ORDINANZA N. 254
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 160, n. 1 (recte primo
comma), 28, n. 1 (recte secondo comma) e 431 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel
procedimento penale a carico di Carmelo Reale iscritta al n. 160 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale contro
Carmelo Reale, imputato di peculato, il Tribunale di Ancona, con ordinanza
emanata nel corso dell'udienza dibattimentale del 28 novembre 1990, pur
rilevando l'irreperibilità dell'imputato dichiarata dal giudice per le indagini
preliminari al fine della notifica degli atti introduttivi dell'udienza
preliminare, dichiarava la nullità del decreto di citazione per omessa notifica
all'imputato ai sensi dell'art. 179, primo comma, del codice di procedura
penale;
che il giudice per le indagini
preliminari, al quale erano stati restituiti gli atti, con ordinanza del 5
dicembre
a) dell'art. 160, primo comma, del codice di procedura
penale, che, prevedendo che il decreto di irreperibilità
emesso dal giudice per le indagini preliminari sia efficace fino al
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, contrasterebbe con gli artt.
2, 3 e 97 della Costituzione, poiché, non individuando chiaramente l'organo
giudiziario che deve rinnovare il decreto di irreperibilità e non disponendo
che il decreto di irreperibilità emanato al fine della notifica degli atti
introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino al provvedimento
di rinvio a giudizio, sarebbe causa di disfunzioni e incertezze applicative
nell'amministrazione della giustizia;
b) dell'art. 28, secondo comma, del
codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto,
"qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice
del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione
degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poiché la sua
applicazione costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre in
essere un'attività processuale non prevista da alcuna disposizione di legge in
virtù di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria, in
ordine al quale il giudice per le indagini preliminari non ha alcuna facoltà di
controdeduzione;
c) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in
contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione,
in quanto, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche
il verbale dell'udienza preliminare che attesti la presenza del difensore,
destinatario delle notifiche all'imputato irreperibile ex art. 159 del codice
di procedura penale, nonché il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e
il decreto di irreperibilità, obbligherebbe il giudice per le indagini
preliminari ad un'attività ultronea consistente
nell'inserimento degli atti suddetti nel fascicolo del giudice del
dibattimento;
che l'Avvocatura Generale dello
Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
ha concluso chiedendo che la questione concernente l'art. 160, primo comma, del
codice di procedura penale, sia dichiarata inammissibile, ovvero che gli atti
siano restituiti al giudice a quo per nuovo esame in punto di rilevanza, e la
dichiarazione di infondatezza e inammissibilità delle altre questioni
sollevate.
Considerato che l'art. 4 del decreto
legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza
di rimessione del presente giudizio, ha modificato l'art. 160 del codice di
procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso dal
giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza
preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado;
che, pertanto, gli atti relativi
alla questione sollevata concernente l'art. 160, primo comma, del codice di
procedura penale devono essere restituiti al giudice remittente perché valuti
il permanere della rilevanza della stessa questione alla stregua della legge
sopravvenuta;
che questa Corte, con ordinanza n. 241
del 1991, ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza
preliminare e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo;
che, in riferimento all'art. 101,
secondo comma, della Costituzione, non adducendo l'ordinanza di rimessione
argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione qui proposta
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che nell'ordinanza di rimessione non
si rinviene alcuna motivazione in ordine alla pretesa violazione da parte
dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale degli artt. 2, 3 e
97 della Costituzione e che, pertanto, la questione relativa deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
che il disposto dell'art. 431 del
codice di procedura penale non trova applicazione nel giudizio a quo, poiché al
giudice remittente sono stati restituiti gli atti, a seguito della
dichiarazione di nullità del decreto di citazione, esclusivamente ai fini della
rinnovazione del decreto medesimo e che, pertanto, la questione relativa a tale
disposizione per violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone la restituzione al giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi
alla questione di costituzionalità dell'art. 160, primo comma, del
codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -
Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
- Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi
MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.