SENTENZA N. 84
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 2751, 2770 e 2776 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17
aprile 1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Statuti Iacoucci Giovanna ed il Fallimento Rossi Merichi Guido, iscritta al n. 646 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 febbraio
1992 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 17 aprile 1991 - emessa in un giudizio di
opposizione allo stato passivo promossa dalla moglie separata del fallito per ottenere
il riconoscimento del carattere privilegiato del credito (proprio e dei figli
minori) relativo ad importi arretrati dell'assegno di
mantenimento - l'adito Tribunale di Roma, considerato che la richiesta
dell'opponente trovava ostacolo nella normativa vigente che, all'art. 2751 n. 4
c.c., si limita ad attribuire privilegio generale sui mobili del debitore al
solo credito per "alimenti per gli ultimi tre mesi" e che ciò, nella
specie, rischiava di "vanificare di fatto ogni concreta aspettativa (della
ricorrente) di partecipare al riparto dei modesti introiti realizzati dalla
procedura concorsuale" - ha ritenuto, di conseguenza, rilevante, ed ha
perciò sollevato, questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 2751, 2770 e 2776 c.c., "nella parte, appunto, in cui non prevedono
che l'assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato e dei figli sia
considerato credito privilegiato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.".
All'uopo il giudice a quo ha richiamato la precedente sentenza di questa
Corte n. 326/1983,
dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. "nella parte
in cui non munisce di privilegio il credito del lavoratore per danni
conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia
responsabile il datore di lavoro"; ed ha argomentato che analoga pronunzia
additiva sia adottabile anche nella specie, per il credito di mantenimento in
oggetto, in considerazione del particolare rilievo dei diritti (tra i quali
quello di educazione ed assistenza dei minori) alla cui soddisfazione quel
credito è preordinato, e che trovano il loro referente nei richiamati precetti
costituzionali che tutelano la famiglia fondata sul matrimonio come cellula
base della società civile.
2. - Proprio in relazione al carattere additivo
della statuizione richiesta, l'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito, l'inammissibilità, invece,
della questione sollevata, anche in ragione della non definita natur collocazione del privilegio che si vorrebbe per tal
via, introdurre, con implicazione di scelte di merito legislativo eccedenti
l'ambito del giudizio di legittimità.
Considerato in diritto
1 - Questa Corte è chiamata a decidere se siano o non costituzionalmente
legittime, in riferimento ai precetti degli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., le disposizioni di cui agli artt. 2751 (Dei privilegi
generali sui mobili), 2770 (Dei privilegi sopra gli immobili) e 2776
(Collocazione sussidiaria sugli immobili) del codice civile "nella parte
in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge
separato o divorziato ed ai figli sia munito di privilegio".
E, pregiudizialmente, se sia o non ammissibile la riferita questione, in
ragione dei limiti entro cui è consentita l'adozione di pronunzie
costituzionali additive.
2. Il secondo quesito, il cui esame è ovviamente preliminare ed assorbente, va risolto in senso negativo.
Come, infatti, reiterativamente già precisato
(cfr., tra le più recenti sentt. n. 287, 202, 44, 25/91, 29/90), una
decisione di tipo additivo è, in linea di principio, consentita soltanto quando
la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di
una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di
legittimità, sì che
Ciò comporta, in materia di privilegi (anche in considerazione del
carattere politico-economico delle scelte che presiedono al riconoscimento
della natura privilegiata di dati crediti) che, mentre è possibile, in tesi,
sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la
ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita,
certamente non consentito è invece utilizzare lo strumento del giudizio di
legittimità per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo
costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore,
con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia
del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti.
Al primo schema di intervento è pianamente
riconducibile la sentenza
n.326/1983 richiamata - non utilmente - dal giudice a quo che ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 2751 bis cit. in esito ad un giudizio appunto di non
ragionevolezza della omessa inclusione del "credito del lavoratore per
danni conseguiti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore
di lavoro" nell'area omogenea dei crediti, parimenti risarcitori, del
dipendente nei confronti del datore di lavoro, contemplata dalla norma
attributiva del privilegio in oggetto.
Diversamente, l'addizione ora richiesta va inevitabilmente ad inserirsi nel secondo dei due delineati tipi di
intervento additivo, postulando scelte, innegabilmente di merito legislativo,
in ordine alla natura del privilegio che si vuole introdurre, anche per la
necessità di risolvere i connessi problemi attinenti al suo rapporto (di
precedenza, postergazione o concorrenza) con gli
altri privilegi già positivamente previsti.
Dal che appunto discende l'inammissibilità della prospettata questione.
L'esigenza - particolarmente sottolineata dal giudice rimettente - di non
lasciare il credito di mantenimento in oggetto "così confuso nella folla
dei crediti chirografari" va di conseguenza necessariamente apprezzata nella
sede sua propria di un (auspicabile) intervento
legislativo. Potendo a presidio di quel credito allo stato
comunque applicarsi (come correttamente del resto nel giudizio a quo già in
concreto applicato) il (sia pur temporalmente circoscritto) privilegio
previsto dell'art. 2751 n. 4 per i crediti alimentari.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770, 2776 cod. civ., sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. dal Tribunale di Roma, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992.