SENTENZA N.277
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, promossi con
cinque ordinanze emesse il 14 novembre 1989 dal Pretore di Torino, il 23
novembre 1989 ed il 7 dicembre 1989 dal Pretore di Mondovì ed il 1o dicembre 1989
(nn. 2 ordd.) dal Tribunale
di Roma, iscritte ai nn. 24, 34, 35, 36 e 37 del registro ordinanze 1990 e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn.
5 e 6/la s.s. dell'anno 1990.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo
1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto in fatto
1.- Con tre ordinanze identicamente motivate emesse dal Pretore di Torino
il 14 novembre 1989 (Reg. ord. n. 24/90) e dal Tribunale di Mondovì il 23 novembre ed il
7 dicembre 1989 (Reg. ord. nn.
34/90 e 35/90) é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni d'attuazione del
nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui limita l'ammissibilità del
giudizio abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le
formalità d'apertura del dibattimento di primo grado.
Osservano i giudici a quibus che i nuovi
istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta
delle parti prevedono da una parte una diversa e più rapida procedura di
definizione del processo e dall'altra una rilevante diminuzione della pena ed altre conseguenze giuridiche più favorevoli al reo
(esclusione dell'applicazione delle pene accessorie, delle misure di sicurezza
e della condanna al pagamento delle spese processuali, estinzione del reato). là pertanto evidente che i cd. nuovi riti speciali - poichè non si limitano soltanto a disciplinare
l'accertamento della notitia criminis
e le attività processuali ma incidono direttamente sulla quantificazione della
pena, sull'applicabilità di pene accessorie e di misure di sicurezza e
sull'estinzione del reato - hanno natura penale sostanziale. In particolare, la
riduzione della pena e gli altri benefici che conseguono dai procedimenti
previsti dagli artt. 438 e 444 del codice di procedura penale hanno natura
sostanziale mentre le norme che ne disciplinano le forme di esperimento hanno
natura processuale.
A parere dei giudici a quibus, dai primi tre
commi dell'art. 2 del codice penale s'evince che il
nostro sistema penale accoglie non tanto il principio della irretroattività,
bensì il principio superiore che al reo é assicurato il trattamento più
favorevole tra quelli stabiliti dalla legge a partire dalla commissione del
fatto e sino alla sentenza irrevocabile. Tale principio superiore, ispirato al
favor libertatis, si specifica poi in quello
d'irretroattività nel primo comma, in quello della retroattività (anche oltre
la sentenza irrevocabile) nel secondo comma ed in
quello della legge più favorevole nel terzo comma. Anzi, dalla degradazione della irretroattività a semplice corollario d'un principio
superiore, si é da alcuni dedotto che l'art. 25, secondo comma, Cost. ha
implicitamente accolto non solo il principio d'irretroattività della legge
penale ma anche il principio più generale che ne é il fondamento.
A parere delle autorità remittenti, anche se non può essere condivisa la
tesi secondo cui le norme dell'art. 2 del codice penale
siano materialmente costituzionali, deve tuttavia ritenersi che il principio
dell'applicabilità della legge più favorevole, posto dai primi tre commi dei
detto art. 2 del codice penale, incidendo sullo status libertatis
e sui diritti fondamentali del cittadino, ha rilevanza costituzionale; sicchè la sua eventuale deroga deve essere giustificata da
ragioni aventi pari rilevanza costituzionale.
Orbene. poichè i riti
speciali di cui agli arti. 438 e 444 del codice di procedura penale
costituiscono disposizioni penali sostanziali più favorevoli all'imputato,
deriva che, ai sensi dell'art. 2 del codice penale, la
loro applicabilità non va limitata ai procedimenti iniziati successivamente al
24 ottobre 1989 ma deve essere estesa a tutti i procedimenti pendenti in tale
data.
Il nuovo codice di procedura penale, sempre a parere dei giudici a quibus, ha invece accolto solo parzialmente il principio
dell'applicabilità del trattamento più favorevole al reo. Infatti, gli artt.
247 e 248 delle disposizioni d'attuazione da un lato estendono i riti speciali
ai procedimenti in corso ma dall'altro ne limitano
l'ammissibilità ai soli procedimenti nei quali non siano state ancora compiute
le formalità d'apertura dei dibattimento.
Ora, tale limitazione non appare nè ragionevole
nè diretta a tutelare un interesse
avente pari rilevanza costituzionale. Non é invero esatta l'opinione
secondo cui, poichè nel nuovo processo il giudizio
abbreviato e l'applicazione della pena a richiesta delle parti hanno la funzione di giungere ad una rapida definizione dei
processi e la riduzione della pena costituisce solo un incentivo per l'imputato
affinchè chieda tali riti, sarebbe stato
ingiustificato estenderne 1'ammissibilità ai procedimenti pendenti, il cui iter
- con l'apertura del dibattimento - sia giunto ad un punto tale da rendere non
più apprezzabile il beneficio d'una loro rapida definizione. Ed
infatti, se é vero che i riti speciali hanno tale funzione, Ciò non toglie che
essi hanno tuttavia attribuito all'imputato un vero e proprio diritto soggettivo
di chiedere tali riti e d'ottenere la conseguenziale
riduzione della pena indipendentemente dalla loro adozione. L'art. 448 prevede,
in caso di dissenso del P.M. che il giudice ritenga ingiustificato, che la
riduzione della pena possa essere concessa anche nel giudizio d'impugnazione.
Ciò prova, secondo le citate ordinanze di rimessione, che anche nel caso in cui
il sistema processuale non abbia tratto alcun beneficio dal rito speciale, in quanto si é già celebrato interamente il giudizio di
primo grado e quello d'appello, ugualmente l'imputato conserva il suo diritto
d'ottenere la riduzione della pena e l'esclusione delle pene accessorie e delle
misure di sicurezza. Questa conseguenza, a parere dei giudici a quibus, é giustificata dalla considerazione che i riti
speciali, se sono esaminati dal lato del sistema processuale costituiscono
un mezzo per giungere alla rapida definizione del processo, mentre se sono
visti dal lato dell'imputato costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo
ad ottenere la riduzione della pena. Non é quindi ragionevole la
giustificazione secondo cui gli artt. 247 e 248 delle disposizioni d'attuazione
del codice di procedura penale avrebbero limitato
l'ammissibilità ai procedimenti pendenti in cui non siano state ancora compiute
le formalità d'apertura del dibattimento per la considerazione che, oltre
questo termine, il sistema processuale non ne avrebbe tratto alcun beneficio.
Questa giustificazione, oltre ad essere infondata, non tiene conto che il
principio dell'applicabilità della legge penale più favorevole al reo,
stabilito dall'art. 2 del codice penale, incidendo
sullo status libertatis e sui diritti fondamentali
dei cittadini ed essendo stato recepito dall'art. 25, secondo comma, Cost., ha
rilevanza costituzionale.
Di conseguenza, concludono i giudici a quibus, gli artt. 247 e 248 citati determinano
un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati a seconda che nei
loro procedimenti siano o non siano state compiute le formalità d'apertura del
dibattimento.
Quanto alla rilevanza i giudici a quibus
osservano che nei procedimenti di cui si tratta, nei quali erano già state
compiute le formalità d'apertura del dibattimento prima dell'entrata in vigore
del nuovo codice processuale, gli imputati hanno chiesto la definizione del
processo col rito abbreviato e che l'accoglimento della questione é certamente
rilevante in quanto incide sulla quantifica2ione della
pena.
2.- Con due ordinanze emesse il Ì dicembre 1989
(Reg. ord. nn. 36/90 e
37/90) il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni d'attuazione dei nuovo codice
di procedura penale, in riferimento all'art. 3 Cost.
Il Tribunale si limita ad osservare che la
disposizione impugnata "opera una disparità di trattamento tra sottoposti
a procedimenti che siano addivenuti al giudizio dopo il 24 ottobre c.a. e
quelli già chiamati a giudizio prima della detta data con giudizio di primo
grado non ancora concluso, consentendo ai primi e non ai secondi d'usufruire
del giudizio abbreviato".
3.- Nei giudizi - ad eccezione di quello sollevato con l'ordinanza del
Pretore di Torino (Reg. ord. n. 24/90) - é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
Osserva l'Avvocatura che la stessa ordinanza di rimessione riconosce
l'inaccettabilità, nel nostro ordinamento a costituzione rigida, di
disposizione a rilevanza costituzionale soltanto materiale quando non siano
poste i essere da disposizioni costituzionali. É
pertanto contraddittorio affermare che il principio dell'applicabilità della
legge penale più favorevole abbia tale rilevanza e che ogni sua deroga debba
essere giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale. Oltre che
contraddittoria, l'affermazione é incongrua in quanto, se la norma fosse
formalmente costituzionale, non basterebbero ragioni a rilevanza costituzionale
a stabilirne la deroga, perchè sarebbe sempre necessario che questa venga disposta con norma formale
costituzionale. Del resto, la sentenza di questa Corte n. 164 del 1974
ha statuito che l'art. 25 Cost. vieta la retroattività della legge penale ma
non concerne l'ultrattività, che é disciplinata
dall'art. 2 del codice penale, in tal modo
evidenziando la distinzione fra la valenza meramente ordinaria di quest'ultima
disposizione ed il diverso contenuto normativo dell'art. 25 Cost.
É quindi evidente l'infondatezza della sollevata questione perchè il diritto soggettivo dell'imputato di chiedere i
nuovi riti speciali e d'ottenere la conseguente riduzione della pena é
riconosciuto nei limiti previsti dall'ordinamento e cioé
nei casi in cui, con ragionevole valutazione legislativa che tien conto di esigenze di celerità del processo
penale, quei riti siano adottabili e non già indipendentemente dalla loro
adozione. A parere dell'Avvocatura generale, non é quindi violato l'art. 3
Cost. poichè non v'é uguaglianza delle posizioni
iniziali; ed il diversi trattamento é giustificato da
apprezzabili ragioni d'interesse pubblico.
Considerato in diritto
1.-Le ordinanze in epigrafe trattano un'unica
questione e possono, pertanto, unificati i giudizi, essere decise con un'unica
sentenza.
La sollevata questione di costituzionalità non è fondata.
Diverse ragioni militano a favore della costituzionalità della
limitazione, ex art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dell'ammissibilità del giudizio
abbreviato (relativamente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale) ai soli procedimenti per i quali
non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento.
La prima delle sopra indicate ragioni consiste nell'inscindibilità della
disposizione impugnata: questa, infatti, in tanto consente l'eventuale
riduzione di pena in quanto intende sollecitare la
richiesta, da parte dell'imputato, del giudizio abbreviato. E tutto ciò allo
scopo d'assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi;
l'introduzione, nel nuovo codice di procedura penale, d'una
pluralità di procedimenti speciali tende, appunto, a realizzare il predetto
scopo, com'è, peraltro, generalmente riconosciuto, e come, d'altra parte,
ammettono gli stessi giudici a quibus.
La predetta inscindibile unità finalistica dell'impugnata disposizione
rende quanto meno discutibile la doppia considerazione
del giudizio abbreviato, il quale (come, invece, si assume da alcuni dei giudici
a quibus) se esaminato sotto il profilo del sistema
processuale, costituisce mezzo per giungere alla rapida definizione dei
processi mentre, esaminato dal lato dell'imputato, costituisce un <vero e
proprio> diritto subiettivo a chiedere il giudizio
abbreviato e ad ottenere la riduzione della pena.
Va, invece, osservato che, reso impossibile, con l'apertura del
dibattimento, quel beneficio, per il sistema processuale, che giustifica
l'inclusione del giudizio abbreviato (si badi: si tratta pur sempre di un
procedimento speciale) nel sistema del nuovo codice di procedura-non essendo, cioé, razionale consentire un giudizio abbreviato, inidoneo
a raggiungere lo scopo unitario della disposizione impugnata-è
conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d.
<diritto> ad ottenere la riduzione di pena.
Quand'anche si configurasse un diritto dell'imputato ad
ottenere la riduzione di pena qui in esame, l'utilità per il generale sistema
processuale, e, pertanto, l'esperibilità del giudizio
abbreviato costituirebbe, pur sempre, limite all'esercizio del predetto
<diritto>.
2. - Si badi: il legislatore, che ben poteva dichiarare applicabile il
nuovo codice di procedura penale soltanto ai fatti per i quali, alla data
dell'entrata in vigore dello stesso codice ancora non fosse stato iniziato
procedimento penale, ha invece, dettando apposite
norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) ritenuto opportuno, al fine
d'accelerare anche la definizione dei procedimenti pendenti e di
conseguentemente permettere il funzionamento stesso del nuovo codice, estendere
l'applicazione di alcuni istituti del nuovo codice anche ai procedimenti in
corso alla data d'entrata in vigore dello stesso codice.
Tale applicazione è stata, tuttavia, razionalmente limitata
ai soli casi in cui gli istituti stessi siano in grado di mantenere la loro
fisionomia e finalità.
In altre parole: poichè lo scopo dell'istituto
del procedimento abbreviato è quello di consentire la sollecita definizione del
giudizio, escludendo la fase dibattimentale, è del tutto razionale che, per i
reati pregressi e per i procedimenti in corso, tale
istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo possa essere
ugualmente perseguito, e cioé soltanto quando non si
sia ancora giunti al dibattimento.
Anzi, irrazionale sarebbe stata un'applicazione del giudizio abbreviato
oltre i predetti limiti. Infatti, in tanto è riconosciuto il
<diritto> dell'imputato di chiedere che il processo sia definito
nell'udienza preliminare, ex primo comma dell'art. 247 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e di
ottenere i conseguenziali benefici, in quanto, da un
lato, si consente una rapida definizione del giudizio e, dall'altro, tal
diritto funge, per così dire, da corrispettivo per il rischio che assume
l'imputato d'essere giudicato allo stato degli atti e di rinunciare al
dibattimento, dal quale potrebbe anche scaturire una pronuncia a lui più
favorevole. Pertanto, se fosse possibile all'imputato chiedere il rito
abbreviato anche nel caso che il dibattimento sia già iniziato, i benefici non
sarebbero più giustificati nè dallo scopo (ormai
impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale nè dal
rischio assunto dall'imputato, il quale invece si troverebbe nella comoda
situazione di decidere dopo che il Pubblico Ministero ha già offerto le sue
prove e comunque dopo aver potuto valutare l'andamento del dibattimento stesso.
Si tratterebbe quindi d'una situazione ingiustificata ed
irrazionale.
Non è, pertanto, producente il confronto fra
imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto
proprio perchè si tratta di situazioni oggettivamente
diverse; L'apertura del dibattimento rende irrazionale l'applicabilità del
giudizio abbreviato.
Ugualmente inconferente è il richiamo all'art.
448 del nuovo codice ed alla possibilità che il
giudice applichi la riduzione della pena dopo il dibattimento quando ritenga
ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero. Anche questo caso, infatti,
presuppone pur sempre che l'imputato abbia fatto la richiesta (assumendosi il
relativo rischio) prima del dibattimento, mentre nel caso di specie si
tratterebbe di imputati che sarebbero autorizzati ad
ottenere i benefici senza correlativi rischi.
3. - Di tutto ciò non possono non essere consapevoli i giudici a quibus. Il ricorso al principio dell'applicabilità della
legge più favorevole al reo, di cui all'art. 2, terzo
comma, del codice penale, che si assume recepito dall'art. 25, secondo comma,
Cost., va considerato, infatti, come ricerca d'un principio valido a superare
le ragioni che militano a favore della costituzionalità della disposizione
impugnata.
In questa sede, non è consentito addentrarsi nell'esame del tema
dell'appartenenza o meno, alla Costituzione, del principio di retroattività della <posteriore> legge penale favorevole
all'imputato.
La mancanza, nella Costituzione, d'esplicita menzione del predetto
principio e l'approvazione dell'ordine del giorno Giovanni Leone ed altri, soppressivo della
seconda parte del secondo comma dell'art. 20 del progetto (dove
costituzionalmente si sanciva la retroattività della legge posteriore
favorevole al reo: cfr. seduta antimeridiana del 15 aprile 1947 dell'Assemblea
Costituente) sembra dar torto ai giudici a quibus.
Senonchè, i lavori preparatori vanno studiati ed approfonditi nelle motivazioni che conducono alle
conclusioni soppressive.
In tanto, vale preliminarmente chiedersi se sia, per sè,
sufficiente, al fine d'escludere l'appartenenza alla Costituzione d'un determinato principio, peraltro sempre appartenuto
all'ordinamento previgente, il silenzio (e non l'esplicita esclusione).
Ma, di più, v'è da osservare che l'assoluta,
stragrande maggioranza dei Costituenti non ha avuto mai dubbi sulla costituzionalizzazione anche del principio di retroattività
della legge penale <successiva>, favorevole al reo.
Ed infatti, nella seduta antimeridiana del 25
gennaio 1947 dell'adunanza plenaria della Commissione per
Va aggiunto che gran parte degli emendamenti proposti alla seconda parte
del secondo comma dell'art. 20 (il contenuto dell'art. 19
era stato intanto parzialmente trasferito nell'art. 20 del progetto) ancora
prevedevano come costituzionalizzato anche il
principio di retroattività della legge penale <successiva> favorevole al
reo (cfr. verbali della ricordata seduta antimeridiana del 15 aprile 1947
dell'Assemblea Costituente).
L'accordo, nell'ora citata seduta, non fu raggiunto soltanto
sull'ampiezza delle nozioni di leggi eccezionali e temporanee e cioé sull'ampiezza delle deroghe al principio, in sè accettato, della retroattività della legge
<successiva> favorevole al reo: fu soltanto per il mancato accordo su tal
punto che venne proposto l'ordine del giorno,
approvato, soppressivo dell'esplicita menzione della
retroattività della legge penale <posteriore> favorevole al reo.
Queste considerazioni non intendono, certo, giungere a respingere, in
questa sede, l'opinione tradizionale in materia ma valgono a chiarire da una
parte che quasi tutti i Costituenti non furono per nulla alieni dal costituzionalizzare anche il principio di retroattività
della legge penale, successiva al fatto, favorevole al reo e d'altra parte che
gli stessi Costituenti furono ben <attenti e preoccupati> delle eccezioni
al principio della predetta retroattività. Resta da vagliare-ma
non è questa la sede- se la rimessione al legislatore ordinario della
risoluzione delle questioni attinenti alla successione di leggi penali nel
tempo (così si esprimevano i Costituenti) esprima disinteresse, da parte degli
stessi Costituenti, per il tema, con la conseguenza dell'assoluta
<libertà>, in proposito, del legislatore ordinario oppure equivalga a
concessione a quest'ultimo della sola discrezionale valutazione in ordine alle leggi eccezionali, temporanee (e finanziarie)
uniche idonee a derogare al principio di retroattività delle leggi penali
<posteriori> favorevoli al reo.
4.-Il caso di specie va risolto senza ricorso
all'esame dell'ampiezza, portata, e contenuti dell'art. 2 del codice penale.
Questa disposizione entra in discussione, infatti, solo e soltanto ove vi
sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto
tipico oggetto del giudizio. La dottrina è, invero, attenta a chiarire che ex
art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, non è consentito sottoporre a
punizione (od a più grave punizione) un soggetto per
un fatto che, nello stesso momento in cui vien perseguito, non riveste più, per
la coscienza sociale, quella nota d'illiceità per la quale fu legislativamente
incriminato.
Soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, occorrerebbe, pertanto, rileggere l'art. 2,
secondo e terzo comma, del codice penale e chiarire l'estraneità all'ambito
d'operatività dei principi enunciati dai predetti commi (retroattività della
legge penale successiva abrogativa e della legge successiva modificativa in melius, salvo il giudicato) delle ipotesi nelle quali non
si sia verificato un mutamento, favorevole al reo, della valutazione della
coscienza sociale rispetto ad un fatto penalmente illecito.
Poichè è generalmente riconosciuto che
indispensabile premessa dell'applicazione dei principi innanzi ricordati - sia
che si faccia ricorso all'irrazionalità di punire (o continuare a punire in
maniera sfavorevole) alcuni soggetti per fatti che chiunque può impunemente (o
subendo un trattamento più favorevole) commettere, nel momento stesso in cui i
primi subiscono <pesanti> condanne, sia che ci
si riferisca al favor libertatis, del quale
irretroattività della legge penale creativa o modificativa in peius e retroattività della legge penale abolitiva o
modificativa in melius costituirebbero derivazioni-è il mutamento (favorevole al reo) della
valutazione sociale rispetto ad un fatto che, appunto a seguito di tale mutata
valutazione, la legge penale sanziona in maniera più lieve od addirittura
(secondo comma dell'art. 2 del codice penale) considera penalmente lecito:
nelle ipotesi in cui non si è verificata una mutata valutazione sociale
rispetto al fatto tipico incriminato si è fuori dell'ambito d'applicabilità dei
principi in discussione.
Or, nel caso in esame, la valutazione sociale negativa, rispetto ai fatti
oggetto del processo penale, non è mutata: nulla, invero, è variato in ordine all'illiceità od alla disciplina giuridico-penale dei fatti previsti nel codice penale
sostanziale.
La possibilità della riduzione di pena per chi richiede il procedimento
abbreviato vale soltanto, come s'è innanzi osservato,
a stimolare, nei limiti dell'esperibilità del
procedimento abbreviato, la richiesta, da parte dell'imputato, dello stesso
procedimento: l'intento <stimolatorio> della
richiesta del giudizio abbreviato non può, pertanto, assurgere a mutata
valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto, oggetto del
giudizio, previsto e punito dal codice penale sostanziale.
Consegue che al caso in esame non può applicarsi il disposto di cui al
terzo comma dell'art. 2 del codice penale. Rimane,
pertanto, libero il legislatore di non far retroagire la disposizione impugnata
a favore degli imputati i cui procedimenti abbiano, alla data del 24 ottobre
1989, già raggiunto il dibattimento. Non risulta
violato, pertanto, l'art. 3, primo comma, Cost., a causa, come s'è innanzi
accennato, della diversità delle situazioni diversamente valutate e
disciplinate dal legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art . 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271) sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal
Pretore di Torino con ordinanza 14 novembre 1989, dal Tribunale di Mondovì con
due ordinanze del 23 novembre e del 7 dicembre 1989 e dal Tribunale di Roma con
due ordinanze del 1o dicembre 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/05/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31/05/90.