Ordinanza n. 415 del 1992

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ORDINANZA N. 415

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Macciardi Leonardo, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che la Corte di appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non includono anche le notificazioni destinate ad un'autorità giudiziaria tra le attività che le persone detenute o internate hanno facoltà di compiere mediante atto ricevuto, secondo i casi, dal direttore o da un ufficiale di polizia giudiziaria;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

CONSIDERATO che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata l'identica questione (v. ordinanze n. 59 e n. 276 del 1992) sul rilievo che, alla luce dell'univoco dato normativo offerto dall'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, dello stesso codice, "deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice traditio al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato <<indirizzato>> al pubblico ministero, quale autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

e che, pertanto, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/10/92.