Ordinanza n. 582 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.582

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nei procedimenti penali riuniti a carico di Mancini Osvaldo, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 9 marzo 1990, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che, secondo quanto si legge nell'ordinanza, l'imputato ha formulato richiesta di applicazione della pena ex art. 444 n. 2 del codice di procedura penale, ottenendo il consenso del pubblico ministero;

che l'ordinanza non specifica, però, nè il titolo dell'imputazione nè la pena fra le parti concordata, sicchè si è dovuto apprendere il primo dalla memoria dell'Avvocatura dello Stato (frode fiscale ai sensi degli artt. 81 del codice penale e 8 della legge n. 4 del 1929, 4 del decreto legge n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982) ed evincere la seconda (nella misura di mesi 2, giorni 25 di reclusione e Lit. 2.225.000 di multa) in quanto corrispondente alla misura sostitutiva di mesi 5, giorni 20 di libertà controllata e Lit. 5 milioni di multa, che l'ordinanza afferma richiesta dall'imputato in subordine alla sospensione condizionale della pena;

che il giudice a quo, dopo avere escluso la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena (che l'imputato risulta avere già ottenuto per due volte consecutive in precedenti condanne), afferma di volere esaminare il fondamento della richiesta di libertà controllata, limitandosi, però, a riportare il contenuto dell'art. 53 della citata legge n. 689 del 1981, senza trarne alcuna conclusione;

che, a quel punto, invece, il G.I.P. rileva che il secondo comma del detto articolo fa riferimento alla competenza del Pretore, e il successivo art. 54 sancisce espressamente che le sanzioni sostitutive riguardano esclusivamente i reati di competenza del Pretore talchè, ritenendo lesiva dei princìpi contenuti negli artt. 2 e 3 della Costituzione l'ingiustificata disparità di trattamento subìta da coloro che commettono reati di competenza del Tribunale, talvola anche di più lieve entità, solleva la riportata questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o, al più, infondata.

Considerato che, avendo il giudice a quo ritenuto non concedibile la richiesta sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto di conseguenza respingere in toto la richiesta senza ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art. 444, comma terzo, del codice di procedura penale;

che, tuttavia, potrebbe darsi che il giudice abbia ritenuto la richiesta di sospensione della pena non condizionante l'efficacia della richiesta principale di applicazione della pena perchè espressa <in subordine> (sul che, tuttavia, non c'è l'ombra di motivazione) e la riproduzione per intero dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 sufficiente a mettere in evidenza che semmai la semidetenzione, e non la libertà controllata, poteva essere applicata in sostituzione di una pena concordata che superava di gran lunga i mesi tre di reclusione, una volta operata la conversione della grave pena pecuniaria (ma anche di questo l'ordinanza non fa il minimo cenno);

che ciononostante la questione resta manifestamente inammissibile, perchè il giudice ha trascurato che le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno escluso la possibilità di applicare in tal caso sanzioni sostitutive, mentre reiterata giurisprudenza di questa Corte (sentenze 24 maggio 1984, n. 148; 17 dicembre 1985, n. 350; ordinanze numeri 105 del 1986; 259, 398, 528, 533 e 552 del 1987) ha dichiarato inammissibile la questione concernente l'applicazione di sanzioni sostitutive a reati per i quali la legge preveda pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva;

che, perciò, la questione prospettata è manifestamente irrilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 22 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 9 marzo 1990, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.