Ordinanza n.552 del 1987

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ORDINANZA N. 552

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 6 giugno, il 3 e il 17 ottobre, il 4 aprile, il 17 ottobre e il 4 aprile 1985 dal Pretore di Spilimbergo, iscritte rispettivamente ai nn. 766, 767, 768, 769, 770 e 771 del registro ordinanze 1986 e il 31 marzo 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 29 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di Consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Spilimbergo, con le sei ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dall'assimilabilità a sanzioni sostitutive i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria;

che nel giudizio innanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile;

Considerato che le ordinanze del Pretore di Spilimbergo sono assolutamente prive di qualsiasi riferimento e del pur minimo cenno di motivazione sia in ordine alla rilevanza che in ordine alla non manifesta infondatezza;

che su quest'ultimo punto non potrebbe nemmeno bastare il laconico riferimento all'ord. 24 marzo 1984 delle Sezioni Unite della Cassazione, espresso fuggevolmente, e fra parentesi, soltanto con l'allusione alla data dell'ordinanza, perché questa Corte ha più volte ammonito che la motivazione deve risultare dal testo dell'ordinanza e non può essere enunciata per relationem;

che, comunque, e particolarmente per quanto riguarda l'ordinanza del Pretore di Cairo Montenotte la questione é stata già risolta con sent. n. 350 del 1985 di questa Corte, e successivamente ribadita (v. da ultimo ord. 25 febbraio 1987) nel senso dell'inammissibilità, perché si chiede alla Corte un intervento riservato al legislatore attesa la necessità di complessa e coordinata disciplina;

che conformemente la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Spilimbergo, con riferimento all'art.3 Cost., con due ordinanze datate 4 aprile 1985 (nn. 769 e 771/86), con ord. 6 giugno 1985 (n. 766/1986), con ord. 3 ottobre 1985 (n. 767/1986), e con due ordinanze datate 17 ottobre 1985 (nn. 768 e 770/1986), (tutte pervenute il 10 novembre 1986), nonché dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza 31 marzo 1987 (n. 264/1987).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI