Ordinanza n. 418/97

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ORDINANZA N.418

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 330 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1996 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Privitera Angelo e la Provincia regionale di Catania ed altri, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 marzo 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 gennaio 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 330 del codice di procedura civile, secondo cui, in caso di mancata dichiarazione o notificazione, a cura del procuratore, della morte della parte da lui assistita, verificatasi anteriormente alla chiusura della discussione, l'atto d'impugnazione é validamente notificato al domicilio del procuratore stesso;

che il rimettente prospetta una possibile lesione del diritto di difesa dei successori della parte colpita dall'evento interruttivo, i quali potrebbero risentire gli effetti di una decisione ad essi pregiudizievole ove il procuratore omettesse di informarli della prosecuzione del giudizio.

Considerato che il sollevato dubbio di legittimità costituzionale coglie solo uno dei molteplici profili enucleabili dal sistema costituito dagli artt. 285, 286, 299, 300, 328 e 330 cod. proc. civ., concernente gli effetti degli eventi interruttivi sul corso del processo;

che, inoltre, la rimettente muove dall'ipotesi di un eventuale inadempimento del procuratore alle obbligazioni del mandatario, per ipotizzare un altrettanto eventuale pregiudizio dei successori del soggetto rappresentato, derivante da un giudicato formatosi a loro insaputa e contro il quale non sarebbe esperibile il rimedio ex art. 404 cod. proc. civ.;

che, infine, viene chiesto un intervento della Corte vòlto a modificare la vigente normativa nel senso dell'immediata efficacia interruttiva dell'evento, o "quanto meno" della limitazione dell'ultrattività della procura ad litem entro il grado di giudizio in cui si é prodotto l'evento stesso;

che in subiecta materia, proprio a fronte di censure in ordine all'omessa previsione di un'automatica interruzione del processo, questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di questioni implicanti la scelta tra più soluzioni possibili e prospettate in modo ancipite attraverso la prefigurazione di un duplice possibile esito correttivo (v. ordinanza n. 222 del 1995);

che tale intrinseca incertezza della prospettazione é resa ulteriormente evidente dal richiamo all'asserita mancanza di uno strumento di tutela per i detti successori, a fronte della norma di cui all'ex art. 404 cod. proc. civ., sulla quale parrebbe anche indirizzarsi nella sostanza la censura, peraltro motivata senza mai evocare espressamente l'art. 24 Cost.;

che, pertanto, la proposta questione é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 330 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.