ORDINANZA N.6
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 35, comma quinto, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che
che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe col diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e ciò, in modo particolare, quando il giudizio ha per oggetto il provvedimento che irroga la sanzione tributaria;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto rilevando come il sistema tributario poggi, sul piano sostanziale prima che su quello processuale, su dati, per quanto possibile, oggettivi e conoscibili mediante prove reali e richiamando la precedente giurisprudenza di questa Corte, ha concluso perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non costituisce, di per se, violazione del diritto di difesa (sent. n.128 del 1972, ordd. nn. 506 del 1987 e 76 del 1989), potendo quest'ultimo ai fini della formazione del convincimento del giudice, essere diversamente regolato dal legislatore, nella sua discrezionalità, in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti;
che l'ordinanza di rimessione non contiene argomenti che possano indurre a modificare il precedente richiamato indirizzo;
che, pertanto la questione appare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe
BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco
Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE -
Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato
GRANATA.
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.