Ordinanza n. 477 del 1990

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ORDINANZA N.477

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1989 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di D'Agostino Michelangelo ed altri, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha, con ordinanza del 22 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui prevede, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, come termine ultimo per proporre la richiesta di giudizio abbreviato, il compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi < integralmente> all'atto di intervento depositato relativamente ad una questione < del tutto identica> sollevata dal Tribunale di Mondovì con ordinanza del 7 dicembre 1989 (R.O. n. 35 del 1990).

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 277 del 1990, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti diversi da quelli allora esaminati;

che il richiamo all'art. 24 della Costituzione appare ultroneo, limitandosi l'ordinanza di rimessione a lamentare < una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati di procedimenti pendenti nella fase del giudizio di primo grado, a seconda che siano state compiute o meno le formalità di apertura del dibattimento>.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/10/90.