Sentenza n. 33 del 1992

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ORDINANZA N. 33

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di cancellazione di ipoteca legale in data 10 ottobre 1991 rivolta da Antonio Lefèbvre D'Ovidio al Presidente della Corte costituzionale, iscritta al n. 1 del registro incidenti di esecuzione.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto che, in data 10 ottobre 1991, Antonio Lefebvre D'Ovidio - condannato dalla Corte costituzionale in composizione integrata nel giudizio penale di accusa n. 1 del registro generale 1977 alla pena di anni due, mesi due di reclusione e lire trecentomila di multa con sentenza pronunciata il 1 marzo 1979 - ha rivolto al Presidente della Corte costituzionale istanza di cancellazione dell'ipoteca legale iscritta a suo carico per la somma di lire quaranta miliardi su alcuni suoi beni immobili con decreti n. 176 del 10 novembre 1977 e n. 182 del 30 novembre 1977 adottati in via d'urgenza dal Presidente della Corte costituzionale e ratificati con decreto n. 186 del 2 dicembre 1977 dalla Corte costituzionale integrata;

che nell'istanza si rileva: a) che l'istituto dell'ipoteca legale è stato soppresso dal nuovo codice di procedura penale, il quale, come strumento di cautela reale, prevede in suo luogo il sequestro conservativo sui beni immobili (art. 316 c.p.p.); b) che comunque l'ipoteca legale in questione ha esaurito i suoi effetti in dipendenza dell'intervenuta liquidazione del danno in lire un miliardo e cinquecento milioni a seguito di separato procedimento civile e del sovrappostosi sequestro conservativo sui medesimi cespiti disposto in corso di procedimento per lire dodici miliardi, ad ulteriore cautela del credito, dal giudice civile nonchè del successivo procedimento di subasta degli stessi; c) che, in ogni caso, il mantenimento del vincolo ipotecario per un ammontare di lire quaranta miliardi a fronte di un credito della pubblica amministrazione accertato di lire un miliardo e cinquecento milioni appare privo di legittimo titolo e concreta all'evidenza un eccesso di mezzi di cautela;

considerato che l'istanza concerne l'esecuzione di provvedimenti emessi dalla Corte costituzionale in composizione integrata nell'ambito della funzione relativa ai giudizi di accusa promossi per reati commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni;

che, pur essendo stata sottratta alla Corte costituzionale, ad opera della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la cognizione dei reati ministeriali, e pur potendosi, in relazione a tale mutato quadro normativo, porsi la questione se residuino in capo alla Corte attribuzioni in executivis con riferimento ai giudizi di accusa relativi a tali reati definiti sulla base del previgente regime, appare pregiudiziale stabilire se un provvedimento quale quello sollecitato con la istanza in esame sia mai rientrato ab origine nella sfera di attribuzione della Corte;

che, in relazione a tale ultima questione, occorre rilevare come la legge 25 gennaio 1962, n. 20, attribuisca espressamente alla composizione integrata, solo alcune determinate funzioni relative alla fase della esecuzione penale nel giudizi di accusa, e precisamente quelle relative all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione (artt. 32 e 33), senza individuare, per la generalità delle funzioni, un giudice competente a decidere tutte le questioni che possano porsi in sede di esecuzione, limitandosi ad individuare nel Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma l'organo che esercita i poteri propri del pubblico ministero nell'esecuzione penale (art. 31);

che, al riguardo - come già stabilito da questa Corte con ordinanza pronunciata in data 10 aprile 1981, in relazione al medesimo procedimento n.1 del registro generale 1977, su un "ricorso per liberazione da sequestro" presentato nell'interesse di Camillo Crociani - deve affermarsi che, nella fase della esecuzione conseguente ai giudizi di accusa, la giurisdizione della Corte costituzionale integrata è limitata "a tutti e soli i provvedimenti nei quali sia effettivamente in questione la portata del titolo esecutivo, e con esso il particolare significato della giustizia penale costituzionale", oltre naturalmente a quelli espressamente menzionati dalla citata legge n. 20 del 1962, e ciò in aderenza alla ratio della predetta legge, quale ricavabile anche dalle esplicite considerazioni al riguardo espresse nella relazione della Prima Commissione permanente della Camera dei Deputati (atto n. 3173-A) sulla relativa proposta di legge;

che, per quanto attiene allo specifico oggetto della istanza in esame, esso riguarda un tipo di provvedimento, quale la iscrizione di ipoteca legale, avente natura di misura cautelare a tutela dei crediti nascenti dal reato e dal relativo procedimento penale, e dunque pertinente alla esecuzione civile in materia penale, provvedimento del quale tra, l'altro, nell'istanza non si contesta nè la legittimità nè la esecutività, ma di cui, sostanzialmente, si chiede la revoca, in relazione a mutate situazioni di fatto e di diritto;

che, pertanto, nella specie deve escludersi, alla stregua dei principi sopra indicati, la giurisdizione della Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di Antonio Lefebvre D'Ovidio indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 febbraio del 1992.