Ordinanza n. 176

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ORDINANZA N. 176

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, poi modificato dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1995 dal Tribunale di Venezia sull'istanza proposta da Hamdadou Abdennour, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 25 marzo 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia (investito, quale giudice dell'esecuzione penale, dell'istanza con cui Hamdadou Abdennour, condannato con sentenza passata in giudicato a tre anni e quattro mesi di reclusione e 30 milioni di multa per il reato d'importazione di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha chiesto, ai sensi della vigente disciplina sugli stranieri, di essere espulso dal territorio dello Stato) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, poi modificato dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296;

che per ricondurre a sintonia con i principi costituzionali l'istituto dell'espulsione dello straniero condannato é necessario, secondo il Collegio rimettente, prevedere un rapporto in termini frazionari fra la pena inflitta e quella concretamente espiata, tenendo conto del quantum scontato in custodia cautelare o in espiazione di pena;

che, quindi, occorre una nuova verifica sulla differenziazione, così introdotta, fra la posizione del cittadino e quella dello straniero, anche perchè questa Corte, con la sentenza n. 62 del 1994, avrebbe considerato l'espulsione dello straniero alla luce degli artt. 3 e 13 della Costituzione, mentre nella fattispecie in esame si assume a parametro l'insieme dei principi ricavabili dagli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso dell'infondatezza.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 283 del 1994, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis, del citato decreto-legge n. 416 del 1989, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, e manifestamente infondata quella avente ad oggetto l'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, sollevata con riguardo all'art. 3 della Costituzione, perchè l'espulsione dello straniero extracomunitario non dà luogo a sostanziale impunità, ma comporta la semplice sospensione dell'esecuzione della custodia cautelare in carcere ovvero dell'espiazione della pena, tanto che, nell'ipotesi in cui questi rientri nel territorio dello Stato, é ripristinata la detenzione;

che l'applicazione di tale espulsione, pur incidendo sull'adempimento delle funzioni connesse all'applicazione della pena, deve essere valutata con riguardo alla non manifesta irragionevolezza della scelta adottata dal legislatore, senza che si determini una ingiustificata situazione di favore dello straniero, censurabile alla luce del principio di eguaglianza e segnatamente del canone di ragionevolezza (sentenza n. 62 del 1994, Considerato in diritto, n. 5, richiamata dalla sentenza n. 283 del 1994);

che l'ordinanza non muove nuovi argomenti per riconsiderare la questione, che va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, poi modificato dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Giuliano VASSALI: Presidente

Francesco GUIZZI: Redattore

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.