Ordinanza n. 417/97

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ORDINANZA N. 417

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI  

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), promossi con n. 18 ordinanze emesse il 17 aprile (n. 2 ordinanze), il 19 aprile (n. 4 ordinanze) ed il 30 aprile 1996 (n. 12 ordinanze) dal Pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri da 779 a 796 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte, il Pretore di Brescia, con 18 ordinanze di identico contenuto emesse il 17, 19 e 30 aprile 1996, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle modalità di pagamento delle somme maturate a favore degli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 - si porrebbe in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001;

che, sempre secondo il rimettente, il denunciato vulnus non sarebbe eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito mediante l'assegnazione di titoli di Stato;

che nei giudizi davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si é costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità o per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto riguardanti questioni identiche;

che il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 non é stato convertito e che la censurata normativa é stata reiterata dai decreti-legge 27 maggio 1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti decaduti, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

che l'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;

che peraltro nella fattispecie riveste preliminare rilievo, in termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del 1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto in quella di legge (art. 1, comma 183, legge n. 662 del 1996) viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio;

che la mancata censura di tale previsione, la quale trova immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevante la sollevata questione, e pertanto questa risulta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Pretore di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.