Ordinanza n. 434 del 1992

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ORDINANZA N. 434

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R.20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie loca li) e 6, primo comma, del D.L. 22 dicembre 1981, n.791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Maria Antonia Calogero contro la U.S.L. n.41 di Messina/Nord ed altri, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

RITENUTO che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania - nel corso di un giudizio proposto da una infermiera di pendente di una unità sanitaria locale, avverso la deliberazione con la quale era stata collocata a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, pur non avendo maturata l'anzianità minima per il conseguimento del diritto a pensione - con ordinanza 12 novembre 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 6, comma primo, del D.L.22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella l. 26 febbraio 1982, n.54 "nella parte in cui non prevedono il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, dei dipendenti delle unità sanitarie locali i quali non abbiano maturato l'anzianità minima richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza";

che secondo il giudice a quo - tenuto conto che, a norma della l. 19 febbraio 1991, n. 50, per i primari ospedalieri che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessari per conseguire il massimo della pensione è previsto che possano chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, fino al settantesimo anno di età - è iniquo ed irrazionale non consentire al personale dei livelli inferiori, munito di minor reddito e certamente di più ridotta capacità economica, di permanere in servizio oltre il limite d'età previsto in via generale, per maturare almeno il diritto alla pensione minima;

CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza 9 marzo 1992, n. 90 - resa in un giudizio riguardante un aiuto ospedaliero - ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero primo comma dell'art. 53 nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato (sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale e categorie "restanti"), che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

che l'art. 6, comma primo, del D.L. 22 dicembre 1981, n.781 è, pertanto, modificato con riferimento al suddetto personale in base all'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, come risultante dalla suindicata declaratoria d'illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 6, comma primo, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/11/92.