Sentenza n. 432 del 1992

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SENTENZA N. 432

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.324, sesto comma, del codice di procedura penale, promossi con n.4 ordinanze emesse il 20 febbraio, il 5 ed il 12 marzo 1992 (n,2 ordinanze) dal Tribunale della libertà di Bari nel procedimento di riesame di convalida di sequestro sulle richieste di Ribatti Domenico, Farina Italo, Porro Nicola e Di Molfetta Gennaro, iscritti ai nn.227, 279, 315 e 316 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 19, 22 e 25 1.a s.s. dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto in fatto

1. - Con quattro distinte ordinanze, emesse rispettivamente, la prima il 20 febbraio 1992 (R.O. n. 227 del 1992), la seconda il 5 marzo 1992 (R.O. n. 279 del 1992), la terza e la quarta il 12 marzo 1992 (R.O. nn. 315 e 316 del 1992), il Tribunale di Bari, III Sezione penale, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt.76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art.324, sesto comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che, nel procedimento di riesame, l'avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al pubblico ministero presso il Tribunale del riesame e non al pubblico ministero costituito presso il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

Le quattro ordinanze di rimessione sono state tutte emanate nel corso di procedimenti di richiesta di riesame promossi dinanzi al Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 322 del codice di procedura penale e riguardanti provvedimenti di sequestro che erano stati disposti dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trani su istanza del pubblico ministero presso la Pretura stessa.

2. Nella prima ordinanza (R.O. n. 227 del 1992) il giudice remittente espone che, all'udienza in camera di consiglio fissata dinanzi al Tribunale di Bari per il riesame del provvedimento di sequestro del 14 gennaio 1992, è comparso, oltre al rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale, anche il pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Trani, chiedendo di intervenire nella discussione e prospettando, in caso di diniego, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione.

A tale eccezione ha aderito il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari. L'istanza di partecipazione alla discussione avanzata dal pubblico ministero presso la Pretura di Trani è stata respinta, mentre il pubblico ministero presso il Tribunale ha insistito nella proposta eccezione di incostituzionalità.

Il Tribunale di Bari ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.324, sesto comma, del codice di procedura penale con riferimento agli artt. 76, 77, primo comma e 112 della Costituzione nei termini sopra indicati.

3. Nelle altre tre ordinanze si espone che, in tre distinti procedimenti di riesame dinanzi al Tribunale di Bari aventi ad oggetto altrettanti provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari - comparso all'udienza in camera di consiglio fissata per il riesame dei decreti di sequestro - ha eccepito la nullità dell'udienza stessa per omessa trasmissione dell'avviso della data dell'udienza camerale al pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Trani, che aveva chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trani i provvedimenti di sequestro sottoposti a riesame. Il Tribunale di Bari ha respinto l'eccezione di nullità ritenendola infondata ed ha sollevato questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura.

4. Nelle ordinanze di rinvio il giudice remittente svolge identiche argomentazioni a sostegno dei suoi dubbi di legittimità costituzionale della norma denunciata.

Innanzitutto egli osserva che l'art. 324, se sto comma, del codice di procedura penale (applicabile ex art. 322 c.p.p. anche nel procedimento per il riesame del decreto di sequestro preventivo) stabilisce genericamente che, nel procedimento di riesame, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al "pubblico ministero".

Ora, ad avviso del Tribunale tale disposizione va letta alla luce dei principi processuali del nostro ordinamento che collegano la competenza del pubblico ministero a quella del giudice presso il quale esso è costituito e va perciò interpretata - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. 31 maggio 1991, n. 8) come norma che identifica il destinatario dell'avviso nel pubblico ministero presso il tribunale competente per il riesame e non nel pubblico ministero che ha originariamente richiesto il provvedimento di sequestro oggetto di riesame.

Tanto premesso, il giudice remittente ravvisa l'esistenza di un contrasto tra l'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale e le diretti ve della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

In particolare, la norma impugnata sarebbe in contrasto con la direttiva contenuta nell'art. 2, n. 3, della citata legge 16 febbraio 1987, n.81, che sancisce il principio di "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento".

L'esclusione dal procedimento per il riesame del pubblico ministero che conduce le indagini sarebbe, infatti, suscettibile di alterare, a svantaggio dell'accusa, gli equilibri della procedura di riesame nella quale deve essere realizzata una utilizzazione degli indizi raccolti che consenta, da un lato, di ottenere la conferma del provvedimento cautelare richiesto e, dall'altro, di non pregiudicare l'ulteriore corso delle indagini.

Ritiene, infine, il tribunale remittente che l'esigenza di parità delle parti del processo non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta mediante il coordinamento e la collaborazione tra uffici del pubblico ministero ai sensi dell'art. 371 del codice di procedura penale, giacchè tali scambi di informazioni sono previsti per le indagini collegate, strutturalmente diverse dal procedimento di riesame, e non sarebbero comunque di per sè idonei a fronteggiare gli elementi nuovi ed imprevedibili addotti dalla difesa in udienza.

Di qui il contrasto della norma impugnata non solo con la regola di parità fra le parti processuali dettata dalla legge delega, ma anche con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione. L'esercizio obbligatorio della azione penale verrebbe, infatti, compromesso, ove gestito da un pubblico ministero diverso da quello che ha piena conoscenza delle indagini per averle dirette.

5. - Nei quattro giudizi dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. Le quattro ordinanze del Tribunale di Bari richiamate in epigrafe pongono una identica questione di costituzionalità.

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. Il Tribunale di Bari solleva, in relazione agli artt.76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, l'avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione sul riesame e non al pubblico ministero costituito presso il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

Ad avviso del giudice remittente la norma impugnata, impedendo la partecipazione al procedimento di riesame dello stesso pubblico ministero che ha richiesto il provvedimento di sequestro, violerebbe la regola di parità tra accusa e difesa sancita dall'art. 2 n. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e lederebbe il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

3. La questione non è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente identità fra la posizione ed i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore, dal momento che "la natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, può giustificare modalità di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura stessa dell'organo" (v. sentt.n. 155 del 1974 e n.363 del 1991).

Il principio di parità tra accusa e difesa sanzionato nell'art 2 n. 3 della legge-delega deve, pertanto, ritenersi rispettato quando la disciplina del procedimento sia tale da garantire una partecipazione dell'organo della pubblica accusa alle varie fasi del processo secondo forme adeguate e con modalità rispondenti alla natura particolare dell'organo. Tale principio non comporta, invece, che l'ufficio del pubblico ministero debba rimanere immutato nei vari gradi del procedimento.

Con riferimento alla norma in esame, la scelta compiuta dal legislatore di attribuire al pubblico ministero costituito presso il tribunale investito della decisione la legittimazione a partecipare all'udienza camerale di riesame del provvedimento di sequestro ed a ricevere il relativo avviso non appare, pertanto, in contrasto con l'esigenza della parità tra accusa e difesa: e questo tanto più ove si consideri che la soluzione adottata - oltre che ispirarsi a esigenze di speditezza del processo - risulta più in generale rispondente al principio organizzativo in tema di uffici del pubblico ministero espresso nell'art. 51 del codice di procedura penale (e confermato negli artt. 2 e 70 dell'ordinamento giudiziario, come sostituiti dagli artt. 2 e 20 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.449) dove si attribuiscono le funzioni del pubblico ministero all'ufficio collocato presso il giudice competente.

Nè appare fondato affermare che la soluzione in questione sia tale da determinare quel grave squilibrio informativo a danno dell'accusa che vie ne paventato dal giudice a quo: e ciò in quanto il pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione dispone di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame, mentre un efficace coordinamento informativo con l'ufficio del pubblico ministero collocato presso il giudice che ha adottato il provvedimento può pur sempre essere realizzato anche alla luce del criterio adottato nell'art. 371 del codice di procedura penale, che, nell'ipotesi, sia pure diversa, di indagini collegate, prevede forme di coordinamento, cooperazione e scambio di atti e di informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero.

Ne consegue che i rilievi critici mossi dal giudice a quo alla norma impugnata non sono tali da integrare gli estremi dell'eccesso di delega che viene denunciato, ma si limitano soltanto a sollevare problemi di opportunità della soluzione istituzionale prescelta, la cui valutazione non può non risultare esclusivamente affidata alla sfera discrezionale del legislatore.

Da qui l'infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

4. Neppure sussiste la lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost., ipotizzata dal giudice remittente.

Appare evidente, infatti, che il richiamo all'art.112 Cost. non può considerarsi pertinente rispetto alla norma in esame, dal momento che, mentre il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale risulta diretto ad escludere la discrezionalità del pubblico ministero nell'esercizio della stessa azione, la norma censurata attiene ad un procedimento di impugnazione che consegue ad un'azione penale non potenziale, ma di fatto già esercitata (v. sent. n. 155 del 1974).

                                                                                             PER QUESTI MOTIVI                                       

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.324, sesto comma, del codice di procedura, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/11/92.