SENTENZA N.25
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
“
Prof. Antonio BALDASSARRE
“
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
“
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3,
primo comma, della legge 14 giugno 1974, n. 303 (Trattamento di previdenza, di
quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni
sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce
rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti
ospedalieri), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1990 dal Pretore di
Torino nel procedimento civile vertente tra Maria Luisa Calabrese e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 556 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Maria
Luisa Calabrese e dell'I.N.A.D.E.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11
dicembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avvocato
Salvatore Cabibbo per Maria Luisa Calabrese e
l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Torino - nel corso di
un giudizio promosso da una dipendente di una U.S.L.,
avente ad oggetto la misura dell'indennità premio di fine servizio - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303.
Nell'ordinanza di rimessione si espone
che l'attrice del giudizio a quo, già dipendente dell'I.N.A.I.L., era
transitata al servizio di una U.S.L. ed aveva optato -
come gli consentiva l'art. 3 della legge n. 303 del 1974 - per il trattamento
di fine servizio previsto per i dipendenti dell'I.N.A.I.L. anziché per il
trattamento erogato dall'I.N.A.D.E.L., che avrebbe
potuto scegliere nella sua qualità di dipendente di una U.S.L. Essendo divenuto
quest'ultimo trattamento, a seguito della sentenza n. 236 del
1986 della Corte costituzionale, più favorevole di quello prescelto (e già
percepito), l'attrice aveva chiesto la riliquidazione dell'indennità di fine
servizio, sulla base del trattamento più favorevole, previa declaratoria
d'inefficacia dell'opzione a suo tempo effettuata in quanto viziata da errore
di diritto. In subordine chiedeva la remissione degli atti alla Corte
costituzionale, deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 303 del 1974.
Il giudice a quo, dopo avere rilevato la
mancanza delle condizioni per annullare la dichiarazione di opzione
sotto il profilo dell'errore di diritto ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 303 del
1974, deducendone la irrazionalità, nella parte in cui "consente che il
lavoratore possa effettuare l'opzione per il sistema di calcolo dell'indennità
premio di servizio più sfavorevole e non consente al lavoratore di chiedere ex
post la riliquidazione dell'anzidetto trattamento, ove il sistema di calcolo
già oggetto di opzione abbia dato luogo, anche in relazione al consolidamento
di un certo indirizzo di interpretazione giuridica, ad un risultato meno
favorevole".
2. - Dinanzi a questa Corte è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata e riservandosi di
illustrare con successiva memoria le proprie ragioni.
Si è costituita pure la parte privata,
chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima, nella parte in cui
non consente di chiedere la riliquidazione del trattamento di fine rapporto,
nel caso in cui il trattamento prescelto, in concreto, si sia rivelato meno favorevole.
L'Istituto nazionale assistenza
dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.),
costituitosi anch'esso in giudizio, ha chiesto che la questione sia dichiarata
infondata.
Con memoria depositata il 19 novembre 1990 la parte privata ha dedotto che la norma impugnata va
interpretata nel senso che al dipendente spetta il trattamento di maggior
favore, tra quello che gli sarebbe spettato presso l'ente di provenienza e
quello spettantegli presso l'ente nel quale è
transitato. Ove questa Corte non aderisca a tale interpretazione, ha chiesto
che la norma impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi indicati
nell'ordinanza di rimessione.
L'Avvocatura generale dello Stato, in
data 27 novembre
Considerato in diritto
1. - Pregiudizialmente deve dichiararsi la irricevibilità dell'atto di
costituzione dell'Istituto nazionale assistenza enti locali (I.N.A.D.E.L.), depositato dopo la scadenza del termine
perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
2. - Il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14
giugno 1974, n. 303, nella parte in cui: a) consente al personale delle
istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro,
della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite
in enti ospedalieri (e poi incorporate nelle Unità sanitarie locali), "di
effettuare l'opzione per il sistema di calcolo dell'indennità premio di
servizio più sfavorevole"; b) "non consente al lavoratore di chiedere
ex post la riliquidazione dell'anzidetto trattamento, ove il sistema di calcolo
già oggetto di opzione abbia dato luogo, anche in relazione al consolidamento
di un certo indirizzo di interpretazione giuridica, ad un risultato meno
favorevole".
Secondo quanto esposto nell'ordinanza di
rimessione la normativa contrasterebbe con l'art. 3
della Costituzione, mettendo capo a un risultato "decisamente
irrazionale".
3. - La questione, come ha eccepito
l'Avvocatura generale dello Stato, è inammissibile.
Infatti, con l'ordinanza di rimessione,
nel prospettare la censura di costituzionalità, non si deduce un tertium comparationis
rispetto al quale la disposizione impugnata sia discriminatoria, ponendo in
essere un'irragionevole differenza di trattamento; si chiede, invece, un
intervento additivo, di contenuto complesso, diretto a modificare la struttura
della norma - così come interpretata dal giudice a quo, - ricomprendendovi una
specifica e dettagliata disciplina di situazioni in essa non contemplate.
In tal modo si chiede alla Corte un
intervento volto a determinare profili normativi, con la determinazione di
fattispecie rimesse a valutazioni riservate alla discrezionalità del
legislatore, con la conseguente inammissibilità della questione sollevata.
per
questi motivi
Dichiara inammissibile la questione di
legittimità dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n.
303 (Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le
malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore
di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri), questione sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1991.
Giovanni CONSO -
Ettore GALLO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco
Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo
CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio
1991.