Sentenza n. 531 del 1990

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SENTENZA N.531

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 4, lett. a, b, c e d, e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1990 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Chiaraluce Umberto ed altro e Mennuni Diego, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

 1.- Nel corso di una controversia tra i mezzadri Umberto e Alfredo Chiaraluce e il concedente Diego Mennuni circa il preteso diritto dei primi alla conversione del rapporto in affitto, il Tribunale di Potenza, con ordinanza in data 3 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli arti. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del Scombinato disposto degli arti. 2, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente abbia dato un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa mezzadrile. la conversione del contratto in affitto, richiesta dal mezzadro, abbia luogo senza il consenso del concedente stesso ove non sussistano congiuntamente le condizioni di cui, altari. 4, lett. a, b, c e d della legge medesima, nonchè impongono al concedente l'onere di documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione".

A giudizio del tribunale remittente le condizioni cui l'art. 4 subordina 1,esclusione dei diritto del mezzadro alla conversione del rapporto in affitto "rilevano poco o nulla in ordine all'accertamento dell'adeguato apporto richiesto al concedente" secondo la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, di guisa che la norma impugnata "sembra urtare contro i medesimi principi costituzionali richiamati da tale sentenza". Sarebbe inoltre lesivo dei diritto di difesa l'onere di documentazione accollato al concedente dall'art. 5 in ordine alla regolare tenuta della contabilità, atteso che, "Per quanto riguarda il libretto colonico, la legge (artt. 2161 e 2162 cod. civ.) non prevede obblighi di conservazione ed anzi impone brevi termini di decadenza per impugnarne le risultanze".

2.- Nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'interveniente la legge denunciata ha inteso risolvere delicate questioni, insorte dopo la citata sentenza. in merito sia agli indici di fatto rilevanti per la definizione dell'"adeguato apporto del concedente" ostativo della conversione del rapporto in affitto per volontà unilaterale del mezzadro, sia al relativo onere di prova. Le soluzioni adottate dal legislatore corrispondono agli orientamenti prevalenti nella giurisprudenza più recente della Corte di cassazione e non appaiono limitative dei diritti costituzionali richiamati dal giudice remittente.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Potenza ritiene contrastanti con gli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione gli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n. 29, i primi due perchè le quattro condizioni ivi previste hanno scarsa pertinenza con l'accertamento dell'<adeguato apporto del concedente>, in mancanza del quale soltanto, giusta la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, può avere luogo la conversione di un contratto associativo agrario in affitto per volontà unilaterale del concessionario (c.d. conversione automatica), il terzo perchè impone al concedente un onere di documentazione della regolare tenuta della contabilità eccessivamente risalente nel tempo.

2. - La questione non è fondata.

In seguito alla citata sentenza n. 138 la legge 14 febbraio 1990, n. 29, art. 2, ha aggiunto ai due casi di esclusione della conversione automatica dei contratti associativi in affitto previsti dall'art. 29 della legge n. 203 del 1982, un terzo caso, che si verifica <quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa>. L'art. 4 precisa che <si reputa adeguato l'apporto del concedente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) effettiva partecipazione al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, il modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona; b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente; c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario; d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi>.

Il giudice remittente censura questa norma perchè, in contrasto con l'interpretazione della sentenza di questa Corte n. 138 del 1984 assunta dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze ml. 3947 e 5477 del 1988, esclude la sussistenza dell'<adeguato apporto del concedente alla condirezione dell'impresa> per il solo fatto dell' inadempimento di obblighi derivanti dal contratto.

Va osservato anzitutto che delle quattro condizioni congiuntamente richieste dalla norma impugnata solo la seconda e la quarta attengono al formale adempimento di obblighi contrattuali. La prima e la terza indicano, invece, due criteri qualitativi e insieme quantitativi per accertare l'adeguato apporto del concedente sotto il profilo dell'assolvimento <in maniera adeguata dei doveri inerenti alla condirezione dell'impresa mezzadrile> (cfr. sent. n. 138, punto 10 in diritto). La condizione sub a) esige un'applicazione di professionalità imprenditoriale in misura idonea ad assicurare, in sinergia con l'attività di conduzione del mezzadro, un livello di produttività e di retribuzione del lavoro almeno pari a quello medio delle imprese della zona. La condizione sub c) integra la prima richiedendo che l'iniziativa imprenditoriale del concedente sia supportata da un conferimento di scorte vive e morte almeno pari al conferimento del mezzadro, di guisa che, se il contratto o gli usi, in deroga alla norma dispositiva dell'art. 2146 cod. civ., prevedessero un conferimento del concedente inferiore a quello del mezzadro, l'osservanza del contratto non basterebbe, pur nel concorso delle altre condizioni, a concretare il requisito dell'adeguato apporto.

Tali condizioni sono coerenti con la direttiva di sfavore per la mezzadria (e, in genere, per il contratto associativo agrario) sottesa alla legge n. 203 del 1982, alla stregua della quale il limite derivante dagli artt. 41 e 44 Cost. alla conversione automatica in affitto deve collocarsi a una soglia, discrezionalmente individuata dal legislatore, costituita da un contributo del concedente qualificato dalla funzione di innovazione che è carattere essenziale dell'attività d'impresa, e dunque superiore al semplice adempimento degli obblighi contrattuali. Nè si può dire che le determinazioni del legislatore del 1990 eccedono il criterio della ragionevolezza, considerato che l'art. 4, lett. a), non assume a parametro l'impresa ottimale, bensì la produttività media delle aziende agricole in zona, mentre la lettera c), per quanto concerne la mezzadria, indica tra i connotati del concedente meritevole di esonero dalla soggezione alla conversione del contratto il fatto di non avere preteso una clausola contrattuale derogatoria in proprio favore alla regola di pari quantità del conferimento delle scorte.

3. - Un concedente che si impegna nell'impresa mezzadrile al di 1à del formale adempimento del contratto è, peraltro, un concedente che anzitutto rispetta puntualmente i propri obblighi contrattuali. La giurisprudenza richiamata nell'ordinanza di rimessione è stata corretta da successive pronunce della Corte di cassazione, specialmente dalle sentenze nn. 1564 e 3971 del 1989, secondo le quali il rispetto delle obbligazioni derivanti dal contratto è presupposto necessario, sebbene non sufficiente, per escludere il diritto (potestativo) del mezzadro alla conversione del contratto in affitto.

A questo presupposto si collegano specificamente la seconda e la quarta delle condizioni indicate dall'art. 4 della legge n. 29 del 1990, la cui valutazione deve qui essere riferita al solo contratto di mezzadria. La condizione sub b) richiede l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2145 cod. civ., nonchè, se nell'oggetto della concessione siano compresi altri fabbricati aziendali, dell'obbligo di fornirli e mantenerli in stato conforme alle esigenze della buona tecnica agraria. La lettera d), la quale subordina il diritto di opposizione alla condizione che il concedente abbia curato la regolare tenuta della contabilità, in quanto si riferisce al passato (e precisamente a un periodo compreso tra il 6 maggio 1980 e il 6 maggio 1986), deve essere intesa nel senso ristretto di regolare tenuta del libretto colonico prescritto dall'art. 2161 cod. civ., la cui mancanza fornisce un indubbio criterio di apprezzamento negativo della condotta del concedente.

L'onere della prova che, pur per quest'ultima condizione incombe, a norma dell'art. 5, secondo comma, al concedente, giusta la regola generale dell'art. 2697 cod. civ., non è irragionevole, perchè il buon padre di famiglia conserva i documenti afferenti ai propri rapporti obbligatori almeno per il tempo corrispondente al termine di prescrizione, nè lede il diritto di difesa, perchè il concedente, che senza sua colpa abbia perduto il libretto, può sempre dimostrare con altri mezzi di avere tenuto regolarmente la contabilità aziendale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/11/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03/12/90.