Sentenza n. 359 del 1992

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SENTENZA N.359

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

-          Dott. Francesco GRECO

 

-          Prof. Gabriele PESCATORE

 

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-          Avv. Mauro FERRI

 

-          Prof. Luigi MENGONI

 

-          Prof. Enzo CHELI

 

-          Dott. Renato GRANATA

 

-          Prof. Giuliano VASSALLI

 

-          Prof. Francesco GUIZZI

 

-          Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R.11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con due ordinanze emesse il 22 maggio e il 9 ottobre 1991 sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Bolondi Luigi e da Aldini Rita contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritte ai nn. 57 e 63 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visti gli atti di costituzione di Bolondi Luigi e di Aldini Rita nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

 

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Con due ordinanze emesse il 22 maggio ed il 9 ottobre 1991 sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Bolondi Luigi e da Aldini Rita contro il Ministero della pubblica istruzione e volti ad ottenere l'annullamento del diniego di revoca del provvedimento di esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.RR. Il luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), "nella parte in cui (...) non contemplano, tra le qualifiche legittimate a partecipare ai giudizi transitori di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso, dal Consiglio nazionale delle ricerche, i quali abbiano svolto, in via di fatto, presso le facoltà di medicina e chirurgia, attività di assistenza e cura, espletando, altresì, per almeno un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività stesse".

 

Le norme impugnate non includono la categoria cui appartengono i ricorrenti tra quelle ammesse all'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati. La elencazione delle categorie fatta dalla legge é tassativa e non consente (come confermato dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705) applicazioni estensive o analogiche. Ne deriverebbe una diversità di trattamento per i borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche (che abbiano svolto, accanto ai compiti di ricerca scientifica e di partecipazione alle attività didattiche, anche attività di diagnosi e cura presso le facoltà di medicina e chirurgia) rispetto ai tecnici laureati, categoria presa come termine di raffronto tra quelle ammesse ai giudizi dì idoneità.

 

In particolare, il giudice a quo sottolinea l'"accostamento" tra le due categorie dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche e dei contrattisti, operato dall'art. 5 del decreto-legge l' ottobre 1973, n. 580,' ai fini della stipulazione di contratti quadriennali con le Università, nonchè l'"assimilazione" dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche ai contrattisti ed ai medici interni universitari con riguardo all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari in virtù dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

 

2.- Si sono costituiti in giudizio Luigi Bolondi e Rita Aldini, unendosi ai dubbi di legittimità costituzionale espressi dall'ordinanza di rimessione ed assumendo l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto. Anche i borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche rientrerebbero nel filone individuato dalla Corte nelle sentenze n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989 ed ammesse ai giudizi di idoneità, costituendo l'attività di diagnosi e di cura e quella didattica e scientifica l'elemento di collegamento fra le varie qualifiche.

 

3.- L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio deì ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

 

Richiamati i precedenti della Corte (in particolare le sentenze n. 31 del 1992, n. 551 e n. 549 del 1990), l'Avvocatura os6erva che la posizione dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche non é assimilabile ad alcuna delle puntuali categorie individuate dalla legge o dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986). L'attività didattica non potrebbe ritenersi istituzionalmente svolta dalla categoria di appartenenza dei ricorrenti, giacchè il borsista usufruisce del finanziamento esclusivamente in funzione dell'attività di ricerca, la quale é diretta alla preparazione ed all'addestramento del beneficiario della borsa di studio. Nè sarebbe rilevante la circostanza che singoli borsisti possano essere stati di fatto adibiti a mansioni diverse ed abbiano svolto attività didattica e scientifica in ambito universitario.

 

Ad avviso dell'Avvocatura le norme denunciate determinano l'elenco delle categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità prendendole in esame per come sono normativamente disciplinate, mentre resta estranea ogni valutazione di prassi difformi dal modello legislativo.

 

4.- In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie le parti private per ribadire le posizioni già espresse ed osservare che non é di ostacolo all'accoglimento della questione la circostanza che i titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche abbiano prestato attività di assistenza soltanto in via di fatto. La difesa delle parti private precisa che questo requisito non é richiesto dalla legge neppure per la categoria di riferimento, ossia i tecnici laureati, per i quali é sufficiente il comprovato svolgimento di attività didattica e scientifica.

 

La qualifica di medico interno dimostrerebbe, ad avviso dei ricorrenti, che essi sono in possesso di tutti i requisiti per essere ammessi ai giudizi di idoneità, trovandosi nella medesima posizione sostanziale della categoria di cui alla sentenza della Corte 9 aprile 1986, n. 89.

 

A nulla rileverebbe che tale qualifica sia stata conseguita senza avere sostenuto una prova selettiva di concorso, posto che i ricorrenti hanno comunque superato un pubblico concorso per usufruire della borsa di studio conferita dal Consiglio nazionale delle ricerche.

 

Considerato in diritto

 

l. - I due giudizi, riferiti alle stesse disposizioni legislative e proposti con analoghe motivazioni, sono evidentemente connessi, possono essere quindi riuniti e trattati congiuntamente.

 

2.-Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di riordinamento della docenza universitaria, nella parte in cui non prevedono la partecipazione dei medici titolari di borse di studio assegnate dal Consiglio nazionale delle ricerche-i quali abbiano svolto di fatto presso le facoltà di medicina e chirurgia attività di assistenza e cura, espletando per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica-ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

 

La disparità di trattamento riguarderebbe, nella prospettazione offerta dalle ordinanze di rimessione, la condizione dei ricorrenti titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche in raffronto con le categorie dei tecnici laureati, oggetto di espresso riferimento normativo, nonchè con quelle degli aiuti e degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, e dei titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, anch'essi nominati in base a pubblico concorso, categorie, queste ultime, ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati per effetto delle sentenze di questa Corte n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989.

 

3. - La questione sottoposta all'esame della Corte si prospetta in termini analoghi a quelli concernenti la posizione dei titolari di assegni di formazione scientifica e didattica (art. 6 del decreto- legge n. 580 del 1973), che hanno svolto il loro servizio nelle facoltà di medicina e chirurgia, e la cui mancata inclusione tra le categorie ammesse ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati ha già dato luogo ad una pronuncia di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale per essi denunciata (sentenza n. 31 del 1992).

 

Per questa categoria la Corte ha ritenuto che manchino le condizioni di assimilabilità, quanto alle competenze ed all'espletamento delle funzioni, alle categorie ammesse ai giudizi di idoneità in questione, tenuto conto che per i titolari degli assegni < è meramente prevista una generica partecipazione ai seminari ed alle esercitazioni per gli studenti> e che < il servizio di assistenza e cura prestato è sì equiparabile al servizio di assistente ospedaliero di ruolo, ma – esplicitamente - soltanto ai fini dei concorsi ospedalieri> (sentenza n. 31 del 1992).

 

A maggior ragione non possono fondatamente assumere la assimilazione alle categorie ammesse ai giudizi di idoneità i borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche: la borsa di studio (attribuita fra l'altro da un ente autonomo rispetto all'Università) era evidentemente rivolta, secondo quanto risulta dalla relativa disciplina, ad addestrare i giovani che ne fruivano alla attività di ricerca scientifica e, laddove anche questa seconda fosse limitatamente svolta, alla attività didattica.

 

La mancata inclusione dei borsisti tra le categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati non appare dunque irragionevole o discriminatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.P.R. n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori universitari.

 

La questione non è pertanto fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 23/07/92.