Ordinanza n. 521 del 1990

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ORDINANZA N.521

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1989 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento civile vertente tra Baglieri Concetta e il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27/1a serie speciale dell'anno 1990.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

 

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Concetta Baglieri, insegnante elementare assunta in ruolo a partire dall'anno scolastico 1977-78, per l'annullamento del provvedimento del Provveditore agli studi di Siracusa che ne rigettava l'istanza di permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età onde acquisire l'anzianità utile al conseguimento del minimo della pensione, il T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 26 settembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 (in motivazione è richiamato l'art. 38, secondo comma) della Costituzione, dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato);

 

che l'art. 15 della legge n. 477 del 1973, mentre al primo comma dispone che, dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica < avviene> il 1° ottobre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età>, al secondo comma, tuttavia, consente al personale in servizio al 1° ottobre 1974 che, in forza della norma contenuta nel precedente comma, doveva essere collocato a riposo, ma non aveva raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, di < rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età>;

 

che il successivo terzo comma dell'art. 15, censurato dall'autorità remittente, stabilisce che la disposizione di cui al secondo comma si applica anche al personale che, < in servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia ancora raggiunto il numero di anni richiesti per ottenere il minimo della pensione>;

 

che, secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, stante la stretta connessione tra il limite di età per l'assunzione dei dipendenti pubblici e quello prescritto per il loro collocamento a riposo, determinato in m od o tale da garantire il conseguimento del diritto a pensione, la norma denunciata, che ha riguardo a tutte le categorie del personale dell'amministrazione scolastica dello Stato, ha lo scopo di garantire il diritto al trattamento di quiescenza a tutti i dipendenti che, essendo stati assunti ope legis prescindendosi dall'età, non avrebbero potuto effettuare il servizio minimo richiesto qualora fossero stati trattenuti in servizio solo fino al sessantacinquesimo anno di età;

 

che, sempre secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, la norma denunciata, nella parte in cui esclude la permanenza in servizio del personale ultrasessantacinquenne docente e non docente assunto dopo il 1° ottobre 1974, che non abbia maturato l'anzianità minima per il trattamento di quiescenza, si pone pertanto in contrasto:

 

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizza una irrazionale disparità di trattamento tra pubblici dipendenti a seconda che si siano trovati o meno in servizio al 1° ottobre 1974, < poichè l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione>;

 

b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto, non consentendo ai lavoratori assunti dopo detta data, in età avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale alla pensione minima ;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

 

Considerato che analoga questione, sollevata dalla medesima autorità (R.O. nn. 173, 174, 175 e 176 del 1990), è stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 444 del 1990, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, < nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70o anno di età);

 

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), sollevata dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 444 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/11/90.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

 

Aldo CORASANITI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 15/11/90.