Ordinanza n. 562 del 1990

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ORDINANZA N.562

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal Pretore di Mondovì nel processo penale a carico di Marenco Maddalena, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino nel processo penale a carico di Isoardi Vittorio, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Mondovì, con ordinanza del 19 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui <limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado>;

e che una questione del tutto identica è stata sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 27 febbraio 1990, denunciando il detto art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), <nella parte in cui non prevede, per i procedimenti in fase successiva all'apertura del dibattimento di primo grado, un termine per esercitare la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato>>, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione;

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di non fondatezza.

Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

e che la questione è stata già dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 277 del 1990 e manifestamente infondata, in riferimento all 'art . 25 della Costituzione, con ordinanza n. 361 del 1990;

che, nel richiamare l'art. 97 della Costituzione, il giudice a quo si limita a denunciare come <l'effetto deflattivo> derivante dalla norma denunciata <perseguirebbe proprio lo scopo di meglio sfruttare le risorse di persone e mezzi dell'apparato giudiziario>, profilo già esaminato dalla ricordata sentenza n. 277 del 1990 con l'osservare che <poichè lo scopo dell'istituto del procedimento abbreviato è quello di consentire la sollecita definizione del giudizio, concludendo la fase dibattimentale, è del tutto razionale che, per i reati pregressi e per i procedimenti in corso, tale istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo possa essere ugualmente perseguito, e cioè soltanto quando non si sia ancora giunti al dibattimento>;

e che, quindi, le ordinanze di rimessione non adducono argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con ordinanza del 19 dicembre 1989 e dal Tribunale di Torino con ordinanza del 27 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.