Sentenza n. 317 del 1993

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SENTENZA N. 317

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile-23 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Franchini Oldi Angela ed altre contro l'Università degli Studi di Brescia ed altro, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di costituzione di Franchini Oldi Angela ed altre nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

uditi l'avv. Federico Sorrentino per Franchini Oldi Angela ed altre e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri l. Avanti il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, le dottoresse Angela Franchini Oldi, Nella Tralli Morandi, Carla Rigosa e Silvana Bellodi, inquadrate nella qualifica di funzionario tecnico dell'università degli studi di Brescia, lamentavano di aver diritto al diverso inquadramento nella posizione di ricercatore e impugnavano l'atto relativo. Si costituiva in giudizio l'università di Brescia, formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto dei ricorsi.

Con sentenza parziale n. 1192 del 1992, il Tribunale amministrativo adito disattendeva le preliminari eccezioni e sospendeva il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata con distinta e separata ordinanza di remissione.

2. Con ordinanza in pari data il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione agli artt.3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, nella parte in cui - nel disciplinare il trasferimento nei corrispondenti ruoli statali degli <assistenti e ricercatori> - non prende in considerazione il personale dipendente dell'Ente Universitario per la Lombardia orientale avente la qualifica di <assistente laureato> e preposto all'attività di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia.

Ha premesso il Tribunale che, da un lato, le ricorrenti sono assistenti di ruolo assunte (a seguito di concorso bandito dall'Ente universitario) con la specifica funzione di effettuare attività di ricerca scientifica e di collaborazione con i docenti nello svolgimento dei corsi e nella conduzione di seminari, esercitazioni e gruppi di studio; e che, da un altro lato, tali corsi, come riconosciuto espressamente dall'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 590, facevano formalmente capo alle università statali di Milano e Parma (nonchè al Politecnico di Milano) ed erano gestiti dall'Ente universitario della Lombardia orientale, un consorzio all'uopo costituito fra i più importanti enti locali in vista dell'istituzione dell'università statale nella città di Brescia.

Orbene, l'art. 20 della legge n. 590 del 1982, che ha regolamentato il passaggio all'università di Brescia di tutto il personale in servizio per l'espletamento dei corsi universitari gestiti dal consorzio bresciano, avrebbe mancato di equiparare le ricorrenti agli <assistenti e ricercatori>, transitati integralmente nei ruoli della nuova università.

Con ciò venendo oggettivamente a determinare un'ingiusta discriminazione tra il personale che avrebbe adempiuto funzioni fra loro equivalenti.

Discriminazione rilevabile anche con riferimento a quelle categorie di <assistenti e ricercatori> delle università libere, poi statizzate con la predetta legge (università D'Annunzio di Chieti e università dell'Aquila).

In questi casi la legge avrebbe infatti consentito il passaggio di tutti gli assistenti e ricercatori nella corrispondente categoria statale, con l'inquadramento nei ruoli organici.

Una tale previsione sarebbe mancata, invece, per gli <assistenti laureati> che operavano presso i corsi universitari tenuti in Brescia ed affidati alla gestione dell'E.U.L.O. Onde, una evidente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, rilevanti nel giudizio a quo, giacchè l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 20, terzo comma, della legge n. 590 del 1982 permetterebbe l'accoglimento delle pretese avanzate dalle ricorrenti.

3. Si sono costituite le dottoresse Angela Franchini Oldi, Nella Tralli Morandi, Carla Rigosa e Silvana Bellodi Turla, con un'unica memoria scritta, chiedendo l'accoglimento della questione.

Hanno premesso, le ricorrenti, che le università degli studi di Milano e di Parma, nonchè il Politecnico di Milano, tennero in Brescia i corsi organizzati dall'Ente universitario della Lombardia orientale, fornendo soltanto i professori e non anche (almeno in misura adeguata) il personale competente ad assolvere le ulteriori attività di supporto sia didattiche sia di ricerca. A queste ultime avrebbe fatto fronte il consorzio bresciano con l'assunzione di personale attraverso un concorso bandito per la qualifica di <assistente laureato>, riconoscendogli con delibera n. 242 del 1979(sulla base di un analitico "mansionario") le mansioni di docenti equiparate a quelle degli assistenti universitari.

La legge n. 590, osservano le ricorrenti, avrebbe creato le nuove università seguendo due distinte strade. O attraverso l'istituzione di nuovi centri universitari statali, dove in precedenza funzionavano corsi decentrati di altre università, o attraverso la statizzazione di università libere (o di corsi decentrati di tali università). Nel primo caso il personale docente, inclusi gli assistenti e i ricercatori, sarebbe transitato puramente e semplicemente presso i nuovi centri universitari; nel secondo caso esso sarebbe stato inquadrato nei corrispondenti ruoli statali.

Nessuna previsione vi sarebbe stata per il personale docente operante presso i corsi universitari tenuti a Brescia e gestiti dall'Ente universitario per la Lombardia orientale, diversamente dal personale non docente che sarebbe stato inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo dell'università statale.

In conseguenza di tale omissione le ricorrenti sarebbero state inquadrate - così si sarebbe risolto il loro problema - come soprannumerarie nell'VIII qualifica dell'area funzionale <tecnico-scientifica e socio-sanitaria> del personale di ruolo delle università statali, con il profilo professionale di <funzionario tecnico> e, dunque, nell'ambito del personale non docente.

Il legislatore non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le peculiari vicende a conclusione delle quali si è giunti all'istituzione dell'università di Brescia e avrebbe irrazionalmente tralasciato di equiparare gli <assistenti laureati> del Consorzio bresciano agli assistenti e ricercatori universitari inquadrati - in forza della legge n. 590 del 1982 - fra gli <assistenti e i ricercatori> del ruolo statale. In tal modo si sarebbe fatto cattivo governo del principio di eguaglianza e di quello, connesso, di buon andamento della pubblica amministrazione, differenziando situazioni omogenee (assistenti e ricercatori di <centri universitari trasformati in atenei>) e irragionevolmente eguagliando situazioni eterogenee (assistenti dell'Ente bresciano e funzionari tecnici).

4. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di infondatezza della sollevata questione di costituzionalità.

La norma impugnata paleserebbe, secondo l'Avvocatura, la sua chiara logica nel consentire il passaggio alla università di Brescia dei docenti, degli assistenti e dei ricercatori già inquadrati nei ruoli universitari statali.

L'Ente consortile non solo non aveva, ma non avrebbe potuto avere un proprio ruolo di docenti universitari (o di assistenti e ricercatori). Le ricorrenti, infatti, avevano la qualifica di <assistenti>, ma erano inquadrate fra i dipendenti dell'Ente locale con mansioni che, per quanto elevate, erano svolte nell'interesse e per le finalità dell'Ente stesso.

L'Università di nuova istituzione, infatti, non poteva non organizzarsi, quanto al personale docente (ivi inclusi assistenti e ricercatori), che con personale statale, vale a dire con il personale inserito nei ruoli universitari dello Stato (art. 32 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).

Poichè i dipendenti dell'Ente universitario della Lombardia orientale non sono (e non potevano essere) assistenti e ricercatori ai sensi della legislazione vigente, non competeva loro il richiesto inquadramento. Nè a diverse conclusioni, prosegue l'Avvocatura, si potrebbe pervenire considerando le funzioni concretamente adempiute da tale personale, poichè un siffatto giudizio andrebbe adottato solo con riferimento alle previsioni della legge (statale) che consente il riconoscimento e la riserva dei posti di assistente o di ricercatore presso un'università dello Stato esclusivamente a chi rivesta tale qualifica nei ruoli da esso istituiti, indi pendentemente dalle mansioni di fatto effettuate presso altri enti.

Considerato in diritto

l. Viene all'esame della Corte, in relazione agli artt.3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, che, nel disciplinare il trasferimento nei corrispondenti ruoli statali degli <assistenti e ricercatori>, non prende in considerazione il personale dipendente dell'Ente universitario per la Lombardia orientale preposto all'attività di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia.

2. La questione è infondata.

La legge 14 agosto 1982, n. 590, ha istituito le Università statali degli studi dell'Abruzzo (Università degli studi dell'Aquila e Università degli studi <G.D'Annunzio>), le Università statali degli studi di Brescia, del Molise, di Reggio Calabria, di Verona, di Trento e la facoltà di economia e commercio dell'Università statale degli studi di Ancona.

Molte delle nuove università sono nate dalla <gemmazione> di altre statali (o libere) che avevano attivato corsi di laurea presso le suddette città o regioni; e alcune sono state istituite ex novo.

Nel primo caso la legge, se ha riconosciuto l'attività prestata dal personale non docente, ha tuttavia consentito a quello docente, già inserito nei ruoli nazionali, di <essere assegnato ai posti> delle nuove facoltà e università.

Nessuna forma di sanatoria o di immissione in ruolo ope legis ha, dunque, riguardato il personale docente. La legge n. 590 del 1982 non ha, invero, fatto alcuna previsione del genere.

3. La posizione delle ricorrenti è quella degli <assistenti laureati>, una categoria sconosciuta alla pur variegata normativa sul personale docente dell'Università.

Ciononostante esse richiedono la valorizzazione della loro attività alle dipendenze del Consorzio E.U.L.O. (costituito, fra vari enti locali, per la gestione dei corsi universitari statali tenuti in Brescia dalle Università di Milano e Parma) attraverso il passaggio dai ruoli dell'Ente locale a quelli (nazionali) di ricercatore universitario.

Oltre ad essere chiaramente priva di fondamento normativo, la richiesta non regge in alcun modo alla verifica di costituzionalità, cui questa Corte è chiamata. Non è dato ravvisare alcuna ingiustificata disparità di trattamento che possa recare violazione del principio di eguaglianza, e neppure lesione del canone di ragionevolezza. Questa Corte, infatti, ha da ultimo respinto ogni richiesta di ammissione alle tornate idoneative per professore associato (si vedano le sentenze nn. 412, 367, 359 e 31 del 1992) che, pure, non consentono il passaggio automatico nei ruoli del personale docente. In tutte si è ravvisato la evidente mancanza di ragionevole assimilazione delle categorie escluse rispetto a quelle ammesse ai giudizi di idoneità.

Nella specie, peraltro, si domanda di più, essendo ancora maggiore la distanza con le categorie beneficiarie: si chiede, in realtà, l'immissione automatica nei ruoli (statali) di ricercatore, mentre si è svolta la propria attività di dipendenti di un consorzio, che resta un ente locale. E l'invocato tertium comparationis è costituito da personale docente già di ruolo, che è soltanto transitato dai posti di una università a un'altra.

Non vi è, perciò, lesione neppure del principio di buon andamento nella scelta compiuta dal legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/06/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15/07/93.