Ordinanza n. 277 del 1996

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ORDINANZA N. 277

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1995 dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Annibaldi Alvaro, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Pretore di Forlì ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba procedere all'interrogatorio dell'indagato anteriormente alla formulazione della imputazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento cui ha fatto integrale rinvio.

CONSIDERATO che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione in relazione al comma 1 dello stesso art. 554 cod.proc.pen., ne ha dichiarato la manifesta infondatezza osservando, fra l'altro, come non possa "ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato, iscrivendosi la stessa in una fase che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa" (v. ordinanze n. 137 del 1995 e n. 47 del 1996);

che simili considerazioni valgono a fortiori per l'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 554 cod.proc.pen., dal momento che la stessa si riferisce al caso in cui la formulazione della imputazione non scaturisce dalla scelta operata dal pubblico ministero a conclusione delle indagini preliminari, ma dalla ordinanza del giudice che non ha accolto la richiesta di archiviazione;

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.