ORDINANZA N. 427
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott.
Renato GRANATA, Presidente
- Prof.
Giuliano VASSALLI
- Prof.
Francesco GUIZZI
- Prof.
Cesare MIRABELLI
- Prof.
Fernando SANTOSUOSSO
- Avv.
Massimo VARI
- Dott.
Cesare RUPERTO
- Dott.
Riccardo CHIEPPA
- Prof.
Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof.
Valerio ONIDA
- Prof.
Carlo MEZZANOTTE
- Avv.
Fernanda CONTRI
- Prof.
Guido NEPPI MODONA
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimitā costituzionale dell'art. 336 comma 1 del codice penale, promosso
con ordinanza emessa il 31 marzo 1995 dal Pretore di Nocera
Inferiore nel procedimento penale a carico di Cicalese
Gaetano ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio dell'11 dicembre 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che il Pretore di Nocera
Inferiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimitā costituzionale
dell'art. 336, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede un
minimo edittale di sei mesi di reclusione;
che il giudice a quo, nel richiamare
integralmente le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 341 del
1994, ha ritenuto la previsione oggetto di impugnativa frutto di una
matrice ideologica e di una concezione autoritaria dei rapporti tra pubblici
ufficiali e cittadini ormai superata alla luce dei valori sanciti dalla Carta
costituzionale, evocando, a conferma della dedotta irragionevolezza, il ben pių
blando trattamento sanzionatorio minimo previsto per il reato di violenza
privata aggravato a norma dell'art. 61 numero 10 del codice penale;
che nel giudizio č
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
CONSIDERATO che questa Corte ha giā dichiarato
non fondata l'identica questione (v. sentenza n. 314 del
1995), osservando come nessuna delle considerazioni poste a fondamento
della sentenza
n. 341 del 1994 possa ritenersi pertinente alla fattispecie oggetto di
censura, dal momento che il trattamento sanzionatorio previsto, quanto al
minimo edittale, per il reato di cui all'art. 336 del codice penale, lungi dal
rappresentare un ""unicum", generato dal codice penale del
1930", come nel caso del reato di oltraggio, si pone in linea con la
stessa tradizione codicistica, doverosamente attenta
a rimarcare la maggior lesivitā che presenta una sia
pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad
una parimenti "minima" offesa al suo onore o prestigio;
che nella medesima
occasione questa Corte non ha mancato di sottolineare come l'art. 336 del
codice penale presenti un elemento teleologico di consistente gravitā che
risulta, invece, del tutto estraneo alla fattispecie delineata dall'art. 610 cod.pen. evocata quale termine di comparazione, e che,
quindi, adeguatamente giustifica il differente trattamento sanzionatorio;
che, pertanto, non essendo
stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la
questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 336, primo
comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Nocera
Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.
Cosė deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Renato GRANATA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.