di ottenere da questa Corte "una decisione che risolva gli aspetti costituzionali del problema";

che non può invocarsi un presunto "diritto vivente" costituito da direttive e prassi dell'amministrazione (cfr. sentenza n. 83 del 1996), spettando viceversa ai giudici, soggetti soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), ricostruire la corretta portata delle disposizioni legislative; e che l'interpretazione giudiziaria, lungi dall'essere, come afferma nella specie il remittente, "improduttiva di effetti concreti nei confronti della amministrazione", é chiamata proprio a realizzare nel caso concreto la tutela dei diritti, in ipotesi illegittimamente negati dalla amministrazione;

che la questione proposta si palesa pertanto manifestamente inammissibile perchè non proposta nei confronti di disposizioni legislative fatte oggetto da parte del giudice a quo di autonoma interpretazione e come tali ritenute da lui applicabili alla specie.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 10 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.