Ordinanza n. 566 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.566

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1990 dal Pretore di Catania nei processi penali riuniti a carico di Crimaldi Antonia ed altri, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza del 12 giugno 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, <in quanto, escludendo il diritto di appello dell'imputato ad una pena che comunque non deve essere eseguita, si determina una condizione di disparità con l'imputato condannato ad una pena che deve essere eseguita>;

e che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che <nel caso di definizione del giudizio di 1° grado con condanna degli imputati e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, questi ultimi verrebbero ad essere privati di un grado di giurisdizione, in conseguenza di un atto che deve essere compiuto ai sensi dell'art. 247, 1° comma, D.L. 28 luglio 1989, n. 271 prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di 1° grado>;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata in ammissibile o, in subordine, non fondata.

Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione prima ancora di aprire il dibattimento, a seguito di una richiesta di rito abbreviato da parte dell'imputato in ordine alla quale il pubblico ministero aveva negato il proprio consenso;

che, alla stregua della sentenza n. 66 del 1990, richiamata dall'ordinanza di rimessione, solo all'esito del dibattimento il giudice può, ove ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale;

e che la questione proposta appare, pertanto, prematura e, quindi, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Catania con ordinanza del 12 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.