Ordinanza n. 571 del 1990

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ORDINANZA N.571

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti nel procedimento penale a carico di Micheletti Rino, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli nel procedimento penale relativo alla gara di appalto indetta per l'aggiudicazione di lavori per l'ampliamento del cimitero di Borgo Vercelli, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti, chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato, ha, con ordinanza dell'8 giugno 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, <nella parte in cui non prevede che il G.I.P., se ritiene necessarie ulteriori indagini, possa indicarle al P.M., fissando il termine indispensabile per il compimento di esse>, nonchè dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), <nella parte in cui non prevede che il G.I.P., quando emette l'ordinanza in cui indica al P.M. la necessità di ulteriori indagini fissando il termine per compierle, debba informarne il Procuratore generale presso la Corte di appello, per i provvedimenti di sua competenza>;

che identiche questioni ha sollevato il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli con ordinanza emessa il 30 giugno 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, l'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui <prevede per il procedimento pretorile, in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, che il giudice debba restituire con ordinanza gli atti al P.M. disponendo che questi formuli l'imputazione> e non prevede, invece, che possa <ove riscontri lacune investigative, indicare al P.M. le necessarie ulteriori indagini, fissando anche il termine per il loro compimento>, nonchè, in riferimento agli artt. 3, 112 e 76 della Costituzione, l'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), 1à dove stabilisce <che in caso di richiesta di archiviazione in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi carenze investigative debba essere comunque emesso decreto di archiviazione e innescato il meccanismo dell'informativa al P.G.>;

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che, riguardando le due ordinanze questioni identiche, i relativi giudizi vanno riuniti;

che, con sentenza n. 445 del 1990, questa Corte ha già dichiarato sia l'illegittimità costituzionale di entrambi i commi dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271), sia l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il Giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento;

e che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 445 del 1990, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti con ordinanza dell'8 giugno 1990 e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli con ordinanza del 30 giugno 1990;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 445 del 1990, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti con ordinanza dell'8 giugno 1990 e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli con ordinanza del 30 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.