Ordinanza n. 117/98

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ORDINANZA N. 117

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI  

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 1997) dal Pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Benito Chirigoni ed altro, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 nel corso di un procedimento penale, nel quale era stata contestato agli imputati di avere attivato scarichi civili prima che fosse concessa l’autorizzazione, il Pretore di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 (più esattamente: dell’art. 23, primo comma) della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), che stabilisce che chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l’autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, é punito con l’ammenda fino a lire cinque milioni;

che, ad avviso del Pretore, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento, giacchè la disposizione denunciata considererebbe reato l’apertura o l’effettuazione di scarichi provenienti da insediamenti civili, mentre (a seguito delle modifiche apportate all’art. 21 della legge n. 319 del 1976 dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172) costituirebbe soltanto illecito amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria, la più grave ipotesi di apertura o effettuazione dei medesimi scarichi senza che sia stata chiesta la prescritta autorizzazione.

  Considerato che il presupposto interpretativo posto a base della questione di legittimità costituzionale non é esatto, giacchè l’apertura o l’effettuazione di nuovi scarichi previste dalla disposizione denunciata (art. 23, primo comma, della legge n. 319 del 1976) si devono intendere riferite a quelli provenienti da insediamenti produttivi e non, come nel caso esaminato dal Pretore di Catanzaro, agli scarichi provenienti da insediamenti civili. Difatti l’art. 23 della legge n. 319 del 1976 prevede come contravvenzione l’apertura o l’effettuazione di nuovi scarichi prima che sia concessa l’autorizzazione richiesta dall’interessato (primo comma) e stabilisce (secondo comma) che se l’autorizzazione non viene concessa si applica l’art. 21, primo e terzo comma, della stessa legge; ma l’art. 21, quale risulta modificato dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, configura l’apertura o l’effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione come reato, solo se provenienti da insediamenti produttivi (primo comma), mentre le considera illecito amministrativo se provenienti da insediamenti civili e pubbliche fognature (ultimo comma), sicchè tale qualificazione é da intendere riferita anche all’apertura o all’effettuazione, prevista dal primo comma dell’art. 23, di nuovi scarichi prima che sia concessa la autorizzazione già richiesta;

  che é dunque possibile, seguendo un criterio sistematico e nel rispetto delle finalità della legge, una interpretazione della disposizione denunciata che esclude il prospettato contrasto con la Costituzione, e questa interpretazione deve essere preferita (da ultimo, sentenze n. 11 del 1998, n. 99 del 1997, nn. 356 e 307 del 1996; ordinanza n. 226 del 1994);

  che analoga questione é già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 331 del 1996), successivamente all’ordinanza di rimessione del Pretore di Catanzaro, sulla base di tale interpretazione, la quale trova anche riscontro nella successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, che non considera reato l’effettuazione di scarichi civili dopo che é stata richiesta e prima che sia rilasciata l’autorizzazione;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Catanzaro con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.