Sentenza n. 1 del 1998

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SENTENZA N.1

 

ANNO 1998

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Francesco GUIZZI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Piseroni Giampiero e il Fallimento Oldin s.p.a. iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

 

1. ─ Nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l'accertamento della natura privilegiata di un credito dell'opponente, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 dicembre 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2, del codice civile nella parte in cui non accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni del prestatore d'opera non intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

In particolare, il Tribunale rimettente premette che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della società fallita sino al 1993 con la qualifica di direttore commerciale e che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, aveva continuato a prestare la sua attività a favore della stessa società, sulla base di un contratto d'opera, curando in particolare la " preparazione delle offerte" e la " promozione commerciale" . Attività che, secondo il rimettente, in quanto di natura gestoria, non potrebbero essere ricomprese nella previsione della norma di cui all'art. 2751-bis, numero 2, cod. civ.

2. ─ Il giudice a quo ritiene, altresí , che la pretesa di collocazione preferenziale del credito azionata dall'opponente non potrebbe trovare accoglimento in base alla disciplina vigente. E ciò per la natura eccezionale della norma di cui all'art. 2751-bis, numero 2, cod. civ. (rispetto al principio generale della par condicio creditorum) che ne precluderebbe l'applicazione oltre i casi in essa considerati (art. 14 disp. prel. cod. civ.).

La disparità di trattamento dei prestatori d'opera che ne discenderebbe a seconda della natura, intellettuale o non intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sarebbe, ad avviso del rimettente, priva di razionale giustificazione, oltre che lesiva della tutela del lavoro. Con conseguente violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione.

Considerato in diritto

 

1. - E' stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - dell'art. 2751-bis, numero 2, cod. civ., nella parte in cui non accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti del prestatore d'opera non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazioni, sia per l'irragionevole disparità di trattamento che la norma determina tra i prestatori d'opera a seconda della natura, intellettuale o non intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sia per la violazione del principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

2. - La questione é fondata.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (anche in considerazione del carattere politico-economico delle scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti) é possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella cui la causa di prelazione é riferita. Non é invece consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti (sentenza n. 84 del 1992).

In applicazione degli enunciati princí pi, questa Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento della natura privilegiata dei crediti riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori d'opera non intellettuale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, adducendo quale tertium comparationis della denunciata disparità di trattamento unicamente la garanzia prevista dal numero 5 dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dell'imprenditore artigiano, e non anche quella contemplata dal precedente numero 2 in favore del prestatore d'opera intellettuale (sentenza n. 40 del 1996). La diversità, premessa dallo stesso rimettente, della figura del prestatore d'opera rispetto a quella dell'imprenditore artigiano é stata ritenuta, infatti, preclusiva di uno scrutinio di costituzionalità che proprio nell'omogeneità delle fattispecie poste in comparazione all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio rinviene, come si é detto, la sua esclusiva ragione giustificativa.

3. - La questione di costituzionalità del mancato riconoscimento del privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni di tutti i prestatori d'opera viene ora riproposta assumendo quale tertium comparationis la garanzia contemplata dal numero 2 dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale. Norma quest'ultima che, mentre é pacificamente ritenuta applicabile a tutte le prestazioni d'opera intellettuale, non può, invece, per il principio di tassatività delle cause di prelazione, ricomprendere anche le prestazioni d'opera non intellettuale.

La disparità di trattamento che, quanto alla garanzia della retribuzione, si viene in tal modo a determinare tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale, risulta, come osservato dall'unanime dottrina, palesemente irragionevole, attesa l'omogeneità delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 cod. civ.

Sotto un diverso aspetto, la rilevata disparità emerge, sia pure indirettamente, dal raffronto della disposizione denunciata con quella di cui al numero 1 dell'art. 2751-bis del codice civile riguardante i crediti dei lavoratori subordinati, per i quali la garanzia é accordata indipendentemente dalla natura, intellettuale o non intellettuale, dell'attività svolta. Conclusivamente, la norma denunciata, riconoscendo il privilegio generale sui mobili ai crediti (riguardanti le retribuzioni) dei prestatori d'opera intellettuale e non anche a quelli, di eguale natura, dei prestatori d'opera non intellettuale, si pone in insanabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione e deve, pertanto, essere resa conforme alla Costituzione mediante l'eliminazione dell'aggettivo "intellettuale" in quanto limitativo dell'ambito del privilegio.

Resta assorbita ogni altra censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2, del codice civile limitatamente alla parola " intellettuale".

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Presidente: Francesco GUIZZI

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.