ORDINANZA N. 25
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
-
Prof. Gabriele
PESCATORE
-
Avv. Ugo
SPAGNOLI
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Dott. Renato
GRANATA
-
Prof. Giuliano
VASSALLI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
-
Prof. Fernando
SANTOSUOSSO
-
Avv. Massimo
VARI
-
Dott. Cesare
RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą
costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1993 dalla Corte d'Appello di
Milano nel procedimento penale a carico di Dolci Michele ed altro, iscritta al
n. 401 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28 prima serie speciale dell'anno 1994.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri e della Federazione Italiana della
Caccia;
udito nella camera di consiglio del 14
dicembre 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;
RITENUTO che con ordinanza del 5
novembre 1993
che il giudice a quo ha premesso che i
due imputati sono stati assolti nel giudizio di primo grado dal reato di cui
agli artt. 624-625 n. 7, cod. pen. e che dopo la
proposizione dell'appello č intervenuta una nuova disciplina in materia di
caccia, contenuta nella legge n. 157 del 1992, e pertanto devono riesaminarsi
le argomentazioni espresse nella sentenza di assoluzione, dal momento che
durante la vigenza della precedente normativa sulla caccia, prevista dalla
legge 27 dicembre 1977, n. 968, si era affermata una interpretazione
giurisprudenziale, richiamata dal pubblico ministero appellante, secondo la
quale la caccia di frodo integrava la fattispecie del reato di furto, mentre
l'art. 31 della legge n. 157 ha depenalizzato il delitto di furto venatorio,
prevedendo soltanto sanzioni amministrative per una serie di fatti tra i quali
rientra univocamente quello contestato agli imputati nel giudizio a quo;
che secondo il giudice remittente il
nuovo regime sanzionatorio pone in essere una rilevante diminuzione della
tutela dell'ambiente, in violazione degli artt. 9 e 42 Cost., e causa una
disparitą di trattamento tra coloro che si impossessano del bene mobile
indisponibile costituito dalla selvaggina, per i quali viene meno l'imputazione
per il reato di furto, e coloro che si impossessano di ogni altro bene mobile
indisponibile dello Stato, per i quali tale reato resta configurabile;
che, infine, il giudice a quo sostiene
che la questione sollevata "non tende alla introduzione di una nuova
fattispecie di illecito penale... ma richiede soltanto la pronuncia di
illegittimitą di una riduzione o eliminazione di tutela penale ... con il
conseguente ripristino della situazione normativa precedente, modificata in
maniera costituzionalmente illegittima dalla legge n. 157/1992";
che nel giudizio davanti alla Corte
hanno spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e
CONSIDERATO che deve essere
preliminarmente dichiarata l'inammissibilitą dell'intervento in giudizio della
Federazione Italiana della Caccia, dal momento che tale ente associativo non ha
assunto la qualitą di parte nel giudizio a quo;
che il giudice remittente, pur
sollecitando una pronuncia formalmente demolitiva, mira comunque ad ottenere
una decisione di illegittimitą costituzionale delle norme impugnate in grado di
determinare il "ripristino" della situazione normativa precedente,
che consentiva, in fattispecie quali quelle contestate agli imputati nel
giudizio a quo, l'applicabilitą delle sanzioni previste dagli artt. 624, 625 e
626 cod. pen., in fattispecie quali quelle contestate
agli imputati nel giudizio a quo;
che
che, inoltre, come ribadito anche nell'ordinanza n. 215 del
1994 - con la quale č stata dichiarata manifestamente inammissibile una
analoga questione di legittimitą costituzionale dell'art. 30 della legge n. 157
del 1992 - "la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento regolato
organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito l'identificazione
delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzioni da applicare e della
gradua zione delle sanzioni stesse spetta alla
discrezionalitą del legislatore";
che, pertanto, la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilitą
della questione di legittimitą costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
9 e 42 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Milano, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, nella Sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 gennaio 1995.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 19 gennaio
1995.