SENTENZA
N. 84
ANNO
1997
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI Giudice
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
-
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570 (Testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali), promossi con le ordinanze emesse l’8 gennaio
1996 dal Pretore di Modica, il 19 febbraio 1996, il 16 febbraio 1996 (n. 4
ordinanze), il 19 febbraio 1996, il 16 febbraio 1996, il 19 febbraio 1996 (n. 2
ordinanze), il 16 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze), il 19 febbraio 1996 ed il 16
febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura di Udine, rispettivamente iscritte ai nn.
251, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, e 564 del
registro ordinanze 1996 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della
Repubblica nn. 12 e 25, prima serie speciale,
dell’anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre
1996 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto
in fatto
1.— Nel corso di un giudizio di
opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico della legge per
la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali),
emesso a carico di una elettrice per aver sottoscritto due diverse
presentazioni di candidatura per le elezioni del consiglio della Provincia
regionale di Ragusa, il Pretore di Modica, con ordinanza emessa l’8 gennaio
1996 e pervenuta a questa Corte il 26 febbraio 1996 (R.O.
n. 251 del 1996) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 93 del testo unico n. 570 del 1960 in relazione agli artt. 3 e 27
della Costituzione.
La disposizione denunciata punisce
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000
"chiunque, essendo privato o sospeso dall’esercizio del diritto
elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di
presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione
elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di
candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali".
Il giudice remittente osserva che
tale disposizione, la quale prevede la stessa pena in relazione a diverse
ipotesi criminose, appare sospetta di incostituzionalità sotto vari profili. In
primo luogo sotto il profilo della irragionevolezza, laddove essa commina la
stessa pena per ipotesi di diversa gravità e per condotte di diverso disvalore,
in particolare condotte che presuppongono necessariamente "un’attività
dolosa", come la sottoscrizione o il voto con assunzione di nome altrui
(peraltro punita con pena meno severa di quella prevista dal codice penale per
la falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità) o il voto in
più sezioni, e condotte che non presupporrebbero necessariamente il dolo, come
la plurima sottoscrizione di candidature, che sarebbe spesso la conseguenza
"di colposa negligenza o di sconoscenza del divieto". Tanto più
macroscopica sarebbe la differenza fra l’ipotesi in questione e quella di
sottoscrizione con nome altrui di dichiarazione di
presentazione di candidatura, equiparandosi la sottoscrizione non viziata di
falsità a quella falsa.
In
secondo luogo, secondo il remittente, la norma denunciata sarebbe irragionevole
e realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto
previsto per l’identica condotta di sottoscrizione plurima di candidature
dall’art. 106 della legge elettorale politica (d.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati), che prevede una pena di gran lunga
più lieve (reclusione fino a tre mesi o multa sino a lire 2.000.000). Tale
diversità di trattamento non sarebbe giustificabile nemmeno sotto il profilo
delle differenti realtà rappresentate dalle elezioni amministrative e da quelle
politiche, perchè, se così fosse, risulterebbe
incongruo il trattamento penale più grave riservato invece, in occasione delle
elezioni politiche, al caso di chi si presenta a dare il voto assumendo il nome
altrui (art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 361 del
1957). In ogni caso, secondo il remittente, la giustificazione data in passato
alla maggiore severità della norma impugnata rispetto a quella che punisce la
plurima sottoscrizione in occasione delle elezioni politiche, e cioé il più limitato ambito territoriale dei collegi
amministrativi e la conseguente maggiore animosità della competizione, non
varrebbe più oggi, dopo l’introduzione del sistema elettorale maggioritario che
prevede nelle elezioni politiche collegi più ristretti e sostanzialmente
coincidenti con quelli previsti per le elezioni amministrative.
La rilevanza della questione,
secondo il remittente, sarebbe evidente, dipendendo la decisione di
applicazione della pena dall’inesistenza dei vizi di costituzionalità
denunciati.
2.— Richiesto dell’emissione di un
decreto penale di condanna a carico di una elettrice imputata di aver
sottoscritto due liste di candidati alle elezioni del consiglio comunale di
Udine, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, con
ordinanza emessa il 19 febbraio 1996, pervenuta a questa Corte il 20 maggio
1996 (R.O. n. 551 del 1996), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27,
terzo comma, della Costituzione, del medesimo art. 93 del d.P.R.
n. 570 del 1960.
Ad avviso dell’autorità remittente,
il sistema sanzionatorio penale in materia elettorale sarebbe affetto da
profonda incoerenza, in quanto la sottoscrizione plurima di dichiarazioni di
presentazione di candidature sarebbe punita con una pena minima di quindici
giorni di reclusione e di lire 10.000 di multa nelle elezioni comunali; con una
pena minima di sole lire 10.000 di multa nelle elezioni politiche, e
addirittura non sarebbe punita nelle elezioni provinciali. Ciò sarebbe in
contrasto con il canone della ragionevolezza, e si tradurrebbe in arbitraria e
ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 della
Costituzione, nonchè in vanificazione del fine
rieducativo della pena, in violazione dell’art. 27, terzo comma, della
Costituzione. Coerenza vorrebbe che vi fosse un regime unitario, o,
addirittura, la maggiore importanza delle elezioni politiche potrebbe semmai
comportare una maggiore severità per le violazioni commesse in occasione di
queste ultime.
Il
giudice a quo ricorda che la stessa questione di costituzionalità fu
dichiarata non fondata in passato con la sentenza n. 45 del 1967 di questa
Corte, poi confermata da alcune ordinanze: ma ripropone la questione sia in
relazione all’assenza di sanzioni che vi sarebbe per la medesima condotta in
occasione delle elezioni provinciali, sia in considerazione delle riforme
introdotte nelle più recenti leggi elettorali, che avrebbero praticamente
equiparato tra loro le dichiarazioni di presentazione delle candidature in
occasione delle varie elezioni, senza però incidere minimamente sulla qualità e
quantità delle sanzioni penali rispettivamente previste in relazione ad esse.
L’attuale condizione di squilibrio e di disparità di trattamento non avrebbe
una chiara giustificazione; e lederebbe il principio costituzionale di
eguaglianza, per la sua irragionevolezza e per la sproporzione tra la pena
prevista e il disvalore del fatto illecito, nonchè il
principio di cui all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, per la
previsione di una pena manifestamente eccessiva rispetto al disvalore
dell’illecito, che determinerebbe la vanificazione del fine rieducativo
costituzionalmente imposto alla pena.
In punto di rilevanza, il remittente
osserva che dalla discussa legittimità della norma impugnata dipendono le
scelte procedimentali cui egli é chiamato, cioé
l’emissione del decreto di condanna ovvero la declaratoria che il fatto non é
previsto dalla legge come reato.
3.— La medesima autorità di cui al
punto 2, nel corso di analoghi giudizi, ha sollevato, con tredici ordinanze
emesse il 16 febbraio 1996, pervenute a questa Corte il 20 maggio 1996 (R.O. nn. 552, 553, 554, 555, 557,
560, 561, 563 e 564), e il 19 febbraio 1996, pervenute a questa Corte anch’esse
il 20 maggio 1996 (R.O. nn.
556, 558, 559 e 562 del 1996), identica questione, svolgendo considerazioni del
medesimo tenore.
Considerato
in diritto
1.— Tutte le ordinanze sollevano la
medesima questione, sia pure sotto profili solo in parte coincidenti, onde i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2.— La questione sollevata dal
Pretore di Modica é inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Il remittente é investito di un
procedimento relativo ad una ipotesi di sottoscrizione, da parte di un
elettore, della presentazione di più liste di candidati per le elezioni del
consiglio della Provincia regionale di Ragusa, ipotesi che egli riconduce alla
fattispecie sanzionata dall’art. 93 del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570. Ma le elezioni provinciali in Sicilia non sono
disciplinate da tale decreto, che riguarda la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, con esclusione dei Comuni delle Regioni ad autonomia
speciale, ove l’ordinamento comunale é oggetto di una competenza legislativa
regionale (come é il caso della Sicilia, ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello
statuto speciale), bensì dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. Ora, tale
legge regionale contiene all’art. 11, secondo comma, come ricorda il
remittente, solo il precetto secondo cui nessun elettore può sottoscrivere più
di una lista di candidati; e il giudice a quo non chiarisce a quale
titolo e in base a quale ricostruzione del sistema egli ritiene applicabile
alla specie la disposizione penale contenuta nella legge statale sulle elezioni
comunali, della cui legittimità costituzionale egli dubita. In assenza di
qualsiasi motivazione in proposito, e poichè la
valutazione della rilevanza spetta al giudice a quo, salvo il controllo
"esterno" di questa Corte, la questione sollevata non può essere
ritenuta ammissibile.
3.— E’ ammissibile invece la
questione sollevata con le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Udine, pronunciate nel corso di procedimenti relativi a
fattispecie di plurima sottoscrizione di liste di candidati alla elezione del
consiglio comunale di Udine: con esse si censura, sotto più profili, l’art. 93
del d.P.R. n.570 del 1960, in quanto sanziona con la
pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 100.000 —
ovvero fino a lire 4.000.000, se si ritenga applicabile anche l’aumento
disposto dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 — il comportamento di
chi "sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di
candidatura". In primo luogo si denuncia la incoerenza del sistema
normativo, che prevederebbe per lo stesso
comportamento — sottoscrizione di più liste di candidati — una pena più severa
nel caso di elezioni comunali, una meno severa nel caso delle elezioni
politiche, e addirittura nessuna pena nel caso delle elezioni provinciali, in
tal modo realizzando una disparità di trattamento ingiustificata e violando i
canoni della ragionevolezza e della proporzionalità della pena rispetto al
disvalore del fatto illecito commesso. In secondo luogo si lamenta la
violazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la sanzione
prevista sarebbe manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell’illecito e
determinerebbe perciò la vanificazione del fine rieducativo della pena
costituzionalmente imposto.
4.— La questione é infondata sotto
tutti i profili denunciati.
Alla conclusione di infondatezza si
deve in primo luogo giungere con riguardo alla pretesa sproporzione fra
disvalore dell’illecito e sanzione comminata. La valutazione di adeguatezza
delle sanzioni penali in relazione alla gravità dell’illecito spetta infatti
alla discrezionalità del legislatore, col limite della non irragionevolezza
(cfr., ex plurimis, sentenze n. 25 del 1994 e
n. 333 del 1992; ordinanza n. 220 del 1996): nella specie, la norma impugnata
commina pene, detentiva e pecuniaria, determinate solo nel massimo e non nel
minimo, e dunque consente che i fatti di minore gravità siano puniti in
concreto con l’applicazione di pene che possono non superare l’entità minima stabilita
in via generale dagli artt. 23 e 24 del codice penale. Non può pertanto dirsi
che il trattamento sanzionatorio riservato alla condotta considerata appaia di
per sè manifestamente irragionevole.
5.— Per la stessa ragione, non può
ritenersi contraddetto il fine rieducativo della pena, imposto dall’art. 27,
terzo comma, della Costituzione, da una sanzione determinata solo nel massimo,
e quindi irrogabile in concreto entro il limite inferiore corrispondente ai
minimi stabiliti in via generale per ciascuna specie di pena.
6.— Più delicati sono i profili
attinenti alla denunciata disparità di trattamento rispetto alle medesime
condotte — sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature
— tenute in occasione di altre elezioni, e precisamente, da un lato, delle
elezioni provinciali, dall’altro lato, delle elezioni politiche.
Per quanto riguarda il primo
aspetto, anche a voler accettare la premessa interpretativa del giudice a
quo, secondo cui il divieto non sarebbe in questo caso assistito da alcuna
previsione di sanzioni penali — nonostante il rinvio alla disciplina dettata
per le elezioni dei consigli comunali, in quanto compatibile, contenuto
nell’art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (con tecnica non
dissimile da quella impiegata dalla legge sull’elezione del Senato, che rinvia
per quanto in essa non disposto alle norme stabilite per la elezione della
Camera dei deputati, in quanto compatibili: cfr. art. 27 del d.P.R. 20 dicembre 1993, n. 533)—, deve osservarsi che
l’ipotetica assenza di norme penali, applicabili in occasione delle elezioni
provinciali, volte a sanzionare detto comportamento, mai potrebbe essere
invocata per far cadere le previsioni sanzionatorie contenute nelle altre leggi
elettorali, e così nell’art. 93 del t.u. n. 570 del 1960. Infatti, il principio
costituzionale di eguaglianza non potrebbe essere invocato per estendere una
eccezione, in verità anomala, in un quadro normativo caratterizzato
tradizionalmente dall’opposto principio della punibilità di condotte
considerate dal legislatore, non irragionevolmente, lesive del bene
costituzionalmente protetto della genuinità delle competizioni elettorali,
compromessa dall’uso indebito delle facoltà connesse al diritto di elettorato
attivo.
7.— Resta il profilo relativo alla
disparità di trattamento sanzionatorio della medesima condotta in occasione,
rispettivamente, delle elezioni comunali e di quelle politiche. In proposito é
opportuna una premessa sui caratteri del sistema sanzionatorio vigente in
materia elettorale.
I reati elettorali, in base ad una
tradizione legislativa assai risalente, non costituiscono fattispecie
disciplinate in generale e applicabili a qualunque tipo di consultazione, ma
vengono invece previsti e delineati da norme specifiche che accedono,
nell’ambito di ciascun corpo legislativo, alla disciplina delle diverse specie
di elezioni. In particolare, per quanto riguarda le elezioni dei consigli
comunali, già il d.lgs.lgt. 7 gennaio 1946, n. 1,
conteneva un capo IV del titolo II dedicato alle disposizioni penali
(riprendendo in buona parte la corrispondente legge in vigore nel periodo
prefascista: cfr. il capo IV del titolo III del t.u. della legge comunale e
provinciale dettato con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148): in tale ambito si
collocava l’articolo 78, primo comma, di tenore esattamente corrispondente alla
disposizione qui denunciata, in seguito riprodotto senza variazioni nell’art.
86 del testo unico approvato con d.P.R. 5 aprile
1951, n. 203, e successivamente nell’art. 93 del testo unico approvato con d.P.R. n. 570 del 1960. A sua volta il testo unico delle
leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26 — in gran parte, come é noto,
riproduttivo del d.lgs.lgt. 10 marzo 1946, n. 74,
sulla elezione della Assemblea costituente: il quale a sua volta riprendeva
largamente, in questo campo, le leggi del periodo prefascista —, conteneva nel
titolo VI le disposizioni penali poi trasfuse nel
titolo VII del testo unico approvato con d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, titolo rimasto in larga parte invariato anche dopo la
riforma recata dalla legge 4 agosto 1993, n. 277. In questo ambito, una
disposizione esattamente corrispondente a quella dell’art. 106 del testo unico
in vigore, invocata dal giudice a quo come tertium
comparationis, si ritrovava già nell’art. 16,
quinto comma, del d.lgs.lgt. n. 74 del 1946 (e vedi
prima ancora, ad esempio, l’art. 66, comma secondo, del t.u. approvato con r.d.
26 giugno 1913, n. 821), e poi, inserita nel titolo dedicato alle norme penali,
nell’art. 80 del testo unico approvato con d.P.R. n.
26 del 1948.
La comparazione fra i due gruppi di
testi mostra come il legislatore abbia seguito tecniche diverse, per quanto
attiene alla disciplina sanzionatoria penale, riguardo alle elezioni amministrative
e, rispettivamente, a quelle politiche. Nella normativa relativa a queste
ultime si configurava in origine una fattispecie di illecito (punita con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000) comprensiva di
vari comportamenti estrinsecantisi nell’esercizio
indebito dei diritti di elettorato attivo (presentazione al voto di chi non é
titolare del diritto elettorale, o assumendo nome altrui, esercizio del voto in
più sezioni elettorali, voto espresso in difformità dall’indicazione ricevuta
da parte di colui che voti per un elettore fisicamente impedito: cfr. art. 76,
primo comma, d.lgs.lgt. n.74 del 1946; art. 77, primo
comma, t.u. n. 26 del 1948). A parte veniva invece considerata e punita (con
pena della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 10.000)
l’ipotesi della sottoscrizione di più di una lista di candidati (art. 16,
quinto comma, d.lgs.lgt. n. 74 del 1946; art. 80 t.u.
n. 26 del 1948).
Nel testo unico n. 361 del 1957 si
configuravano diverse specifiche fattispecie, corrispondenti ai diversi
comportamenti prima descritti, graduandosene la gravità: e così prevedendosi la
pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 20.000 per chi
si presenti a dare il voto essendo privo del relativo diritto (art. 103, primo
comma); la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa fino a lire
50.000 per l’infedeltà nell’espressione del voto per conto dell’elettore
impedito (art. 103, secondo comma); la pena della reclusione da tre a cinque
anni e della multa da lire 100.000 a lire 500.000 per chi si presenti a dare il
voto assumendo il nome altrui o dia il voto in più sezioni elettorali (art.
103, terzo comma); infine la pena — già originariamente prevista — della
reclusione fino a tre mesi o della multa sino a lire 10.000 per la plurima
sottoscrizione di candidature (art. 106).
Viceversa nella legge sulle elezioni
comunali i vari comportamenti estrinsecantisi in un
indebito esercizio del diritto di elettorato attivo — sottoscrizione di
candidatura da parte di chi non sia elettore o di chi sottoscrive con nome
altrui (ipotesi queste non specificamente contemplate dalla legge elettorale
politica), presentazione al voto da parte di chi non sia elettore,
sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature, voto in
più sezioni elettorali — furono ricondotti ad un’unica comprensiva fattispecie
di illecito penale, punita con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a lire 20.000, cioé con la stessa pena prevista
all’origine, per l’ipotesi base a sua volta comprensiva di diverse condotte,
dalla legge elettorale politica (mentre l’infedeltà nell’espressione del voto
per l’elettore impedito fu assimilata all’enunciazione fraudolenta di voti da
parte di componenti dell’ufficio elettorale, e punita con la pena della
reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000): e
questa scelta é rimasta invariata nel tempo, fino agli artt. 93 e 94 del testo
unico in vigore.
8.— E’ evidente la conseguenza della
diversa tecnica seguita. Nell’un caso, e cioé nella
legge elettorale politica, il legislatore ha distinto fra diverse condotte,
commisurando, attraverso la delineazione di fattispecie diverse, la pena
edittale alla ritenuta maggiore o minore gravità astratta del fatto; e in questa
scala l’illecito consistente nella sottoscrizione di più candidature occupa il
gradino più basso, corrispondendovi la pena della reclusione fino a tre mesi o
della multa (oggi) fino a lire 2.000.000. Nell’altro caso, e cioé nella legge elettorale amministrativa, la scelta della
configurazione di una fattispecie comprensiva delle diverse condotte ha portato
a prevedere una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, affidandone la
graduazione, in rapporto alla gravità del fatto, alla determinazione della pena
in concreto da parte del giudice, nell’ambito dell’ampio arco di variabilità
consentito dalla fissazione della pena edittale solo nel massimo.
Quest’ultima scelta — di configurare
cioé una unica fattispecie comprensiva di più
sotto-fattispecie, tutte punibili con una pena fissata solo nel massimo, e
dunque tale da consentire la modulazione della sanzione da irrogare in concreto
in rapporto alla diversa gravità dell’illecito — non é di per sè costituzionalmente preclusa al legislatore (cfr.
sentenze n. 272 del 1991 e n. 67 del 1992; ordinanza n. 220 del 1996), semprechè non travalichi in un vero e proprio
"sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge del
trattamento sanzionatorio e quello dell’individualizzazione della pena"
(sentenza n. 285 del 1991). Nella specie, tutti i comportamenti descritti
nell’art. 93 del t.u. n. 570 del 1960 hanno in comune fra di loro l’uso
indebito del diritto di elettorato attivo, con conseguente lesione del bene
della genuinità della competizione elettorale, o perchè
incidono sull’esito del voto, o perchè (come nel caso
delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di candidatura) incidono sulle
condizioni legalmente stabilite per la partecipazione alla competizione
medesima. Non può dunque ritenersi di per sè
irragionevole la scelta fatta dal legislatore; nè del
resto si appuntano su questo aspetto le censure del Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Udine, che invece sottolinea la diversità di
trattamento risultante dalle due norme, rispettivamente relative alle elezioni
amministrative e alle elezioni politiche.
9.— Naturalmente la semplice
constatazione che le due norme poste a raffronto facciano parte di sistemi
distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia irragionevole il risultato
normativo: il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo
all’interno dei singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all’intero
sistema.
Tuttavia, nella specie, la
disparità, in termini di pena edittale, del trattamento penale della condotta
consistente nella sottoscrizione di più dichiarazioni di candidatura, fra
l’ipotesi delle elezioni comunali e quella delle elezioni politiche, non
discende da una diversa valutazione in astratto, effettuata dal legislatore,
della gravità dei rispettivi comportamenti. Essa risulterebbe invero ben
difficilmente giustificabile, anche tenendo conto delle differenze fra elezioni
politiche ed elezioni amministrative, ancorchè si
considerassero queste ultime suscettibili di una disciplina ragionevolmente
diversa quanto all’aspetto in esame, per il loro carattere locale (così la
sentenza n. 45 del 1967) e per la frequente maggiore ristrettezza degli ambiti
territoriali interessati (non eliminata nemmeno dalla recente riforma del
sistema elettorale politico, atteso che gli ambiti territoriali dei Comuni sono
pur sempre, per lo più, inferiori a quelli dei collegi elettorali per
l’elezione delle Camere). Tale disparità di trattamento sanzionatorio penale
discende piuttosto, come si é visto, dalla scelta legislativa di configurare
una fattispecie ampia e comprensiva di diverse condotte, anzichè
una fattispecie specifica relativa alla condotta in esame.
Un corretto raffronto fra le due
ipotesi sanzionatorie, ai fini della valutazione di ragionevolezza del diverso
trattamento previsto rispettivamente dalla norma denunciata e da quella
invocata come tertium comparationis,
non può prescindere dalla diversa struttura delle due norme: per effetto della
quale comportamenti che nell’ambito delle elezioni politiche e in forza della
relativa legge sono distintamente considerati e puniti, nel diverso ambito
delle elezioni amministrative vengono ad essere assoggettati tutti alla stessa
norma sanzionatoria (l’art. 93 del t.u. n. 570 del 1960), che commina una pena,
nel massimo, volta a volta uguale (cfr. art. 103, primo comma, d.P.R. n. 361 del 1957), inferiore (cfr. art. 103, terzo
comma, d.P.R cit.), o superiore (cfr. art. 106 d.P.R. cit.) a quella prevista dalle corrispondenti norme
della legge elettorale politica, mentre non é determinata nel minimo, a
differenza di quanto accade per le ipotesi più severamente punite da
quest’ultima legge (cfr. art. 103, terzo comma, d.P.R.
cit.).
10.— In concreto, gli ampi margini
della scelta demandata al giudice, dalla norma denunciata, in ordine alla pena,
uniti agli altri strumenti offerti al giudice stesso dall’ordinamento (così la
convertibilità delle pene detentive brevi in pene pecuniarie, con conseguente
inapplicabilità della pena accessoria della sospensione del diritto elettorale
e dai pubblici uffici di cui all’art. 102, primo comma, del d.P.R.
n. 570 del 1960), consentono di pervenire all’applicazione di pene, se non
eguali (trattandosi nell’ipotesi in esame pur sempre di pena congiunta della
reclusione e della multa, laddove l’art. 106 del d.P.R.
n. 361 del 1957 prevede le due pene come alternative), comunque non
irrazionalmente diverse nelle due ipotesi.
11.— In definitiva, dunque, può
riconoscersi nella diversità di disciplina denunciata il frutto di scelte
discrezionali del legislatore, tali da non valicare il limite della manifesta
irragionevolezza.
Nondimeno occorre ribadire che il
perpetuarsi, in questa materia, di tradizioni legislative diverse dà luogo ad
un sistema normativo alquanto disarmonico e non ben coordinato: onde va
reiterato l’invito, da gran tempo rivolto anche da questa Corte al legislatore
(sentenze n. 45 del 1967, n. 121 del 1980), perchè
provveda ad un riordino complessivo del sistema sanzionatorio in tema di reati
elettorali.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 del d.P.R.
16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Modica con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 93 del d.P.R. n. 570 del 1960 sollevata, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Udine con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25 marzo 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Valerio ONIDA
Depositata in cancelleria l'8 aprile
1997.