SENTENZA N. 90
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre
1979, 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto sui
ricorsi riuniti proposti da Sesti Antonio Giulio contro
Visto l'atto di intervento di intervento di Giulietti Giulio;
udito nella camera di consiglio del 5 febbraio
1992 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
1. - Il dr. Antonio Giulio Sesti, aiuto
ospedaliero presso
Il T.A.R., con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 (R.O. n. 569 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R.
n. 761 del 1979, nella parte in cui, al fine di maturare il minimo della
pensione, non prevede deroghe al collocamento a riposo a sessantacinque anni,
entro il limite massimo di settant'anni.
A parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si verificherebbe a danno degli assistenti e aiuti ospedalieri,
rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici anche appartenenti alle
categorie dei sanitari, tra cui principalmente i primari ospedalieri, per i
quali è previsto il collocamento a riposo a settant'anni di età per conseguire
il massimo della pensione.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti
private, nè è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, ma ha spiegato intervento il dr. Giulio Giulietti che, però, non è parte del giudizio che si svolge
dinanzi al giudice remittente.
Considerato in diritto
1. - Il T.A.R. per il Veneto dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 53, primo comma, del d.P.R.
n. 761 del 1979, nella parte in cui non prevede, per il collocamento a riposo
del personale sanitario delle UU.SS.LL. fissato a
sessantacinque anni, le deroghe necessarie al fine di conseguire l'anzianità
necessaria per il minimo della pensione, entro il limite di settant'anni di
età. A suo parere sarebbero violati gli artt. 3, primo
comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, verificandosi disparità di
trattamento a danno degli assistenti ed aiuti ospedalieri rispetto ad alcune
categorie di dirigenti pubblici e in particolare del personale sanitario tra
cui principalmente i primari ospedalieri, per i quali è previsto il
collocamento a riposo a settant'anni per conseguire il massimo della pensione.
2. - Si osserva preliminarmente che non è ammissibile l'intervento del dr.Giulio Giulietti,
in quanto nel giudizio che si svolge dinanzi a questa
Corte sono parti solo quelle del giudizio pendente dinanzi al giudice che ha
emesso l'ordinanza di remissione della questione di legittimità costituzionale
e non sono ammessi interventi estranei a quel giudizio (sentt.
nn. 63 e 119 del 1991).
3. - La questione è fondata.
Si è già affermato (sentt. nn. 444 del 1990, 282 del 1991),
che è principio di ordine generale quello secondo cui non può essere preclusa,
senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità, per
il dipendente pubblico che al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
qualunque sia la data di assunzione, non abbia maturato il diritto a pensione,
di derogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, al solo scopo
di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il
conseguimento di tale diritto.
Si è anche osservato che le considerazioni in ordine
alla discrezionalità del legislatore derivanti dalla necessità di
bilanciare l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla
pensione con altri interessi costituzionalmente rilevanti non sono sufficienti
per fondare il non accoglimento della questione, sia perchè
in genere si è ritenuto possibile il prolungamento dell'età lavorativa per
l'aumento dell'età media, sia perchè la facoltà in
questione va riconosciuta solo per il tempo strettamente necessario per il
raggiungimento dell'anzianità minima per conseguire il diritto alla pensione.
Si deve, infatti, conferire il massimo di effettività alla garanzia del
diritto sociale alla pensione da riconoscersi a tutti i lavoratori in base
all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e la
realizzazione di detto obiettivo rientra in finalità costituzionalmente
protette (sent. 440 del 1991). Mentre, la garanzia del raggiungimento di un
trattamento pensionistico massimo è affidata alla
discrezionalità del legislatore e il suo mancato riconoscimento non importa
violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al
raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia
compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione,
di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità
minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.