Sentenza n. 536 del 1990

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SENTENZA N.536

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi), in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto) promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e la s.p.a. Ultragas Italiana, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di costituzione dell'Ultragas Italiana S.p.A. e dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Livio Gagliardini per la Ultragas Italiana S.p.A., Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso del giudizio di appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza del Pretore di Catania che aveva accolto l'opposizione della s.p.a. Ultragas Italiana contro un decreto ingiuntivo intimato per il pagamento di contributi evasi e delle relative sanzioni pecuniarie, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102, nella parte in cui rinvia in maniera vincolante a un criterio di individuazione delle imprese beneficiarie (classificazione I.S.T.A.T.) non idoneo a garantire la parità di trattamento a tutte le imprese esplicanti attività estrattiva o manifatturiera".

Secondo il giudice remittente la norma impugnata viola il principio di eguaglianza perchè, adottando come criterio di individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, la classificazione delle attività economiche predisposta dall'I.S.T.A.T., consente che imprese materialmente esercenti un'attività manifatturiera, quale la miscelazione di gas petroliferi liquefatti e loro imbottigliamento, siano tuttavia escluse dal beneficio dello sgravio da oneri sociali per il solo fatto di essere state formalmente classificate a fini statistici in una categoria diversa.

2.- Nel giudizio davanti alla Corte si é costituita la società appellata chiedendo in principalità il rigetto della questione nel senso della non vincolatività per il giudice del detto criterio; in subordine l'accoglimento non solo per la ragione indicata dal giudice a quo, ma anche per l'irrazionalità del criterio in sè considerato.

Si é pure costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata. Inammissibile, perchè l'attività esercitata dall'impresa appellata non può oggettivamente considerarsi manifatturiera, non essendo una attività di trasformazione di materie prime; comunque infondata perchè l'individuazione delle attività manifatturiere é fatta dall'I.S.T.A.T. con criteri corrispondenti a quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

3.- É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione. L'inammissibilità é eccepita sul riflesso che l'ordinanza non fornisce alcun elemento di specie per verificare la pretesa inattitudine della classificazione I.S.T.A.T. a garantire parità di trattamento alle imprese che operano nel settore manifatturiero. Quanto all'infondatezza, si osserva che il criterio prescelto dal legislatore non appare irrazionale o ingiustificato: da un lato, esonera l'impresa che richiede il beneficio dalla prova del carattere industriale della propria attività, dall'altro evita contenzioso e disparità di trattamento in fatto connessi a diverse interpretazioni.

Considerato in diritto

1.-Il Tribunale di Catania ritiene contrastante col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, nella parte in cui attribuisce valore vincolante, per l'individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive beneficiarie dei provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali, alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica.

L'insindacabilità, da parte del giudice, di eventuali errori in cui l'I.S.T.A.T. sia incorso, classificando come non manifatturiere imprese invece definibili come tali alla stregua della corrispondente nozione economica e giuridica (secondo la quale, peraltro, non ogni attività produttiva di beni è manifatturiera, ma solo l'attività di produzione mediante trasformazione di materie prime), comporta la possibilità di ingiustificate disparità di trattamento tra imprese obiettivamente appartenenti alla medesima categoria.

2. - La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati.

La Corte di cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) ha valutato la norma denunciata come norma di <rinvio formale, e non recettizio, a un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio, e che questa fa riferimento non a uno specifico, determinato atto, ma alla fonte di produzione di esso>. Ai fini della questione in esame ciò significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'I.S.T.A.T. vincola il giudice nel senso che egli non può riferirsi ad altre fonti esterne per attingere il criterio di identificazione delle imprese beneficiarie degli sgravi contributivi, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimità dell'atto. Rimane applicabile il principio generale di sindacabilità dell'atto amministrativo illegittimo da parte dell'autorità giudiziaria (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 108 del 1982 e 84 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata , nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/11/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05/12/90.