ORDINANZA N. 373
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale
promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 dalla Corte d'appello di
Perugia nel procedimento penale a carico di Marco Micolic
ed altri iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 prima serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel processo d'appello avverso la sentenza di
condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Pretore di Spoleto nei
confronti di Marco Micolic, Guci
Alams, Lanka Andriska, Katica Dimovic ed
impugnata dagli imputati, dal difensore e dal Procuratore della Repubblica di
Spoleto, la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 26 febbraio 1991 (R.O. n. 292 del 1991), ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione
- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del
codice di procedura penale "nella parte in cui non consente al pubblico
ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza emessa al termine del
rito abbreviato";
che, ad avviso del giudice
remittente, l'esclusione - limitata al solo pubblico ministero - della facoltà
di appello avverso la sentenza di condanna emanata a conclusione del giudizio
abbreviato lederebbe la parità processuale delle parti del giudizio penale, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che, sempre secondo il giudice a
quo, siffatta "lesione della parità processuale" tra accusa e difesa
non sarebbe giustificabile né con il carattere speciale e semplificato del rito
(che mira solo a garantire la rapidità del processo) né con la diminuzione
automatica e predeterminata della pena in quanto la giusta pena resta rimessa
alla determinazione esclusiva del giudice e, di conseguenza, anche del giudice
dell'impugnazione;
che, inoltre - a giudizio della
Corte remittente - il pubblico ministero ha comunque interesse alla irrogazione
di una pena giusta e che tale interesse verrebbe negato dalla disposizione
denunciata, in violazione dell'art. 27 della Costituzione;
che, nel giudizio dinanzi alla Corte
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
Considerato che la questione è
identica a quella già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 363 del
1991;
che, in riferimento alla violazione,
nella norma impugnata, degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'ordinanza di
rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, e
che pertanto la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -
Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
- Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi
MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.