SENTENZA N.768
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge 17 maggio 1985, n.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1988 il
Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi gli avvocati Sergio Panunzio
e Roland Riz per
Considerato in diritto
1. - La legge 17 maggio 1985, n. 210 istituisce l'ente <Ferrovie dello
Stato>, dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 2093, secondo
comma, del codice civile (art. 1).
L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avendo per fine specifico
l'esercizio delle linee della rete in precedenza gestita dalla
Azienda stessa (art. 2, lett. a).
2.1 -
2.2 - La questione é fondata.
Né può aver rilievo specifico che l'ente agisca a titolo imprenditoriale
e in virtù della sua configurazione sulla base (paritetica), nel rapporto di
lavoro, della contrattazione: resta no salvi infatti,
per effetto di quanto esposto, i dettati del l'art. 89 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, con la riserva nei posti dei ruoli, così come
attuato con d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (e
successive modifiche) a tenor del quale il requisito
del bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti
assunzioni.
Va disposta pertanto, così assorbita ogni altra
questione, declaratoria di illegittimità costituzionale in tali sensi degli
artt. 20 e 21 della legge in esame.
3.1-La ricorrente prospetta l'illegittimità della normativa per
violazione, in ordine alle competenze primarie
provinciali, dello Statuto speciale d'autonomia, con riferimento: - alla
gestione dei trasporti di interesse provinciale e alla acquisizione dei
relativi beni; - all'addestramento e alla formazione professionale del
personale; - agli accordi per le linee insistenti sul territorio della
provincia.
3.2 - Le questioni non sono fondate.
La legge impugnata é destinata ad organizzare,
pur con contenuti globali, i servizi già gestiti dalla Azienda statale
ferroviaria comunque insistenti su tutto il territorio nazionale, con una
disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla
preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si prospetta aderente ai
principi contenuti nell'art. 64 dello speciale Statuto. Talché non ne rimane
incisa, in alcun modo, la competenza primaria quanto a linee di pertinenza
provinciale e relativi beni.
Nel descritto quadro gestorio va realizzata la
coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione
e alla qualificazione del personale. Queste non possono che spettare di necessita (come del resto nella precedente struttura
aziendale: art.
D'altronde, per il raggiungimento di convergenti risultati ottimali, la
legge prevede le opportune intese con le regioni e le province interessate
(art. 22).
Infine, così come prevista dall'art. 25, la
disciplina degli accordi per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro
incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente illegittima:
l'intesa con le province interessate é aderente, infatti, ai dettati dell'art.
20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nella
concorrenza di quella molteplicità di interessi, tutti di rilievo
costituzionale, la cui composizione - come già altra volta considerato –abbraccia
- con l'intesa appunto - un campo più vasto di quello segnato dal solo art. 81
del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent. n. 286 del
1985).
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 20 e 21 della legge 17
maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente <Ferrovie dello Stato>), nella
parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per
la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di
parità linguistica;
- dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 14, 15, 18, 22, 25 legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente
<Ferrovie dello Stato>), sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano
con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 3; 8, nn.
5, 18 e 29; 14; 16; 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 07/07/88.