Ordinanza n. 563 del 1990

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ORDINANZA N.563

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 452 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal Pretore di Sorrento nel processo penale a carico di Paduano Antonino ed altro, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza del 5 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale, <in riferimento> all'art. 452 dello stesso codice, nella parte in cui prevede che il dissenso del pubblico ministero <in ordine alla scelta del giudizio abbreviato precluda al giudice l'applicazione della diminuente premiale di cui all'art. 442, secondo comma, del C.P.P.>, per contrasto con gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma , e 102 , primo comma , della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale;

e che, quindi, oggetto di censura è in effetti il solo art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, l'altra disposizione risultando coinvolta nel giudizio di legittimità soltanto perchè contiene un richiamo all'art. 452, secondo comma;

che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, sia nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso, sia nella parte in cui non prevede che il giudice, allorchè, a giudizio direttissimo concluso, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 5 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.