Ordinanza n. 184/98

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ORDINANZA N.184

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 160 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal Pretore di Lecce, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 25 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 160 del codice penale, nella parte in cui prevede – secondo l’interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione – che il corso della prescrizione del reato é interrotto dalla emissione del decreto di citazione a giudizio, senza che a tal fine rilevi la data della relativa notificazione.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione sollevata dal medesimo giudice con precedente ordinanza, ha avuto modo di precisare che l’art. 555, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., espressamente prevede, fra i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore, la data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico ministero, ma anche dell’ausiliario che lo assiste, sicchè, essendo la sottoscrizione dell’ausiliario volta a certificare l’autenticità dell’atto "anche riguardo alla data", é soltanto con quest’ultima sottoscrizione che l’atto medesimo può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l’ordinamento riconnette (v. ordinanza n. 155 del 1997);

che nella specie, pur essendo l’ordinanza di rimessione successiva alla richiamata pronuncia di questa Corte, il giudice a quo ha omesso di precisare se la sottoscrizione dell’ausiliario sia intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di prescrizione, in tal modo rendendo l’atto introduttivo del giudizio di costituzionalità privo di motivazione in ordine all’indispensabile requisito della rilevanza;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 160 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.