Ordinanza n. 140 del 1996

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 140

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulle comunicazioni della Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso del 20 gennaio 1996 e della Conservatoria dei Registri imobiliari di Roma 1.a del 23 febbraio 1996, iscritte ai nn. 3 e 4 del registro incidenti di esecuzione;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che con nota del 20 gennaio 1996 la Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso ha trasmesso il "mod. 97" recante lo stato delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle Amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e, segnatamente, dell'ipoteca iscritta contro Palmiotti Bruno con decreto del 21 dicembre 1977 di questa Corte; che con nota del 23 febbraio 1996 la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma ha trasmesso analogo elenco riguardante lo stato delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle Amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e, segnatamente, delle ipoteche iscritte contro Lefebvre D'Ovidio Antonio, Fanali Duilio, Tanassi Mario con decreti del 16 novembre e del 5 dicembre 1977 di questa Corte.

CONSIDERATO che - come già affermato (ordinanza n. 33 del 1992) - erano attribuite (in relazione alla cessata cognizione dei reati ministeriali) alla competenza di questa Corte solo alcune determinate funzioni relative alla fase dell'esecuzione penale nei giudizi d'accusa (quelle relative all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione), mentre l'organo deputato ad esercitare i poteri propri del pubblico ministero nell'esecuzione penale era individuato nel Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma (art. 31 della legge 25 gennaio 1962, n.20);

che, quindi, questa Corte non era - né è residualmente per i giudizi d'accusa già conclusi - competente a porre in essere le formalità per la rinnovazione delle ipoteche già iscritte non venendo neppure in rilievo né la legittimità, né l'esecutività dei menzionati decreti di iscrizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non luogo a provvedere sulle comunicazioni della Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso e di Roma indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.