SENTENZA N. 72
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati
secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato)
e dell'art. 188 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal Tribunale amministrativo
regionale per
Visto l'atto di costituzione di Beria di Argentine Adolfo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel giudizio promosso da Giovanni Battista Bonelli contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura, nonché nei
confronti di Adolfo Beria di Argentine, per ottenere
l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica di nomina del
procuratore generale presso
Nell'ordinanza di rinvio si rileva che le norme della
Costituzione relative alla magistratura prevedono una
riserva di legge volta ad assicurare al pubblico ministero operante presso la
giurisdizione ordinaria e presso le giurisdizioni speciali garanzie di
indipendenza tendenzialmente uguali a quelle dei giudici e che tale riserva
concerne gli uffici del pubblico ministero "non soltanto nel momento del
loro operare ma anche nel momento in cui vengono costituiti e quindi anche nel
momento della nomina dei capi degli uffici". Il principio della riserva di
legge in materia di ordinamento giudiziario sarebbe violato dall'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392 e dall'art. 188 del
r.d. 30 gennaio 1941, n.12, in quanto tali norme non detterebbero alcuna effettiva
disciplina sul conferimento degli uffici direttivi del pubblico ministero,
limitandosi a regolare nell'identico modo il conferimento di uffici direttivi
diversi fra loro, quali gli uffici (giurisdizionali) di presidente di Corte
d'appello e gli uffici (non giurisdizionali) di procuratore generale presso
Il giudice a quo afferma, in particolare, che la riserva relativa di legge comporta non soltanto che la disciplina della nomina agli uffici direttivi del pubblico ministero trovi la sua base nella legge, ma altresì che la legge indichi criteri idonei a delimitare la discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura, così da non lasciare all'arbitrio di tale organo la determinazione dei criteri stessi. Invece - sostiene sempre il Tribunale amministrativo regionale remittente - le leggi sull'ordinamento giudiziario hanno sempre omesso di indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura, con la conseguenza che i criteri applicati sarebbero espressione della discrezionalità amministrativa del Consiglio e non della discrezionalità legislativa del Parlamento.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il dott. Adolfo Beria di Argentine, controinteressato nel giudizio a quo, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
La difesa del dott. Beria di Argentine sostiene che la garanzia costituzionale di indipendenza del pubblico ministero non è in sostanza diversa da quella esistente per i giudici, ma - in ragione del fatto che l'attività dei pubblici ministeri non è giurisdizionale - è stata espressa in una norma ad hoc (l'art. 107, quarto comma, Cost.) posta a garanzia dell'ufficio piuttosto che dei singoli componenti: il che non implica l'esigenza di criteri diversificati per le nomine agli uffici giurisdizionali e per le nomine agli uffici del pubblico ministero.
3. - Nel suo atto di intervento
Le disposizioni impugnate enunciano i criteri cui è tenuto ad uniformarsi il Consiglio superiore della magistratura nel conferimento di uffici, attraverso il richiamo ai concetti di "professionalità", di "merito", di "anzianità" e di "attitudini" all'incarico da assegnare.
Secondo
Quanto all'altro profilo di illegittimità
denunciato, relativo alla assenza di norme specifiche per il conferimento di
incarichi direttivi nel settore requirente,
D'altra parte, uno dei criteri valutabili nel conferimento degli incarichi è quello dell'attitudine all'incarico stesso e, pertanto, nell'ipotesi di ufficio direttivo requirente, il Consiglio superiore della magistratura dovrà valutare la specifica attitudine degli aspiranti, attraverso le esperienze professionali di ciascuno di essi.
Di qui la richiesta che la questione sia dichiarata infondata.
4. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione ha presentato memoria la difesa del dott. Beria di Argentine insistendo sulle deduzioni già formulate.
Considerato
in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per
Ad avviso del Tribunale remittente le norme denunciate verrebbero a contrastare:
a) con il principio della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, in quanto non detterebbero alcuna effettiva disciplina suscettibile di individuare criteri idonei a delimitare la discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura nel conferimento degli uffici direttivi del pubblico ministero (con riferimento particolare alla nomina di procuratore generale presso le Corti d'appello);
b) con la particolare posizione di indipendenza riconosciuta dalla Costituzione al pubblico ministero, avendo stabilito identici criteri di scelta per il conferimento di tutti gli uffici direttivi, senza porre alcuna distinzione tra uffici direttivi giurisdizionali e uffici direttivi del pubblico ministero.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 108, primo comma, della Costituzione stabilisce - a garanzia dell'indipendenza della magistratura - una riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario. Ed alle norme sull'ordinamento giudiziario rinvia l'art. 107, quarto comma, Cost. per l'individuazione delle garanzie riconosciute al pubblico ministero, che, nel nostro ordinamento, è "magistrato appartenente all'ordine giudiziario, collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni potere" (v. sent. n. 190/1970).
La riserva di legge che è stata posta dalla Costituzione a fondamento della disciplina sull'ordinamento giudiziario al fine di garantire lo status di indipendenza della magistratura sia giudicante che requirente concerne non solo l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche il momento dell'investitura in tali funzioni, ivi compresa la nomina dei magistrati negli uffici direttivi. Con specifico riguardo al conferimento di tali uffici, dalla riserva di legge discende la necessità che sia la fonte primaria a stabilire i criteri generali di valutazione e di selezione degli aspiranti e le conseguenti modalità della nomina. La riserva non implica, invece, che tali criteri debbano essere predeterminati dal legislatore in termini così analitici e dettagliati da rendere strettamente esecutive e vincolate le scelte relative alle persone cui affidare la direzione degli stessi uffici, annullando di conseguenza ogni margine di apprezzamento e di valutazione discrezionale, assoluta o comparativa, dei requisiti dei diversi candidati. Pertanto, nella materia in esame, la riserva di legge sancita dalla Costituzione può dirsi rispettata ove il legislatore abbia provveduto ad enunciare criteri sufficientemente precisi, in grado di orientare la discrezionalità dell'organo decidente verso la scelta della persona più idonea.
Ora, l'art. 6 della legge 24 maggio
1951, n. 392, prevede che, per il conferimento degli uffici direttivi in esso
elencati (tra cui rientra quello di procuratore generale presso
Va, pertanto, escluso che le norme impugnate siano tali da incorrere nella violazione degli obblighi derivanti dalla riserva di legge disposta dalla Costituzione in tema di ordinamento giudiziario, sotto il profilo della insufficiente delimitazione della discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura.
2. - Anche la censura di incostituzionalità riferita alla mancata previsione di una disciplina differenziata per la nomina del procuratore generale della Corte di appello rispetto a quella prevista per il presidente della stessa Corte non risulta fondata.
E invero il fatto che i criteri per la nomina degli uffici
direttivi requirenti siano identici a quelli previsti per il conferimento di
uffici direttivi giurisdizionali è frutto di una scelta del legislatore che non
contrasta con
Di qui l'infondatezza delle censure di legittimità costituzionale prospettate, sotto il profilo in esame, in riferimento agli artt. 107, commi terzo e quarto, e 108, della Costituzione.
Del tutto inconferente rispetto alla normativa impugnata appare, infine, il riferimento al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., che attiene all'esercizio delle funzioni del pubblico ministero e non all'organizzazione ed alla direzione degli uffici del settore requirente.
per
questi motivi
Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 24 maggio 1951,
n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico
della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e
procuratori dello Stato), e dell'art. 188 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), nella parte in cui si riferiscono alla nomina
all'ufficio di procuratore generale della Corte d'appello, sollevata, in
riferimento agli artt. 107, commi terzo e quarto, 112 e 108, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.