SENTENZA N.3
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI "
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma primo, 23, 24, comma secondo, 27, 28 e 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n.105 (Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato l'8 giugno 1990, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1990.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
ritualmente notificato e depositato,
Secondo la
ricorrente, l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo impugnato,
nell'istituire la direzione compartimentale di Bolzano come una delle
articolazioni periferiche del Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette, presupporrebbe un'estensione delle disposizioni contenute nel
ricordato Decreto legislativo all'ordinamento autonomo provinciale, ponendosi
così in contrasto, in particolare, con l'art. 107 dello Statuto
speciale, il quale prevede una procedura particolare, comportante il parere di
una commissione paritetica ' in ordine alla modifica delle norme di attuazione
e della tabella n. 5 ad esse allegata, relativa agli organici e alle carriere
del personale del ruolo locale.
Analoghe
censure vengono mosse dalla stessa ricorrente ad altre disposizioni del decreto
impugnato, che, a suo giudizio, comporterebbero modifiche o deroghe alla
ricordata tabella n.
Sempre ad
avviso della ricorrente, altre disposizioni del decreto legislativo impugnato
violerebbero gli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale e le relative norme di attuazione
(artt. 1 e segg., 8 e segg., tabella n. 5 del d.P.R. n. 752 del 1976), che prevedono l'applicazione della
proporzionale etnica e del principio dei bilinguismo al personale degli uffici
pubblici ubicati nella Provincia di Bolzano. Le disposizioni di legge che si
assumono incostituzionali sotto il ricordato profilo sono: a) l'art. 23, primo comma, il quale prevede che il personale del ruolo
unico dei Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette possa essere
destinato "a prestare servizio presso qualsiasi ufficio centrale o
periferico dei Dipartimento stesso"; h) l'art. 34, il quale pone norme
transitorie per la prima copertura dei posti disponibili senza far salve le
speciali disposizioni previste per
2.- Si
é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per
chiedere il rigetto del ricorso.
Dopo aver
ricordato che
Sulle
singole disposizioni impugnate l'Avvocatura dello Stato osserva, in
particolare, che l'art. 12 non ha innovato nulla rispetto all'assetto
preesistente, che già vedeva le circoscrizioni di Bolzano e Trento
gerarchicamente subordinate al Compartimento doganale per
3.- In
prossimità dell'udienza
Considerato in diritto
1.-
2. - Non fondata e la questione di legittimità
costituzionale che la ricorrente ha sollevato nei confronti dell'art. 12 del
decreto legislativo n. 105 del 1990, il quale istituisce la direzione
compartimentale di Bolzano come articolazione periferica del Dipartimento delle
dogane e delle imposte dirette per
Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 224 del 1990, il dovuto rispetto delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige imponeva al legislatore delegato l'istituzione a Bolzano di un ufficio doganale compartimentale.
L'art. 12 costituisce l'attuazione di tale vincolo e manifesta, quindi, la volontà del legislatore di conformarsi alle ricordate norme di attuazione.
Eguale volontà deve ritenersi sussistente in relazione ai restanti profili della complessa disciplina di riorganizzazione degli uffici doganali e delle imposte indirette eventualmente interferenti con le anzidette norme di attuazione, poiché in mancanza di una espressa disposizione rivolta a estendere anche alla Provincia di Bolzano l'intera disciplina predisposta o, comunque, di una volontà abrogativa puntualmente manifestata, l'individuazione delle norme applicabili deve avvenire secondo i principi generali e, in particolare, secondo la regola per la quale, ove sia prevista una disciplina speciale in deroga a una generale, essa deve avere applicazione in luogo dell'altra.
Ne può essere imputata al legislatore una
volontà contraria argomentando dal silenzio del decreto impugnato
relativamente alla salvezza della particolare disciplina normativa prevista per
In considerazione di tali argomenti, questa Corte ha costantemente affermato che tanto i principi statutari sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo, quanto le particolari disposizioni contenute nelle norme di attuazione, trovano applicazione indipendentemente dal fatto che siano richiamati dalle singole leggi ordinarie che regolano una certa materia (v. spec. sentt. nn. 571, 768 e 1145 del 1988, 585 del 1989, 85 e 224 del 1990).
Tanto più ciò vale, come ha precisato la stessa Corte (v. sentt. nn. 585 del 1989 e 224 del 1990), in relazione a ipotesi nelle quali, non diversamente dal caso in esame, si e in presenza di leggi che contengono una disciplina generale o una riorganizzazione complessiva di un determinato settore. Per tali ragioni, dunque, la richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo n. 105 del 1990 non può essere accolta.
3. - Sulla base dei principi appena menzionati, vanno dichiarate non fondate anche le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente.
In particolare, vanno rigettate le censure relative agli artt. 23, secondo e terzo comma, 24, secondo comma, e 27, i quali demandano a un decreto del Ministro delle finanze, rispettivamente, la determinazione dei posti di dirigenti superiori e di primi dirigenti nonché delle dotazioni organiche delle altre qualifiche, la definizione delle piante organiche degli uffici centrali e periferici, la revisione dell'ordinamento degli uffici periferici e la loro eventuale unificazione. Tali disposizioni, per i motivi già espressi, non possono essere considerate come rivolte a modificare gli artt.89, 100 e 107 dello Statuto speciale e le relative norme di attuazione (inclusa la tabella n.5). Sicché, salvo il caso che tali particolari disposizioni non siano nel frattempo modificate con le procedure costituzionalmente richieste, il decreto del Ministro delle finanze, cui le norme impugnate fanno riferimento, sarà tenuto a conformarsi al complessivo ordine delle leggi e, quindi, anche alle norme speciali poste a garanzia dell'autonomia della Provincia di Bolzano.
Ancora in base ai medesimi principi ricordati nel punto precedente vanno altresì respinte le questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 23, primo comma, 28 e 34 del decreto legislativo n. 105 del 1990, le quali sono state sollevate in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale, relativi ai principi della proporzionale etnica e del bilinguismo, nonché all'art. 107 dello stesso Statuto.
Tali parametri non risultano violati, innanzitutto, dall'art.
23, primo comma, il quale prevede che il personale del ruolo unico del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 6puo essere destinato a
prestare servizio presso qualsiasi ufficio, centrale o periferico, del
Dipartimento stesso6. Infatti, come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 224 del
1990 allorché si e pronunciata sull'art. 3
della legge n. 349 del
Manifestamente non fondata rispetto ai predetti parametri statutari e la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 28 del decreto legislativo impugnato, il quale garantisce la mobilita del personale per la copertura delle nuove piante organiche attraverso la previsione di trasferimenti effettuati secondo le procedure stabilite dall'art. 4 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, 6anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale6. Poiché con la sentenza n. 224 del 1990 questa Corte aveva rigettato un'identica questione sollevata avverso una disposizione dallo stesso contenuto formulata nella legge di delega (art. 3, primo comma, lett. b, n. 6), nei confronti della medesima statuizione riprodotta nel decreto delegato non resta che richiamare le motivazioni allora addotte circa la non applicabilità della disposizione impugnata ai vincoli di permanenza assicurati ai dipendenti pubblici nella Provincia di Bolzano, vincoli che, pertanto, continueranno ad essere applicati anche nel settore considerato.
Non fondata deve ritenersi, infine, la questione di costituzionalità relativa all'art. 34 del decreto legislativo impugnato, il quale prevede procedure di concorso semplificate per la prima copertura dei posti, basate sulla valutazione comparata dei titoli di servizio, professionali e di cultura. Anche in tal caso, infatti, si e di fronte a una disposizione di carattere generale che non intende prescindere o, tanto meno, modificare le norme sul possesso, da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Provincia di Bolzano, dei requisiti del bilinguismo e della appartenenza etnica previsti dagli artt. 89 e 100 dello Statuto e dalle relative norme di attuazione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni di legittimati costituzionale degli artt.12, primo comma, 23, 24, secondo comma, 27 e 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.670) e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e nella tabella n. 5, allegata a quest'ultimo decreto;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli stessi parametri sopra menzionati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1991.