Ordinanza n. 567 del 1990

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ORDINANZA N.567

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 20 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 112 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 415 del codice di procedura penale, <nella parte in cui non prevede, a differenza di quanto è stabilito dall'art. 409 c.p.p., il potere- dovere del giudice per le indagini preliminari di non accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei procedimenti per reati commessi da persone ignote ogni qual volta il giudice rilevi la incompletezza delle indagini e ritenga di indicare ulteriori indagini, da compiere entro dato termine>;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 409 del 1990, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte ove non consente al giudice per le indagini preliminari di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero, <una volta che questi gli abbia presentato richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato>, facendo leva su una <possibile interpretazione> dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, <tale da far emergere una figura di giudice per le indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di una persona già individuata>.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 415 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 112 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa con ordinanza del 20 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.