CONSULTA
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SENTENZA N. 39
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Giudici
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Giuliano VASSALLI
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) di
interpretazione autentica dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo
1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),
promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 7 febbraio 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso
proposto dall'I.N.P.S. contro Ferrari Tenca Luisa,
iscritta al n.235 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2)
ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal Pretore di Trieste nel procedimento
civile vertente tra Tomasi Anna ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 363 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n.29, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli
atti di costituzione di Ferrari Tenca Luisa, di Stener Maddalena e dell'I.N.P.S. nonchè
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi gli
avvocati Felice Assennato e Franco Agostini per Ferrari Tenca
Luisa, Salvatore Cabibbo per Stener
Maddalena, Fabrizio Ausenda, Giancarlo Perone e
Tiziano Treu per l'I.N.P.S..
Ritenuto in fatto
l. - Il
Tribunale di Milano, con sentenza del 18 ottobre 1989, in grado di appello
accoglieva la domanda proposta da Gilardi Maria,
titolare di pensione di reversibilità e di pensione diretta di vecchiaia,
contro l'I.N.P.S. intesa ad ottenere la declaratoria di irripetibilità, ai
sensi dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, della somma corrispondente alla
quota fissa di contingenza sulla pensione di reversibilità, secondo l'I.N.P.S.
non dovuta in quanto già riscossa sulla pensione diretta, in violazione del
divieto di cumulo di cui all'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n.843.
L'I.N.P.S.
ricorreva in Cassazione. La Corte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
38, 101, 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, definita di
interpretazione autentica della predetta norma.
Ha
anzitutto ritenuto la rilevanza della questione poichè
la norma denunciata opera retroattivamente, e quindi è applicabile alla
fattispecie.
Nel
merito ha osservato che la norma censurata, nonostante la definizione espressa
del legislatore, è innovativa.
L'art. 52
della legge n. 88 del 1989 è stato determinato dalla finalità di porre termine
alle incertezze ermeneutiche cui aveva dato luogo l'art.80 del R.D. 28 agosto
1924, n.1422 e ha previsto l'irripetibilità delle somme riscosse in buona fede
in ogni ipotesi di indebito, conseguente ad ogni possibile atto e ad ogni fase
di gestione del rapporto pensionistico (sia essa di attribuzione, erogazione o
riliquidazione della prestazione), salva soltanto l'ipotesi del dolo
dell'assicurato, eliminando così ogni discriminazione dei pensionati del
settore privato, rispetto a quelli del settore pubblico o ai titolari di pensioni
di guerra. In tali sensi è stata costantemente interpretata dalla stessa Corte
di Cassazione, e ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte
Costituzionale, (sent.n. 383 del 1990
).
L'art. 13,
primo comma, della legge n. 412 del 1991, ora denunciato, invece modificando il
precedente regime, introduce quattro innovazioni:
a) la
necessità, perchè operi la sanatoria, che le somme
siano corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento;
b) che di
questo sia data comunicazione all'interessato;
c) che
l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore;
d) che, a
parte l'ipotesi di dolo dell'interessato, non vi sia stata omessa o incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura
della pensione goduta e non riconosciuti già dall'ente competente.
Secondo la
Corte remittente, si sarebbe effettuata una disciplina più rigorosa di quella
che, secondo il più restrittivo degli orientamenti allora formatisi, si poteva
desumere dall'art. 80, terzo comma, del R.D. n. 1422 del 1924.
In effetti,
si è ristretto ulteriormente l'ambito dell'irripetibilità attraverso il
requisito della comunicazione "espressa" del provvedimento erroneo
-anch'essa non richiesta dalla legge del 1988- dato che, a causa
dell'operatività di sistemi di automazione e informatizzazione, i maggiori
importi della pensione (o dei suoi elementi accessori) vengono ad essere
conosciuti dall'interessato soltanto al momento dell'erogazione o, al più,
all'atto del ricevimento del certificato o dell'avviso di pagamento; senza
considerare che ormai si praticano sistemi di pagamento che portano al di retto
accredito o all'invio di assegni bancari.
Si sono
introdotti a carico del pensionato oneri di comunicazione estranei alla
disciplina della norma interpretata, la conoscenza di fatti e della loro
rilevanza giuridica. In definitiva, si è creata una specie di presunzione
giuridica di conoscenza che viene a rendere irrilevante l'errore in cui sia
incorso l'Ente previdenziale e la buona fede del pensionato con pratica
equiparazione al dolo del silenzio del pensionato e con sovvertimento del
principio di buona fede cui è improntato l'ordinamento giuridico.
Sarebbero
stati violati:
a) l'art. 3
della Costituzione, in quanto irrazionalmente il legislatore non ha scelto
della precedente norma una delle possibili sue interpretazioni ma le ha
attribuito un significato nuovo e diverso ed in definitiva ha sovrapposto la
norma nuova alla precedente;
b) gli artt.
103 e 104 della Costituzione perchè si sarebbe
sottratto al giudice il compito istituzionale di interpretare ed applicare
autonomamente una disposizione di legge che pure si è preteso di mantenere in
seno all'ordinamento;
c)
ulteriormente l'art. 3 della Costituzione in quanto si sarebbe creata una
disparità di trattamento: 1) fra pensionati, nei cui confronti l'art. 52 della
legge n. 88 del 1989 è stato già applicato conformemente al significato che
scaturiva dal suo testo e dall'uniforme orientamento giurisprudenziale, e
pensionati i quali, per il solo fatto dell'attuale pendenza dei giudizi sulla
ripetibilità delle somme da essi percepite, sarebbero assoggettati alla meno
favorevole disciplina sopravvenuta;
2) fra
pensionati che abbiano ricevuto prestazioni indebite attribuite con formale
provvedimento e pensionati che le abbiano ricevute, come nella specie, con
modalità "diverse";3) fra pensionati del settore privato e quelli del
settore pubblico, per i quali si porrebbero le limitazioni ora introdotte;
d) l'art. 38
della Costituzione perchè le somme da ripetersi e
percepite dal pensionato in buona fede sarebbero state destinate a soddisfare
bisogni propri e della famiglia.
2. -
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata altresì pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.
2.l. - Nel
giudizio davanti a questa Corte, si sono costituiti la parte privata e
l'I.N.P.S..
2.2. - La
parte privata ha svolto argomenti sovrapponibili a quelli della Corte
remittente.
La difesa
dell'I.N.P.S. ha eccepito anzitutto la inammissibilità della questione
rilevando che, si tratta nella specie di modificazione del trattamento
pensionistico disposta ope legis
(art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843), per cui il relativo
provvedimento, benchè emesso in ritardo, non è
affetto da errore essenziale con la conseguenza che l'indebito pagamento ricade
pienamente nell'area di applicabilità dell'art. 2033 cod. civ..
Nel merito ha
rilevato che:
- nessun
precetto costituzionale preclude al legislatore in sede di interpretazione
autentica di dare a una norma retroattivamente un nuovo significato tanto più
quando, come nella specie, l'operazione risulti ragionevole e giustificata in
vista delle necessità di contenimento della spesa pubblica;
- anche per i
pensionati del settore pubblico, il legislatore, in sede di interpretazione
autentica dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973
(art. 3 della legge n. 428 del 1985) ha previsto la ripetibilità delle somme
erogate a seguito di ricalcolo automatizzato, senza che sia emanato alcun
provvedimento formale, in base ad una ratio identica a quella sottesa alla
norma censurata;
- la
sottrazione alla sanatoria degli errori incidenti nella fase gestionale
risponde alle esigenze proprie di un settore dell'ordinamento in costante
evoluzione, rispetto al quale un errore "imputabile" agli enti
competenti può ipotizzarsi solo con riguardo all'emissione di provvedimenti
formali;
- obblighi di
denuncia, a carico del pensionato, di situazioni rilevanti ai fini del diritto
e della misura del trattamento pensionistico erano già noti all'ordinamento
previdenziale (art. 6, quarto e quinto comma, art. 8, terzo comma, della legge
n. 638 del 1983);
- la
sollecitudine con la quale il legislatore ha attuato il censurato intervento
interpretativo, esclude che le disparità di trattamento ipotizzate
nell'ordinanza di rimessione possano essersi verificate, in misura
apprezzabile.
2.3. -
L'Avvocatura Generale dello stato ha concluso negli stessi sensi.
3. - Identica
questione è stata sollevata dal Pretore di Trieste con ordinanza del 12 maggio
1992 (R.O. n. 363 del 1992).
Nel giudizio
si è costituita la parte privata che ha insistito per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma denunciata, in base ad argomenti
sovrapponibili a quelli esposti dal giudice remittente.
É altresì
intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per l'inammissibilità o per
l'infondatezza della questione.
4. -
Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie le parti private
costituite nel giudizio introdotto con la ordinanza n. 235 del 1992, l'I.N.P.S.
e l'Avvocatura dello Stato.
La difesa
della parte privata ha ribadito il contenuto profondamente innovativo della
norma censurata, contrastante con i principi stabiliti in materia da questa
Corte con la sentenza n. 383 del 1990 e,
conseguentemente, con quelli di cui all'art. 38 della Costituzione.
Ha contestato
l'assunto secondo cui la norma censurata avrebbe conseguito il risultato di
rendere omogeneo il trattamento degli assicurati presso l'A.G.O. e dei pubblici
dipendenti.
5. - La
difesa dell'I.N.P.S. ha ribadito che il legislatore può determinare il
significato e la portata di disposizioni preesistenti che si prestino a dubbi
esegetici, come nella specie è avvenuto per il citato art. 52 della legge n. 88
del 1989; che, eccezion fatta per i casi di cui all'art. 25 della Costituzione,
può disporre retroattivamente; che la retroattività della disposizione
censurata risponde, poi, anche alla precisa logica di evitare una eccessiva
dilatazione della spesa pubblica; che la norma in questione non crea le
denunciate disparità di trattamento con il settore pubblico posto che anche per
i pubblici dipendenti si è avuta una norma interpretativa (art. 3 legge n. 428
del 1985) strutturata sulla medesima falsariga dell'art. 13 della legge n. 412
del 199l.
Ha, infine,
osservato in particolare che la sentenza di questa Corte sulla legittimità
dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 non può essere additata come causa di
illegittimità di ogni diversa disciplina.
6. -
L'Avvocatura Generale dello Stato ha ribadito le proprie conclusioni, svolte in
sede di intervento e per il resto si è riportata alle deduzioni dell'I.N.P.S..
Considerato
in diritto
l. - I due
giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza per evidenti
ragioni di connessione in quanto prospettano la stessa questione.
2. - La Corte
deve verificare se l'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9
marzo 1988, n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera
in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento
del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; e prevedendo,
inoltre, che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di
fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite, violi:
A) il
combinato disposto degli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, in quanto il
legislatore non ha mantenuto in vigore la norma interpretata, scegliendo nel
contempo e autenticamente sanzionando una delle possibili sue interpretazioni
in relazione a precedenti contrasti, ma ha attribuito alla norma stessa un
significato nuovo che non si sarebbe raggiunto attraverso l'uso degli strumenti
esegetici di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale: perchè la norma nuova ha del tutto sostituito la precedente
con evidente eccesso dai limiti della ragionevolezza e con sottrazione al
giudice del compito istituzionale di interpretare ed applicare - in modo
autonomo ed indipendente da ogni altro potere - un articolo di legge che pure
si è preteso di mantenere in seno all'ordinamento;
B)
ulteriormente, lo stesso art. 3 della Costituzione, in quanto si sarebbe creata
disparità di trattamento: 1) fra pensionati, nei cui confronti l'art. 52 della
legge n. 88 del 1989 è stato già applicato conformemente al significato che
scaturiva dal suo testo e dall'uniforme orientamento giurisprudenziale, e
pensionati i quali, per il solo fatto dell'attuale pendenza dei giudizi sulla
ripetibilità delle somme da essi percepite, restano assoggettati alla meno
favorevole disciplina sopravvenuta;2) fra pensionati che abbiano ricevuto
prestazioni indebite attribuite con formale provvedimento e pensionati che le
abbiano ricevute, come nella specie, con modalità "diverse";3) fra
pensionati del settore privato e quelli del settore pubblico, per i quali non
si pongono le limitazioni oggi vigenti per i primi e che l'art.52 della legge
n. 88 del 1989 (sentenza n. 383 del 1989) aveva inteso
sopprimere, istituendo una parità di trattamento fra i due settori;
C) l'art. 38
della Costituzione, in quanto il riconoscere all'ente previdenziale il diritto
di ripetere somme erogate per errore, ma percepite in buona fede dal pensionato
- e da questi, secondo un dato notorio, destinate a soddisfare bisogni
alimentari propri e della famiglia- comporta una diminuzione, per periodi di
tempo talora notevoli, dei trattamenti previdenziali e riduce i mezzi con cui
l'assicurato deve far fronte alle dette esigenze di vita.
3. - Va per
prima esaminata la eccezione di inammissibilità sollevata dall'I.N.P.S. nel
rilievo che nel giudizio de quo non si controverte sulla ripetibilità delle
somme corrisposte per errore in quanto la modificazione della posizione
dell'assicurato è avvenuta ope legis
in forza dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e quindi, attesa la
irrilevanza del ritardo nell'emissione del relativo provvedimento di recupero
della somma, non sussiste l'errore richiesto per la sanatoria di cui all'art.
52 citato ed i pagamenti effettuati non si sottraggono alla norma generale
dell'art. 2033 cod. civ..
L'eccezione è
destituita di fondamento.
Non rileva
che il pagamento delle somme delle quali si chiede la ripetizione sia avvenuto
a seguito della ritardata applicazione di una disposizione di legge (art.19
legge n. 483 del 1978) in quanto l'art. 52, secondo comma, legge n.88 del 1989
prende in considerazione l'errore di qualsiasi natura, di fatto e di diritto.
Del resto, la
Corte remittente nel giudizio di rilevanza della questione sollevata, ha
ritenuto esplicitamente applicabile alla fattispecie l'art.52 citato
interpretato autenticamente dall'art. 13 denunciato.
4. - Si deve,
quindi, accertare se effettivamente la disposizione impugnata possa
qualificarsi di interpretazione autentica.
Si è già
affermato (sentt. nn. 390 del 1990 e 455 del 1992) che, ai fini che
interessano, non rileva la qualificazione riportata nel titolo della norma, ma devesi indagare la sua reale rispondenza al contenuto
dispositivo. Pertanto, è di interpretazione autentica quella disposizione che,
si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente
sul significato normativo di quest'ultima senza, però, intaccare o integrare il
dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo
o enucleando uno dei significati possibili; e ciò al fine di imporre poi
all'interprete un determinato significato normativo.
4.1 -
Dall'esame comparativo delle disposizioni di cui trattasi, quella interpretata
e quella interpretatrice, nel nuovo testo, si riscontrano chiaramente delle
aggiunte, profonde e radicali, tali da far ritenere quella impugnata una
disposizione innovativa.
Sono
introdotti i seguenti elementi nuovi:
a) la
necessità che le somme da ripetersi siano state corrisposte in base ad un
provvedimento definitivo;
b) la
necessità della comunicazione di quest'ultimo all'interessato;
c) la omessa
od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta i quali non siano già conosciuti
dall'ente erogatore.
5. - Il
legislatore indubbiamente può regolare la materia con disposizioni nuove e può
espressamente disporne la operatività anche per il passato; può dare, cioé, espressamente alle dette disposizioni efficacia
retroattiva. Ma per la materia penale non può violare i limiti derivanti dal
divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie
non può superare quelli posti da altri precetti costituzionali (sent. n. 123 del 1988).
6. - Nella
fattispecie non sono stati violati gli artt.101 e 104 della Costituzione.
Infatti, al legislatore spetta la potestà di effettuare una data
interpretazione di una legge o disposizione di legge. L'esercizio di detta
potestà non può considerarsi di per se lesivo della sfera riservata al potere
giudiziario.
Invero, non è
ipotizzabile, a favore del giudice, una riserva della facoltà di
interpretazione che possa precludere quella spettante al legislatore.
L'attribuzione
per legge ad una norma di un dato significato non tocca la potestas
judicandi ma definisce e delimita la fattispecie
normativa che è oggetto di tale potestas, così come
risulta dal precetto integrato (sent. n. 6 del 1988).
Inoltre,
l'esercizio del potere del legislatore e quello del giudice avviene su due
piani diversi: l'uno, quello del legislatore, su quello delle fonti, l'altro,
quello del giudice, ai fini dell'applicazione della norma (sent.n. 455 del 1992).
6.1 -
Risultano, invece, violati gli artt. 3 e 38 della Costituzione per la conferita
qualificazione di interpretazione autentica la quale mira evidentemente a
riconoscere efficacia retroattiva alla disposizione impugnata, sicchè essa si applicherebbe anche ai rapporti sorti
precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla
stessa data.
Da quanto
innanzi esposto deriva una evidente disparità di trattamento tra pensionati a
favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989,
nella interpretazione data ad essa dalla Corte di cassazione e ritenuta non
costituzionalmente illegittima da questa Corte (sent. n. 383 del 1990),
è stata sancita la irripetibilità delle somme percepite in buona fede nella
sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della
somma risultata poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece,
che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che
ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa.
.2 - La nuova
disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella
vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di
cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello
Stato di diritto (sentt. nn.349 del
1985, 822 del 1988, 155 del 1990): tanto più che sarebbero
colpiti pensionati a reddito non elevato, i qua li hanno destinato alla soddisfazione
dei bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che
dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 della
Costituzione.
Nè la finalità
della contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame è ragione
sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti
costituzionali.
Restano
assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale dedotti dal giudice
remittente.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte
in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della
sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
28/01/93.
Giuseppe
BORZELLINO, Presidente
Francesco
GRECO, Redattore
Depositata in
cancelleria il 10/02/93.