SENTENZA N. 128
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo comma, dell'allegato B del r.d.l. 15 novembre
1937, n. 1924 (provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal tribunale di
Genova nel procedimento civile vertente tra Ghisoni
Lino e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 300 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 286 dell'11 novembre 1970.
Visti gli atti di
costituzione di Ghisoni Lino e dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 12 aprile 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Enrico Biamonti, per il Ghisoni, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per l'Amministrazione finanziaria e per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
L'art. 2 dell'Allegato B
annesso al r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, stabilisce, tra l'altro, che i
contratti verbali di appalto d’ogni specie sono soggetti a registrazione in
base a denunzia, con il pagamento della tassa stabilita nel precedente art. 1.
Il successivo art. 6, al
primo comma, prevede che, in mancanza di presentazione di tale denunzia, per
procedere d'ufficio é sufficiente che l'esecuzione dell'appalto risulti da
fatti, da atti o da scritti o da ogni altro elemento informativo adeguato, i
quali facciano presumere il negozio giuridico, salva la prova contraria,
esclusa la testimoniale.
Con ordinanza 10 luglio
1970, emessa nel procedimento civile vertente tra Ghisoni
Lino e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il tribunale di Genova,
accogliendo l'eccezione dell'attore, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale del surriportato art. 6, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte
in cui esclude la prova testimoniale contraria.
Nel giudizio avanti questa
Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si é costituito
il Ghisoni.
Considerato in diritto
L'ordinanza del tribunale di
Genova denunzia, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, il primo comma dell'art. 6 del r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924,
che, in merito al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di appalto
di lavori in caso di mancata presentazione della prescritta denunzia, dispone
che, per procedere di ufficio, é sufficiente che l'esecuzione del contratto
risulti "da fatti, da atti o da scritti, o da ogni altro elemento
informativo adeguato che facciano presumere il negozio giuridico", ma, per
il contribuente, pur ammettendo la prova contraria, esclude quella
testimoniale. Deriverebbe da ciò una ingiustificata discriminazione fra la
pubblica Amministrazione ed il contribuente rispetto ai mezzi di prova ammessi
in giudizio.
La questione é fondata.
La Corte non può aderire
alla tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato che la presunzione
della esistenza di un contratto di appalto, essendo prevista e regolata da una
norma di legge, rientri nella categoria delle presunzioni legali, la cui
legittimità in materia fiscale é stata riconosciuta da varie sentenze di questa
Corte. Ed invero, la norma impugnata, che vuol stabilire in quali casi
l'ufficio può procedere per la riscossione dell'imposta di registro, indica
alcune circostanze che possono avere un effetto dimostrativo senza voler dare
ad esse effetto probatorio assoluto. Anche, quindi, a volere ammettere che il
termine "si presumono" non sia usato impropriamente, si può trattare
di una presunzione semplice, onde esattamente l'ordinanza di rimessione
richiama l'art. 2729 del codice civile, per cui le presunzioni non si possono
ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Il solo fatto della
esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce
di per se stesso violazione del diritto di difesa. In molti casi, e specie
nella materia contrattuale (artt. 2721, 2722, 2723 c.c.), la prova per
testimoni é guardata con disfavore e, perciò, esclusa o limitata per motivi,
che il legislatore può apprezzare in piena discrezionalità. Ma, nel caso in
esame, l'illegittimità deriva dal trattamento differenziato fatto alle parti in
giudizio: alla pubblica Amministrazione é consentito di provare l'esistenza di
un contratto di appalto con qualsiasi mezzo, compreso ogni elemento informativo
adeguato, e quindi compresa la prova testimoniale, mentre al contribuente non é
concesso di provarne con testimoni la inesistenza. Di fronte alla ampia tutela
giurisdizionale accordata alla pubblica Amministrazione sta la limitazione della
stessa tutela per il contribuente, limitazione che appare tanto più grave in
quanto nella varietà dei rapporti contrattuali, nei quali una delle prestazioni
consiste nella esecuzione di un lavoro, l'accertamento del fatto obbiettivo
dell'adempimento di siffatta prestazione non porta necessariamente alla
conseguenza di dover ritenere che sia stato stipulato e realizzato un contratto
di appalto.
La discriminazione fra le
parti, che dinanzi al giudice dovrebbero trovarsi in condizioni di perfetta
uguaglianza, non appare giustificata dall'interesse generale della pubblica
Amministrazione nella riscossione dei tributi contro ogni tentativo di
evasione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 6 dell'Allegato B al r.d.l. 15
novembre 1937, n. 1924 (provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte
indirette sugli affari), limitatamente alle parole "esclusa la
testimoniale".
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il
12 luglio 1972.