SENTENZA N. 74
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),promosso con ordinanza
emessa il 9 maggio 1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra s.p.a. Sapri Broker di Assicurazioni e
Amministrazione delle poste e telecomunicazioni iscritta al n. 622 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
1. Nel corso di un giudizio di responsabilità civile promosso dalla s.p.a. Sapri Broker di
Assicurazioni contro l'Amministrazione delle poste per il mancato recapito di
una lettera raccomandata contenente un assegno non trasferibile di lire
19.042.600, imputabile, secondo l'assunto di parte attrice, a un fatto
criminoso commesso da un dipendente della convenuta, il Tribunale di Roma, con
ordinanza del 9 maggio
L'assegno accluso alla lettera raccomandata è stato incassato da un
terzo, previa alterazione del nome della società prenditrice.
Ad avviso del giudice remittente la detta limitazione di responsabilità
contrasta: a) con l'art. 43 Cost., che impone la conformazione dei rapporti con
gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del
diritto privato; b) con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del principio di
eguaglianza delle parti del contratto, sia sotto il profilo della disparità di
trattamento che il sistema attuale, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 303 del 1988,
sembra riservare alla Banca d'Italia da un lato e agli altri mittenti di
lettere raccomandate dall'altro; c) con gli artt. 28 e 113 Cost., in quanto è stabilita dalle norme impugnate senza distinguere
a seconda che la perdita della lettera raccomandata sia dipesa da fatti di
disservizio o da sottrazione dolosa da parte di dipendenti
dell'Amministrazione, escludendo anche nel secondo caso ogni responsabilità
della medesima oltre il limite dell'indennizzo previsto, in molti casi
irrisorio.
2. Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
L'interveniente osserva che l'entità dell'indennizzo per perdita di
lettere raccomandate è in funzione del costo del servizio. Se l'utente non
vuole correre il rischio del risarcimento limitato a un modesto indennizzo, può
scegliere, mediante pagamento di un corrispettivo adeguato, la forma
dell'"assicurazione", che gli garantisce l'integrità del contenuto
della corrispondenza rendendo responsabile l'Amministrazione nella misura del
valore dichiarato.
Il richiamo dell'art. 43 Cost. è inconsistente perchè
la natura contrattuale dei rapporti relativi ai
servizi pubblici non esclude la legittimità di limitazioni di responsabilità
degli enti gestori, mentre - sempre a giudizio dell'Avvocatura - è inconferente il richiamo all'art.113 Cost. e privo di
autonomia quello relativo all'art. 28 Cost.
Considerato in diritto
1. Dal Tribunale di Roma è sollevata questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), in
riferimento agli artt. 3, 28, 43 e 113 della Costituzione.
La questione, non precisata nel dispositivo dell'ordinanza, deve essere
ricostruita in base alla motivazione. Nel corso di questa il giudice remittente
afferma la necessità di investire
2. Formulata nei termini generali sopra riferiti, la questione, già giudicata
non fondata con sentenza
n. 50 del 1992 in riferimento agli artt 3 e 113 Cost., deve essere dichiarata manifestamente
infondata. Il Tribunale di Roma lamenta che, in seguito alla sentenza n. 303 del
1988
Il rilievo non è esatto: anche alla stregua della nuova disciplina della
riscossione dei titoli di spesa dello Stato, prevista
dal d.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21,
Nemmeno giova l'ulteriore richiamo dell'art. 43 Cost
Questa norma non impedisce che il rapporto contrattuale dell'utente con
l'Amministrazione postale sia assoggettato a una disciplina speciale della
responsabilità del gestore del servizio ispirata a
criteri più restrittivi di quella generale del codice civile, in rapporto alla
complessità tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi (sent. n. 1104 del
1988). In sè considerata, la somma-limite del
risarcimento in caso di perdita di una lettera
raccomandata è esigua, ma si giustifica in correlazione al basso prezzo del
servizio.
Sotto questo limitato profilo e in riferimento
anche al principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost., la questione è fondata.
Il rinvio operato dall'art. 28 Cost. concerne le leggi regolatrici della
responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici verso i terzi danneggiati, alla quale viene poi riferita la responsabilità concorrente
dello Stato o dell'ente pubblico. Nell'ambito dei rapporti contrattuali la
norma costituzionale non esclude la possibilità di leggi restrittive di tale
responsabilità concorrente, anche in deroga al limite dell'art. 1229 cod. civ. Ma in questi casi l'art. 28 Cost. conserva valore
di principio, in riferimento al quale le accennate
leggi restrittive devono giustificarsi secondo il canone della razionalità.
4. Come già si è rammentato, la restrizione della responsabilità
dell'Amministrazione in caso di perdita totale di
corrispondenze raccomandate si giustifica, in generale, in correlazione al
basso costo del servizio, imposto dall'esigenza di fornire alla popolazione un
agevole mezzo di prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione di una
comunicazione epistolare o di carte manoscritte o stampate. La legge (art.83 del t.u. citato) non vieta che nel plico raccomandato
siano incluse carte-valore a legittimazione nominale (sul presupposto, in
realtà sempre più labile, della non negoziabilità di esse da parte di persone
diverse dagli intestatari), ma l'utente che si avvale di tale facoltà lo fa a
suo rischio e pericolo, perchè la funzione di
trasporto di carte-valore, comprese quelle non colpite dal divieto dell'art.
83, esula da questa forma del servizio postale, e quindi non può tradursi nel contenuto
dell'obbligazione assunta dal vettore e della corrispondente responsabilità per
l'adempimento.
La ratio ora individuata vale
però a giustificare l'esclusione del risarcimento dei danni, oltre la
misura dell'indennità prevista dall'art.48 del codice postale, solo nei casi in
cui la perdita della lettera raccomandata, per ipotesi contenente titoli di
credito all'ordine o nominativi, sia causata da fatti di disservizio dovuti a
inefficienze organizzative o gestionali oppure a colpa, anche grave, di singoli
dipendenti. É fuori dalla sua portata il caso di illecito
impossessamento del contenuto della corrispondenza operato da agenti del
servizio postale al fine di trarne profitto per sè o
altri. Alla stregua della razionalità pratica, matrice dell'equità, è
manifestamente contraddittorio consentire l'inclusione nelle corrispondenze
raccomandate di titoli all'ordine o nominativi
addossando tuttavia all'utente anche il rischio di questo caso.
L'obbligazione di trasporto e consegna al destinatario del plico
raccomandato rimane qui inadempiuta non a causa di un'anomalia del servizio,
che ha inciso nell'attività di adempimento (cioè per perdita o distruzione
della corrispondenza dovute a negligenza di addetti al servizio o a difetti
delle macchine di raccolta e di selezione), bensì a causa dell'appropriazione
del contenuto del plico da parte di dipendenti del gestore, in violazione non
solo della legge penale, ma altresì dell'obbligo specifico di evitare
nell'esecuzione del contratto comportamenti pregiudizievoli
alla persona o ai beni del creditore: obbligo pure derivante dal contratto in
virtù della regola di correttezza sancita dall'art. 1175 cod.civ.,
e in ordine al quale il debitore risponde anche del fatto dei suoi ausiliari
(art. 1228 cod.civ.).
Per stabilire l'imputabilità dell'illecito all'Amministrazione, ai fini
della sussunzione sotto la fattispecie dell'art. 28 Cost., è sufficiente il
nesso di occasionalità necessaria con l'attività di
esecuzione del contratto, non essendo applicabile nel campo della
responsabilità contrattuale il requisito di imputazione
dei fatti illeciti extracontrattuali, per cui le attività materiali e
giuridiche dei pubblici dipendenti non sono riferibili all'Amministrazione se
dettate da un fine egoistico, estraneo agli scopi istituzionali dell'ente (cfr.
Cass. n. 3612 del 1979).
Trattandosi di violazione di un obbligo ex contractu
(obbligo accessorio di rispetto e di salvaguardia
della persona e delle cose della controparte) non correlato con la
controprestazione dell'utente, l'esonero dell'Amministrazione da responsabilità
per un congruo risarcimento deroga senza giustificazione al principio della
responsabilità concorrente dell'ente sancito dall'art. 28 Cost., e pertanto
deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale degli
artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella parte in cui non
eccettuano dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste
per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso
di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti
dell'Amministrazione medesima;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale delle norme sopra citate, nella parte
in cui limitano negli altri casi a dieci volte l'ammontare dei diritti di
raccomandazione l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni per perdita totale di una corrispondenza raccomandata, quest in riferimento agli artt. 3, 43 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 febbraio del 1992.