Ordinanza n. 215 del 1994

CONSULTA ONLINE

 

ORDINANZA N. 215

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono comma e 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dal Pretore di Bassano del Grappa, Sezione distaccata di Asiago, nel procedimento penale a carico di Forte Carlo ed altri, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di costituzione di Forte Carlo ed altro e d'intervento della Federazione della Caccia;

 

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Forte Carlo, De Marchi Gilberto e Forte Andrea il Pretore di Bassano del Grappa, Sezione distaccata di Asiago, con ordinanza del 7 luglio 1993 (R.O. n.566 del 1993), ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale: a) degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, e 22, primo, secondo, settimo e nono comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui consentono l'esercizio della caccia da parte di soggetti privati, previo rilascio di licenza di porto di fucile per uso di caccia a seguito di abilitazione regionale, in assenza di alcun fine di utilità sociale; ovvero, e comunque, nella parte in cui non prevedono limitazioni al numero massimo dei soggetti così abilitati, in ambito nazionale e locale in riferimento agli artt. 2; 3, primo e secondo comma; 9, primo e secondo comma;10, primo comma; 11, secondo inciso; 32, primo comma; 30, primo comma;33, primo comma; 41, secondo e terzo comma; 42, secondo comma; 44, primo comma; 101, secondo comma, della Costituzione;b) dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui prevede che, nei casi indicati dal comma primo, non si applichino gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale, essendo tale regime sanzionatorio di favore dipendente dal presupposto dell'esistenza e della validità dei provvedimenti amministrativi abilitativi all'esercizio venatorio disciplinati dalle disposizioni che precedono;

 

che il giudice a quo ha premesso nell'ordinanza che gli imputati erano stati citati a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 110 c.p.v. del codice penale, 30, lett. h), della legge n. 157 del 1992, in relazione all'art.12, lett. a), punto 1, della L.R. Veneto 11 agosto 1989, n.31, per avere abbattuto un esemplare di cucciolo di capriolo appartenente a specie protetta nei cui confronti la caccia doveva considerarsi non consentita;

 

che le censure di costituzionalità sono rivolte nei confronti del complesso delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della caccia concernenti:

 

a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le prescritte autorizzazioni e concessioni;

 

b) la previsione di un numero aperto di coloro che possono conseguire la concessione per lo svolgimento dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale;

 

c) l'attività di programmazione dell'esercizio venatorio demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle Regioni;

 

d) la tutela del patrimonio faunistico e delle specie protette;

 

e) il nuovo regime sanzionatorio previsto per le violazioni alla normativa che regola l'attività venatoria;

 

che nel giudizio dinanzi a questa Corte hanno spiegato intervento le parti del giudizio a quo Forte Carlo, De Marchi Gilberto e Forte Andrea, e la Federazione Italiana della Caccia, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente inammissibili, inammissibili o comunque manifestamente infondate.

 

Considerato che va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della Federazione Italiana della Caccia, dal momento che tale ente associativo non ha assunto la qualità di parte nel giudizio a quo;

 

che la Cortenell'ordinanza n. 93 del 1993 - con la quale è stata decisa analoga questione sollevata dal medesimo giudice remittente - ha già affermato che "l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina autorizzatoria dell'esercizio dell'attività venatoria non potrebbe comunque influire sulla legittimità di tale esercizio effettuato sulla base della licenza di caccia di cui risultava in possesso l'imputato all'epoca del fatto contestato";

 

che il principio suddetto va ribadito anche nel presente giudizio dal momento che, diversamente da quanto argomentato nell'ordinanza di rimessione - dove si osserva che dalla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni che disciplinano i presupposti e le formalità di rilascio dei titoli che abilitano all'esercizio della caccia conseguirebbe l'invalidità derivata del titolo abilitativo rilasciato all'imputato - il rispetto del principio di legalità stabilito dall'art. 25 della Costituzione nella materia penale non consentirebbe comunque che gli effetti dell'eventuale dichiarazione di invalidità derivata del citato titolo abilitativo in possesso dell'imputato retroagissero fino al punto di trasformare da lecita in penalmente illecita l'attività venatoria compiuta, prima della dichiarazione della sua invalidità, dall'imputato in base al detto titolo;

 

che, in riferimento all'impugnato art. 30, terzo comma, della legge n.157 del 1992 - che ha escluso l'applicabilità delle norme sul reato di furto alle violazioni disciplinate da tale legge - la Corte ha già dichiarato inammissibile analoga questione nell'ordinanza n. 146 del 1993, affermando che, secondo costante giurisprudenza, "al giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie penale", e ciò in forza del richiamato art. 25 della Costituzione;

 

che, inoltre, come già osservato nella richiamata ordinanza n. 146 del 1993, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzioni da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse spetta alla discrezionalità del legislatore;

 

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), e degli artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma;22, primo, secondo, settimo e nono comma, e 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento agli artt.2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 02/06/1994.