Ordinanza n.348 del 1994

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ORDINANZA N. 348

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1993 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Manfredi Goffredo, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha, con ordinanza del 28 ottobre 1993, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, "nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale quando l'imputato venga a trovarsi in tale stato di malattia fisica da comportare l'assoluto impedimento a comparire, laddove questo non sia contingente o di durata determinabile, e non prevede quindi la facoltà della parte civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di esercitare l'azione civile davanti al giudice civile indipendentemente dal processo penale";

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 330 del 1994 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, proprio nella parte in cui non prevede, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questo non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, che il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile;

e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 330 del 1994, "nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile", questione sollevata dalla Corte di appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 Luglio 1994.