Ordinanza n. 222 del 1995

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ORDINANZA N. 222

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 328 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato contro Maretto Lucia ed altri iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che, con ordinanza del 7 giugno 1994, la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità dell'art. 328 cod. proc. civ., <nella parte in cui, in relazione al decesso verificatosi durante i primi sei mesi del decorso del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., non prevede la automatica interruzione del processo nel caso che il procuratore della parte deceduta successivamente alla pubblicazione della sentenza, all'atto della ricezione della notificazione dell'impugnazione dell'altra parte, ometta di dichiarare l'evento; ovvero, con riferimento all'art. 325 c.p.c., non prevede che, nel caso anzidetto, il termine annuale di decadenza decorra soltanto dal momento in cui sia conosciuto l'avvenuto decesso>; che, in questo giudizio non v'è stata costituzione di parti, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO che, come da questa Corte reiteratamente affermato, l'adozione di pronunzie additive, come quella nella specie auspicata, è consentita nei soli limiti in cui la reductio ad legitimitatem della norma impugnata sia "costituzionalmente obbligata" e non implichi una scelta, tra più soluzioni possibili, come tale riservata alla discrezionalità del legislatore (cfr., da ultimo, sentenze nn. 129, 286, 438 del 1993; nn. 5, 114, 265, 373 del 1994; ordinanza n. 73 del 1995); che non è, quindi, ammissibile la denuncia di omissioni normative non univocamente emendabili; ed, a fortiori, è precluso l'esame di questioni che già lo stesso giudice a quo prospetti - come nella specie - in modo ancipite, prefigurandone un duplice possibile esito correttivo (cfr. sentenza n. 129 del 1993); che, per le ragioni indicate, deve conseguentemente dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione in oggetto. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/06/95.