Ordinanza n. 63 del 1989

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ORDINANZA N.63

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dal Pretore di Cittadella nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alfonso ed altri, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Svegliado Carlo;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza in data 3 dicembre 1987 (R.O. n. 199/88), il Pretore di Citadella ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il preteso contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui detta norma prescriverebbe l'insindacabilità da parte del giudice penale della legittimità del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso di opera, cosi come ritenuto dall'indirizzo giurisprudenziale, ormai prevalente, in tema di concessione edilizia a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

che tale interpretazione della norma denunciata é stata fatta propria dal Tribunale di Padova e che contro tale lettura della norma si appunta la doglianza del giudice a quo;

considerato che l'interpretazione della norma su cui il Pretore fonda i propri dubbi di costituzionalità non lo vincola in alcun modo e non lo costringe ad adeguarvisi (ordinanze n. 187 e n. 157 del 1983);

che, del resto, vige il principio più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 171 del 1986) secondo cui, tra più possibili interpretazioni della norma, si deve scegliere l'interpretazione ritenuta conforme alla Costituzione;

che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Cittadella con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 23/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE